Art. 3 
 
 
                 Prevenzione, controllo e vigilanza 
 
  1. L'ente gestore dei centri e delle strutture di cui  all'art.  1,
comma 1, assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, che
nell'ambito del servizio di informazione e  orientamento  legale  gli
ospiti delle strutture vengano  portati  a  conoscenza  dei  principi
fondamentali, dei diritti e dei doveri della persona enunciati  nella
Costituzione italiana. 
  2. Al fine di attuare  idonee  misure  tese  alla  prevenzione,  al
controllo e alla vigilanza relativamente alla partecipazione  o  alla
propaganda  attiva   a   favore   di   organizzazioni   terroristiche
internazionali,  l'ente  gestore  segnala   alla   Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo  territorialmente  competente  le  eventuali
condotte tenute dagli ospiti, presenti nei centri e  nelle  strutture
di cui all'art. 1, comma  1,  che  appaiono  ispirate  a  fattori  di
estremismo violento. A tal fine, la Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo promuove attivita' di formazione del personale  dell'ente
gestore, anche mediante funzionari e ufficiali della Polizia di Stato
o dell'Arma dei Carabinieri esperti nelle attivita' di prevenzione  e
contrasto del terrorismo.