Art. 3 Prevenzione, controllo e vigilanza 1. L'ente gestore dei centri e delle strutture di cui all'art. 1, comma 1, assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, che nell'ambito del servizio di informazione e orientamento legale gli ospiti delle strutture vengano portati a conoscenza dei principi fondamentali, dei diritti e dei doveri della persona enunciati nella Costituzione italiana. 2. Al fine di attuare idonee misure tese alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, l'ente gestore segnala alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente le eventuali condotte tenute dagli ospiti, presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1, comma 1, che appaiono ispirate a fattori di estremismo violento. A tal fine, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo promuove attivita' di formazione del personale dell'ente gestore, anche mediante funzionari e ufficiali della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri esperti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del terrorismo.