Art. 3 Effetti finanziari 1 Gli effetti finanziari del presente provvedimento hanno efficacia a decorrere dalla data di adozione della decisione di approvazione da parte della Commissione europea della modifica al Programma di sviluppo rurale nazionale, notificata il 15 luglio 2021. 2 Per le domande gia' ammesse a sostegno alla data di adozione della decisione di cui al comma 1, il contributo e' integrato senza ulteriori oneri a carico dei beneficiari. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2021 Il direttore generale: Angelini