Art. 3 
 
                         Effetti finanziari 
 
  1 Gli effetti finanziari del presente provvedimento hanno efficacia
a decorrere dalla data di adozione della decisione di approvazione da
parte della  Commissione  europea  della  modifica  al  Programma  di
sviluppo rurale nazionale, notificata il 15 luglio 2021. 
  2 Per le domande gia' ammesse a  sostegno  alla  data  di  adozione
della decisione di cui al comma 1, il contributo e'  integrato  senza
ulteriori oneri a carico dei beneficiari. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  del
bilancio  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2021 
 
                                      Il direttore generale: Angelini