Art. 2 1. L'accertamento dei requisiti dichiarati dai centri di riferimento e la disponibilita' di risorse formative qualificate da parte degli stessi saranno verificati con attivita' ispettiva. 2. Il Ministero si riserva di adottare i provvedimenti opportuni e necessari qualora dalla verifica effettuata dovessero emergere difformita' rispetto a quanto dichiarato in sede di candidatura. Roma, 23 agosto 2021 Il Sottosegretario di Stato: Sileri