Art. 2 
 
  1.  L'accertamento  dei  requisiti   dichiarati   dai   centri   di
riferimento e la disponibilita' di risorse formative  qualificate  da
parte degli stessi saranno verificati con attivita' ispettiva. 
  2. Il Ministero si riserva di adottare i provvedimenti opportuni  e
necessari  qualora  dalla  verifica  effettuata  dovessero   emergere
difformita' rispetto a quanto dichiarato in sede di candidatura. 
    Roma, 23 agosto 2021 
 
                                  Il Sottosegretario di Stato: Sileri