IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE)
2017/2393 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  dicembre
2017,  recante  organizzazione  comune  dei  mercati   dei   prodotti
agricoli, che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.  992/1972,  (CEE)  n.
234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione,  del
13 marzo 2017, come modificato da  ultimo  dal  regolamento  delegato
(UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  settori  degli   ortofrutticoli   e   degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n.  1306/2013
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le
sanzioni da applicare in tali settori e modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, come  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1146  della  Commissione,  del  7  giugno  2018,
recante modalita' di applicazione del regolamento (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata  la
strategia nazionale in materia di riconoscimento  e  controllo  delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e di programmi operativi, modificata da ultimo con
il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 30 settembre 2020, n. 9194035; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  30  settembre  2020,  n.  9194017,  recante   disposizioni
nazionali  in   materia   di   riconoscimento   e   controllo   delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e programmi; 
  Ritenuto necessario aggiornare  alcune  disposizioni  nazionali  in
materia  di  riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di  esercizio
e programmi operativi; 
  Considerato che il protrarsi  della  situazione  epidemiologica  da
COVID-19  causa  il  permanere  delle  difficolta'  operative   delle
organizzazioni di produttori e che pertanto, nella facolta'  concessa
dall'art. 26 del regolamento delegato (UE) 2017/891, appare opportuno
differire fino al 20 ottobre il  termine  per  la  presentazione  dei
programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi; 
  Ritenuto,  altresi',  di  adottare  disposizioni  transitorie   per
favorire  la  costituzione  di  organizzazioni  di  produttori  nelle
regioni dove queste non risultano ancora riconosciute; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta dell'8 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche al decreto ministeriale n. 9194017 
                        del 30 settembre 2020 
 
  1. All'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente  periodo:  «nessuna
attivita' puo' essere esternalizzata dall'OP a societa' in  qualunque
modo collegate ad una filiale dell'OP stessa». 
  2. All'art. 12, comma 1, lettera b), dopo la parola: «incorporante»
la frase successiva viene eliminata. 
  3. All'art. 13, il comma 6, e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'OP o  la  AOP  presenta  la  richiesta  di  accertamento  dei
requisiti della propria filiale alla regione competente,  individuata
rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2 o dell'art. 8, comma 3,
del presente decreto. In caso di filiali partecipate da piu' OP, l'OP
che detiene la maggiore percentuale di quote o di  capitale  presenta
la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale,  anche  per
conto delle altre OP che  intendono  avvalersi  della  filiale,  alla
regione competente, individuata ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  del
presente decreto. In caso di parita'  di  quote  o  di  capitale,  la
domanda e' presentata dall'OP  con  il  piu'  alto  VPC.  La  regione
competente all'accertamento dei requisiti  informa  le  regioni  dove
hanno eventuale sede altre OP che detengono quote  o  capitale  della
filiale. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni  anno
e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo  di
comunicare annualmente alla regione le  modifiche  intervenute  nelle
compagini associative, negli  assetti  societari  e  nel  regolamento
interno di cui al comma 2.». 
  4. L'art. 29 e' modificato nel modo seguente: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «Per i nuovi programmi
poliennali presentati nel 2021 e per le modifiche presentate nel 2021
relative alle annualita' successive dei programmi operativi in corso,
i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del presente decreto, sono
cosi' modificati: il 30 settembre e' posticipato al 20 ottobre ed  il
31 ottobre e' posticipato al 20 novembre»; 
    c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma 7: 
    «7. Per gli anni 2021 e 2022 la disposizione  contenuta  all'art.
3, comma 4, che recita "Ai fini del calcolo del valore  minimo  della
produzione commercializzabile necessario  al  riconoscimento  di  una
nuova organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il
valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano
receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in
atto", non si applica alle Regioni Valle d'Aosta, Liguria e Umbria.».