IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, modificata da ultimo con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194035; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi; Ritenuto necessario aggiornare alcune disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi; Considerato che il protrarsi della situazione epidemiologica da COVID-19 causa il permanere delle difficolta' operative delle organizzazioni di produttori e che pertanto, nella facolta' concessa dall'art. 26 del regolamento delegato (UE) 2017/891, appare opportuno differire fino al 20 ottobre il termine per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi; Ritenuto, altresi', di adottare disposizioni transitorie per favorire la costituzione di organizzazioni di produttori nelle regioni dove queste non risultano ancora riconosciute; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 luglio 2021; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020 1. All'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «nessuna attivita' puo' essere esternalizzata dall'OP a societa' in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa». 2. All'art. 12, comma 1, lettera b), dopo la parola: «incorporante» la frase successiva viene eliminata. 3. All'art. 13, il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. L'OP o la AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2 o dell'art. 8, comma 3, del presente decreto. In caso di filiali partecipate da piu' OP, l'OP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale, anche per conto delle altre OP che intendono avvalersi della filiale, alla regione competente, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto. In caso di parita' di quote o di capitale, la domanda e' presentata dall'OP con il piu' alto VPC. La regione competente all'accertamento dei requisiti informa le regioni dove hanno eventuale sede altre OP che detengono quote o capitale della filiale. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2.». 4. L'art. 29 e' modificato nel modo seguente: a) il comma 1 e' abrogato; b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «Per i nuovi programmi poliennali presentati nel 2021 e per le modifiche presentate nel 2021 relative alle annualita' successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del presente decreto, sono cosi' modificati: il 30 settembre e' posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre e' posticipato al 20 novembre»; c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma 7: «7. Per gli anni 2021 e 2022 la disposizione contenuta all'art. 3, comma 4, che recita "Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto", non si applica alle Regioni Valle d'Aosta, Liguria e Umbria.».