Art. 2
Modifiche all'allegato al decreto ministeriale
n. 9194017 del 30 settembre 2020
1. Al capitolo 2 - Procedure per il riconoscimento delle OP - dopo
la frase: «Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe
in atto dall'OP potrebbero essere lesive della clausola di elusione
di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la regione
dispone i necessari approfondimenti.», e' aggiunto il seguente
periodo:
«In merito, al fine di analizzare le aree di maggiore criticita',
nella tabella seguente si riporta l'elenco minimo degli indicatori
che le regioni dovranno prendere in considerazione nella fase
istruttoria del riconoscimento.
===================================================================
| |A Parametro|B Parametro|Condizione di| Peso |
| indicatore | minimo |riscontrato| rischio |ponderato|
+=================+===========+===========+=============+=========+
| | € | € | | |
|VPC minimo per il|...........|...........| B < al 110% | |
|riconoscimento | .... | .... | di A | 2 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|VPC riferito | | | | |
|all'attivita' | > al 50% | | | |
|principale | del VPC | | B > 50% e < | |
|dell'OP |complessivo| .......% | 60% | 2 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|VPC filiale 90% | | | | |
|riferito | | | | |
|all'attivita' | > al 50% | | | |
|principale della | del VPC | | B > 50% e < | |
|filiale |complessivo| .......% | 60% | 0.5 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|Numero soci |n. ....... |n. ....... | B = A + 2 | 2 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|Struttura | | | | |
|commerciale, |Minimo n. 1| | | |
|contabile, |addetto per| | |0.5 - 0.5|
|tecnica | settore |n. ....... | B = A | - 0.5 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|Esternalizzazione| | SI | B = SI | 1 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|Delega alla | | | | |
|fatturazione | | SI | B = SI | 1 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
Fasce di rischio in relazione al peso ponderato:
=========================================
| intervallo |fascia di rischio|
+=====================+=================+
| < di 2 | Bassa |
+---------------------+-----------------+
| da 2 a 5 | Moderata |
+---------------------+-----------------+
| > 5 | Alta». |
+---------------------+-----------------+
2. Al capitolo 2 - punto 10, dopo la lettera c) e' inserita la
seguente lettera d):
«d) ai fini del riconoscimento il periodo di riferimento per il
calcolo del VPC e' individuato conformemente al paragrafo 1 dell'art.
15 del decreto».
3. Al capitolo 14 la frase: «L'eventuale aggiornamento del
fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovra' essere fatto in
conformita' alle disposizioni dell'AGEA» e' sostituita dalla
seguente: «Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato
annualmente cosi' come disposto dall'art. 43, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
4. Al capitolo 16, prima dell'ultimo capoverso, e' inserito il
seguente: «Il soggetto che ha sostenuto la spesa (OP, socio, socio
produttore) e che presenta la stampa del documento di spesa (stampa
di cortesia) senza l'apposita dicitura "Reg. (UE) n. 1308/2013, art.
34, Programmi Operativi OCM ortofrutta" deve apportare tale dicitura
in forma indelebile, ed e' tenuto ad allegare:
la dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta che non sono
stati conseguiti altri aiuti sulla fattura in questione, indicando
gli estremi della fattura (numero, data, imponibile, numero
SdI/file);
la stampa della pagina web riepilogativa delle fatture ricevute,
presente nell'apposita sezione "Fatture e corrispettivi" nella
propria area personale del sito dell'Agenzia delle entrate, ove e'
indicato il numero SdI/file della fattura in questione.».
5. Il capitolo 41 - Attivita' di coaching - e' sostituito dal
seguente:
«41. (Attivita' di orientamento). -. L'attivita' di orientamento da
parte di OP/AOP e' effettuata alle condizioni stabilite all'art.
51-bis del regolamento delegato (UE) 2017/891 e puo' essere prestata
nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un
gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del
regolamento (UE) n. 1308/2103 e di singoli produttori non aderenti a
un'organizzazione di produttori o a loro associazioni.
Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attivita' sono
connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento,
comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di
orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in premessa
e nell'allegato II del medesimo regolamento.».