Art. 2 Modifiche all'allegato al decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020 1. Al capitolo 2 - Procedure per il riconoscimento delle OP - dopo la frase: «Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall'OP potrebbero essere lesive della clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la regione dispone i necessari approfondimenti.», e' aggiunto il seguente periodo: «In merito, al fine di analizzare le aree di maggiore criticita', nella tabella seguente si riporta l'elenco minimo degli indicatori che le regioni dovranno prendere in considerazione nella fase istruttoria del riconoscimento. =================================================================== | |A Parametro|B Parametro|Condizione di| Peso | | indicatore | minimo |riscontrato| rischio |ponderato| +=================+===========+===========+=============+=========+ | | € | € | | | |VPC minimo per il|...........|...........| B < al 110% | | |riconoscimento | .... | .... | di A | 2 | +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+ |VPC riferito | | | | | |all'attivita' | > al 50% | | | | |principale | del VPC | | B > 50% e < | | |dell'OP |complessivo| .......% | 60% | 2 | +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+ |VPC filiale 90% | | | | | |riferito | | | | | |all'attivita' | > al 50% | | | | |principale della | del VPC | | B > 50% e < | | |filiale |complessivo| .......% | 60% | 0.5 | +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+ |Numero soci |n. ....... |n. ....... | B = A + 2 | 2 | +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+ |Struttura | | | | | |commerciale, |Minimo n. 1| | | | |contabile, |addetto per| | |0.5 - 0.5| |tecnica | settore |n. ....... | B = A | - 0.5 | +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+ |Esternalizzazione| | SI | B = SI | 1 | +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+ |Delega alla | | | | | |fatturazione | | SI | B = SI | 1 | +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+ Fasce di rischio in relazione al peso ponderato: ========================================= | intervallo |fascia di rischio| +=====================+=================+ | < di 2 | Bassa | +---------------------+-----------------+ | da 2 a 5 | Moderata | +---------------------+-----------------+ | > 5 | Alta». | +---------------------+-----------------+ 2. Al capitolo 2 - punto 10, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera d): «d) ai fini del riconoscimento il periodo di riferimento per il calcolo del VPC e' individuato conformemente al paragrafo 1 dell'art. 15 del decreto». 3. Al capitolo 14 la frase: «L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovra' essere fatto in conformita' alle disposizioni dell'AGEA» e' sostituita dalla seguente: «Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente cosi' come disposto dall'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 4. Al capitolo 16, prima dell'ultimo capoverso, e' inserito il seguente: «Il soggetto che ha sostenuto la spesa (OP, socio, socio produttore) e che presenta la stampa del documento di spesa (stampa di cortesia) senza l'apposita dicitura "Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 34, Programmi Operativi OCM ortofrutta" deve apportare tale dicitura in forma indelebile, ed e' tenuto ad allegare: la dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta che non sono stati conseguiti altri aiuti sulla fattura in questione, indicando gli estremi della fattura (numero, data, imponibile, numero SdI/file); la stampa della pagina web riepilogativa delle fatture ricevute, presente nell'apposita sezione "Fatture e corrispettivi" nella propria area personale del sito dell'Agenzia delle entrate, ove e' indicato il numero SdI/file della fattura in questione.». 5. Il capitolo 41 - Attivita' di coaching - e' sostituito dal seguente: «41. (Attivita' di orientamento). -. L'attivita' di orientamento da parte di OP/AOP e' effettuata alle condizioni stabilite all'art. 51-bis del regolamento delegato (UE) 2017/891 e puo' essere prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2103 e di singoli produttori non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni. Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attivita' sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in premessa e nell'allegato II del medesimo regolamento.».