Art. 2 
 
           Modifiche all'allegato al decreto ministeriale 
                  n. 9194017 del 30 settembre 2020 
 
  1. Al capitolo 2 - Procedure per il riconoscimento delle OP -  dopo
la frase: «Se dai controlli si evidenzia che talune  procedure  messe
in atto dall'OP potrebbero essere lesive della clausola  di  elusione
di cui all'art. 60 del regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  la  regione
dispone  i  necessari  approfondimenti.»,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: 
  «In merito, al fine di analizzare le aree di  maggiore  criticita',
nella tabella seguente si riporta l'elenco  minimo  degli  indicatori
che  le  regioni  dovranno  prendere  in  considerazione  nella  fase
istruttoria del riconoscimento. 
 
 ===================================================================
 |                 |A Parametro|B Parametro|Condizione di|  Peso   |
 |   indicatore    |  minimo   |riscontrato|   rischio   |ponderato|
 +=================+===========+===========+=============+=========+
 |                 |     €     |     €     |             |         |
 |VPC minimo per il|...........|...........| B < al 110% |         |
 |riconoscimento   |   ....    |   ....    |    di A     |    2    |
 +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
 |VPC riferito     |           |           |             |         |
 |all'attivita'    | > al 50%  |           |             |         |
 |principale       |  del VPC  |           | B > 50% e < |         |
 |dell'OP          |complessivo| .......%  |     60%     |    2    |
 +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
 |VPC filiale 90%  |           |           |             |         |
 |riferito         |           |           |             |         |
 |all'attivita'    | > al 50%  |           |             |         |
 |principale della |  del VPC  |           | B > 50% e < |         |
 |filiale          |complessivo| .......%  |     60%     |   0.5   |
 +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
 |Numero soci      |n. ....... |n. ....... |  B = A + 2  |    2    |
 +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
 |Struttura        |           |           |             |         |
 |commerciale,     |Minimo n. 1|           |             |         |
 |contabile,       |addetto per|           |             |0.5 - 0.5|
 |tecnica          |  settore  |n. ....... |    B = A    |  - 0.5  |
 +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
 |Esternalizzazione|           |    SI     |   B = SI    |    1    |
 +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
 |Delega alla      |           |           |             |         |
 |fatturazione     |           |    SI     |   B = SI    |    1    |
 +-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
 
  Fasce di rischio in relazione al peso ponderato: 
 
              =========================================
              |     intervallo      |fascia di rischio|
              +=====================+=================+
              |       < di 2        |      Bassa      |
              +---------------------+-----------------+
              |      da 2 a 5       |    Moderata     |
              +---------------------+-----------------+
              |         > 5         |     Alta».      |
              +---------------------+-----------------+
 
  2. Al capitolo 2 - punto 10, dopo la  lettera  c)  e'  inserita  la
seguente lettera d): 
  «d) ai fini del riconoscimento il periodo  di  riferimento  per  il
calcolo del VPC e' individuato conformemente al paragrafo 1 dell'art.
15 del decreto». 
  3.  Al  capitolo  14  la  frase:  «L'eventuale  aggiornamento   del
fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovra' essere  fatto  in
conformita'  alle  disposizioni  dell'AGEA»   e'   sostituita   dalla
seguente: «Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato
annualmente cosi' come disposto dall'art. 43, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 
  4. Al capitolo 16, prima  dell'ultimo  capoverso,  e'  inserito  il
seguente: «Il soggetto che ha sostenuto la spesa  (OP,  socio,  socio
produttore) e che presenta la stampa del documento di  spesa  (stampa
di cortesia) senza l'apposita dicitura "Reg. (UE) n. 1308/2013,  art.
34, Programmi Operativi OCM ortofrutta" deve apportare tale  dicitura
in forma indelebile, ed e' tenuto ad allegare: 
    la dichiarazione  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta che non sono
stati conseguiti altri aiuti sulla fattura  in  questione,  indicando
gli  estremi  della  fattura  (numero,   data,   imponibile,   numero
SdI/file); 
    la stampa della pagina web riepilogativa delle fatture  ricevute,
presente  nell'apposita  sezione  "Fatture  e  corrispettivi"   nella
propria area personale del sito dell'Agenzia delle  entrate,  ove  e'
indicato il numero SdI/file della fattura in questione.». 
  5. Il capitolo 41 -  Attivita'  di  coaching -  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «41. (Attivita' di orientamento). -. L'attivita' di orientamento da
parte di OP/AOP e'  effettuata  alle  condizioni  stabilite  all'art.
51-bis del regolamento delegato (UE) 2017/891 e puo' essere  prestata
nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di  un
gruppo  di  produttori  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.   35   del
regolamento (UE) n. 1308/2103 e di singoli produttori non aderenti  a
un'organizzazione di produttori o a loro associazioni. 
  Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di  attivita'  sono
connesse  all'organizzazione  e  alle  prestazioni  di  orientamento,
comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria  del  prestatore  di
orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in  premessa
e nell'allegato II del medesimo regolamento.».