Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 31 agosto 2021, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima». La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.