Art. 3 Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima». Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 1° settembre 2021.