IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» e, in particolare, l'art. 8, concernente il riassetto organizzativo del Comitato olimpico nazionale italiano, il quale, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della societa' Coni Servizi S.p.a.; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 629, con il quale viene stabilito che «la societa' di cui all'art. 8, comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di "Sport e salute S.p.a."; conseguentemente, ogni richiamo alla Coni Servizi S.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute S.p.a.»; Visto il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)», convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 5 del 2021 che, ai fini del perseguimento delle finalita' istituzionali del CONI, dispone che allo stesso sono trasferiti i beni individuati nell'allegato A al medesimo decreto; Visti i beni immobili destinati al CONI, come individuati dall'allegato A al decreto-legge n. 5 del 2021; Considerato, altresi', che in base al citato comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2021 «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di attuazione del trasferimento»; Visto, inoltre, il comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2021, in base al quale: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto»; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 5 del 2021, e' determinato il valore netto contabile al 31 dicembre 2019; Rilevato che il valore netto contabile dei medesimi beni, aggiornato al 31 dicembre 2020, e' pari a 39.450.326,98 euro; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 10, relativo alla nomina e alle funzioni dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021, con cui la sig.ra Valentina Vezzali e' stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto, altresi', il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale e' stata attribuita alla Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali la delega di funzioni in materia di sport; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto determina le modalita' di attuazione del trasferimento dei beni immobili destinati al Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, gia' disposto dall'art. 2, comma 4 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43.