Art. 2 Modalita' di trasferimento dei beni immobili 1. Del trasferimento dei beni di cui all'art. 1 e' dato atto, nei trenta giorni dalla pubblicazione di questo decreto, con atto pubblico ricognitivo rogato da notaio e trascritto nei pubblici registri immobiliari. Nei successivi quindici giorni, con verbale redatto da pubblico ufficiale, si procede alla ricognizione dei beni immobili e alla contestuale immissione in possesso a favore del CONI. 2. Per effetto e dalla data del trasferimento, il CONI subentra in tutti i rapporti ed i contratti attivi e passivi in essere, facenti capo alla societa' Sport e salute S.p.a. inerenti agli immobili di cui all'art. 1. A tal fine, Sport e salute S.p.a., entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al CONI l'elenco dei rapporti indicati al presente comma, trasferendo la documentazione ad essi relativa. 3. Resta ferma, con riferimento all'Impianto Giulio Onesti - Impianti sportivi, la disponibilita' a titolo gratuito in capo alla societa' Sport e salute S.p.a., relativa alle sole unita' immobiliari destinate alle attivita' della Scuola dello sport, della Biblioteca dello sport, nonche' alle ulteriori aree eventualmente individuate ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge n. 5 del 2021, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43. 4. Gli oneri relativi agli atti connessi all'attuazione del presente decreto sono a carico del CONI, con esclusione delle spese di produzione della documentazione di cui al comma 2, che gravano in capo a Sport e salute S.p.a. 5. Sono fatti salvi gli atti e i pagamenti di ordinaria amministrazione e quelli non differibili disposti da Sport e salute S.p.a. a qualunque titolo, fino all'avvenuta immissione in possesso da parte del CONI dei beni oggetto del trasferimento.