Art. 2 
 
 
            Modalita' di trasferimento dei beni immobili 
 
  1. Del trasferimento dei beni di cui all'art. 1 e' dato  atto,  nei
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  di  questo  decreto,  con  atto
pubblico ricognitivo rogato  da  notaio  e  trascritto  nei  pubblici
registri immobiliari. Nei successivi  quindici  giorni,  con  verbale
redatto da pubblico ufficiale, si procede alla ricognizione dei  beni
immobili e alla contestuale immissione in possesso a favore del CONI. 
  2. Per effetto e dalla data del trasferimento, il CONI subentra  in
tutti i rapporti ed i contratti attivi e passivi in  essere,  facenti
capo alla societa' Sport e salute S.p.a. inerenti  agli  immobili  di
cui all'art. 1. A tal fine,  Sport  e  salute  S.p.a.,  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al CONI
l'elenco dei rapporti indicati  al  presente  comma,  trasferendo  la
documentazione ad essi relativa. 
  3. Resta  ferma,  con  riferimento  all'Impianto  Giulio  Onesti  -
Impianti sportivi, la disponibilita' a titolo gratuito in  capo  alla
societa' Sport e salute S.p.a., relativa alle sole unita' immobiliari
destinate alle attivita' della Scuola dello sport,  della  Biblioteca
dello sport, nonche' alle ulteriori aree eventualmente individuate ai
sensi  dell'art.  1,  comma  6  del  decreto-legge  n.  5  del  2021,
convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43. 
  4.  Gli  oneri  relativi  agli  atti  connessi  all'attuazione  del
presente decreto sono a carico del CONI, con esclusione  delle  spese
di produzione della documentazione di cui al comma 2, che gravano  in
capo a Sport e salute S.p.a. 
  5.  Sono  fatti  salvi  gli  atti  e  i  pagamenti   di   ordinaria
amministrazione e quelli non differibili disposti da Sport  e  salute
S.p.a. a qualunque titolo, fino all'avvenuta immissione  in  possesso
da parte del CONI dei beni oggetto del trasferimento.