Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente  decreto,  sono   determinate   complessivamente   in   euro
197.000,00 nella forma di contributo  nella  spesa,  a  valere  sulle
disponibilita' del riparto FIRST 2020, cap. 7245, di cui  al  decreto
ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti
in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420. 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse secondo lo stato di avanzamento  lavori,
avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 
  3. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e  comunque  mai
oltre la data di chiusura del progetto internazionale.