Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National eligibility criteria» 2018, nella misura dell'80% del
contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel  caso
di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il  soggetto  beneficiario
privato dovra' produrre  apposita  fidejussione  bancaria  o  polizza
assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato  dal
MUR con specifico provvedimento. 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi
dell'art.  16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero  non  ammissibili,
nonche' di economie di progetto. 
  3.  Il  presente  provvedimento,  emanato  ai  sensi  del  disposto
dell'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020,   e   la
conseguente sottoscrizione dell'atto  d'obbligo,  e'  risolutivamente
condizionato agli  esiti  delle  istruttorie  di  ETS  e  EEF  e,  in
relazione alle stesse, subira' eventuali modifiche,  ove  necessarie.
Pertanto  all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto   d'obbligo   il
soggetto beneficiario dichiara di  essere  a  conoscenza  che  forme,
misure  ed  entita'   delle   agevolazioni   ivi   disposte   nonche'
l'agevolazione     stessa,     potranno     essere     soggette     a
variazione/risoluzione. 
  4.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista  l'erogazione  a  titolo   di
anticipazione,  e  il  soggetto  beneficiario  ne  facesse  richiesta
all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto   d'obbligo,   l'eventuale
maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse
e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e  EEF,
sara' compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero  fino  alla
concorrenza  della  somma   eccedente   erogata,   sulle   successive
erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo. 
  5.  Qualora  in  esito  alle  istruttorie  ETS  e   EEF   l'importo
dell'anticipo erogato non trovasse capienza  di  compensazione  nelle
successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma
erogata eccedente alla spettanza  complessiva  concessa  in  sede  di
rettifica sara' restituita al  MUR  dai  soggetti  beneficiari  senza
maggiorazione di interessi. 
  6. All'atto della sottoscrizione dell'atto  d'obbligo  il  soggetto
beneficiario e' a conoscenza  che  il  capitolato  definitivo,  sulla
scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli  sullo  stato  di
avanzamento,   sara'   quello   debitamente   approvato   e   siglato
dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformita',  si  procedera'
ai necessari conguagli. 
  7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.