Art. 3
Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale
Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di
cui all'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2018 sono stabilite per ciascuna
regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C),
facente parte integrante del presente decreto.