IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 58, che
prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse
pubbliche e private (di seguito, Fondo);
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate
che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione;
Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di
operazioni esenti IVA;
Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di
beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, in data 17 dicembre 2012, n. 18478,
recante «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di
derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che
definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate
alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli,
enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti
e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio
del 22 ottobre 2007;
Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, n. 18478, che
dispone, tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA
attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando
priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalita'
stabilite dall'art. 58, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e
trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei
costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle
organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e
la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate
alimentari;
Visto l'art. 1, comma 399 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha
finanziato il Fondo per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
Visto l'art. 1, comma 511 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale
il Fondo e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
Visto l'art. 1, comma 375 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che ha
incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021 il suddetto Fondo;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, e' istituito il «Tavolo
permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e
per l'assistenza alimentare» (di seguito denominato «Tavolo»), cui
compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relativi
alla gestione del Fondo e delle erogazioni liberali di derrate
alimentari;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 10 maggio 2021, protocollo interno n. 215048, con il
quale si e' provveduto ad aggiornare la lista dei componenti del
«Tavolo» di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012;
Considerato che la finalita' primaria del Fondo e' quella di
finanziare la distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti e che l'attuale emergenza epidemiologica rende ancor piu'
necessario provvedere al sostentamento delle classi sociali piu'
deboli, in linea con lo spirito del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18;
Considerato il parere favorevole dei componenti del «Tavolo», in
ordine alla proposta formulata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che tiene conto delle necessita' espresse
dalle organizzazioni caritative, di destinare la quota del Fondo
stanziata dall'art. 1, comma 375 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, per l'anno 2021 pari a 40 milioni di euro, all'acquisto di un
paniere di prodotti, come definito all'allegato 1 del presente
decreto;
Decreta:
Art. 1
Programma di distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti per l'anno 2021
1. E' adottato il Programma annuale di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno 2021, a valere sulle
risorse del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui
all'art. 58, comma 1 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
pari a 46,9 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo e' istituito
presso AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente
alle modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono
riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per
l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1, per la consegna
dei prodotti in causa alle organizzazioni caritative definite
dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012.
4. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed
amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, di cui
all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto 17 dicembre 2012, sono
ammissibili nel limite del 5 per cento dei costi dell'acquisto di
derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del
prodotto alimentare.