IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final cosi' come modificata  dalle  comunicazioni  della
Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020
(2020/C  164/03)  e  del  28  gennaio  2021  C(2021)  564  final,  in
particolare,  la  sezione  3.1  e  le  sue  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  convertito  con
modificazioni in legge 24 aprile 2020,  n.  27  recante:  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi.»; 
  Visto l'art. 222 comma 3 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34
convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77  recante
l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge del 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116
recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  alla  Commissione
europea in data 6  luglio  2020  recante  «Misure  a  sostegno  delle
imprese attive nei settori agricolo e forestale,  nei  settori  della
pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e
forestale,  ai  settori  della  pesca  e  acquacoltura  in  relazione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato  con  decisione
C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020; 
  Vista la decisione C(2020) 8830 final del 7 dicembre  2020  con  la
quale la Commissione  europea  ha  autorizzato  il  regime  di  aiuto
SA.59509 (2020/N) riguardante le  misure  a  sostegno  delle  imprese
attive nei settori agricolo e forestale, nei settori  della  pesca  e
acquacoltura  e  nelle  attivita'  connesse  ai  settori  agricolo  e
forestale,  ai  settori  della  pesca  e  acquacoltura  in  relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale
la Commissione europea ha autorizzato il  regime  di  aiuto  SA.62793
(2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509,  riguardante
le misure a sostegno delle imprese  attive  nei  settori  agricolo  e
forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e  nelle  attivita'
connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori  della  pesca  e
acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2020, n.  9021200,  di  cui
all'art. 222  comma  3  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77  recante
l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»; 
  Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2020, n. 9118376 recante
modifica del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200; 
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2020 recante «modifica al
decreto 23 luglio 2020, recante l'istituzione del fondo  emergenziale
per le filiere in crisi»; 
  Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178
recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno  delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una  dotazione
di 300 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Considerato che alcune filiere zootecniche  necessitano  di  misure
che consentano di aumentare la competitivita' della produzione  anche
per fare fronte alle emergenze o a situazioni  di  crisi  di  mercato
impreviste; 
  Considerato che, a  causa  delle  forti  restrizioni  imposte  alla
circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di
Covid-19, le vendite  di  alcune  categorie  di  prodotti  suinicoli,
ovicaprini, cunicoli, bovini, tra i quali le carni di  vitello  e  di
vitellone, hanno subito pesanti ripercussioni  e  pertanto  i  prezzi
sono sensibilmente calati; 
  Considerato l'aumento del costo dei  mangimi  collegato  al  rialzo
delle quotazioni delle principali materie prime quali  soia,  mais  e
cereali con picchi di oltre il trenta per cento nei primi cinque mesi
del 2021; 
  Considerati gli obiettivi di sostenibilita' ambientale, economica e
sociale posti anche dalla normativa europea sul benessere animale  in
un settore quale quello della zootecnia italiana che, in base ai dati
ISPRA, rappresenta il cinque, sei per cento delle emissioni nazionali
di gas serra, contro una media mondiale del diciott per cento secondo
dati FAO; 
  Ritenuto di integrare gli  interventi  in  sostegno  delle  filiere
zootecniche in crisi attraverso le risorse del Fondo per lo  sviluppo
e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura,
sia per le domande di aiuto gia'  presentate  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200,  sia  per  le  categorie  di
beneficiari di cui al presente decreto; 
  Ritenuto altresi' opportuno garantire la riapertura  delle  domande
di aiuto anche per le categorie  di  beneficiari  gia'  previste  nel
decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 relativamente ai capi
non oggetto di precedente domanda di aiuto; 
  Ritenuto  congruo  destinare  alle  nuove  domande  relative   alle
categorie di beneficiari gia' previste nel  decreto  ministeriale  23
luglio 2020, n. 9021200 una percentuale della dotazione prevista  per
la categoria, individuata in ragione del rapporto  tra  capi  censiti
nella BDN nel periodo di riferimento e capi per i quali e' gia' stato
richiesto l'aiuto; 
  Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 sono destinate, per l'anno  2021,  nella  misura  di  94
milioni di euro, ai soggetti  beneficiari  individuati  dal  presente
decreto, secondo il seguente riparto: 
    a) filiera suinicola: 16 milioni di euro, di cui 3,2  milioni  in
favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del  presente
decreto; 
    b) filiera cunicola: 2 milioni di euro, di  cui  0,4  milioni  in
favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del  presente
decreto; 
    c) filiera delle carni bovine di eta' inferiore agli  otto  mesi:
6,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni in favore delle nuove domande
di aiuto presentate ai sensi del presente decreto; 
    d) filiera delle carni bovine di eta' inferiore  agli  otto  mesi
allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro  mesi
prima della macellazione: 2,5 milioni di euro; 
    e) filiera delle carni bovine  di  eta'  compresa  tra  dodici  e
ventiquattro mesi: 33 milioni di euro; 
    f) filiera ovicaprina: 7,7 milioni di euro, di cui 1,5 milioni in
favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del  presente
decreto; 
    g) filiera caprina: 0,3 milioni di euro, di cui 0,06  milioni  in
favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del  presente
decreto; 
    h) filiera di allevamento di vacche da latte: 26 milioni di euro.