Art. 2 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), b), c), f) e g), al netto delle risorse destinate alla soddisfazione delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto, sono ripartite in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le risorse a favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200, come individuate ai sensi del precedente comma, sono suddivise tra i richiedenti in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali e' stata presentata domanda di aiuto, senza necessita' di presentare nuova domanda. 3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal «Quadro temporaneo» come definito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni da ultimo intervenute con la comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021. 4. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e d) non sono cumulabili tra di loro e i richiedenti possono presentare la richiesta di aiuto solo per una sola scegliendo tra le due misure. 5. Restano validi i controlli con esito favorevole gia' effettuati per le erogazioni di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200, dovendosi, in tal caso, esclusivamente verificare l'eventuale superamento del massimale degli aiuti di cui al comma 3.