Art. 2 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), b), c), f)  e
g), al netto delle risorse destinate alla soddisfazione  delle  nuove
domande di aiuto presentate  ai  sensi  del  presente  decreto,  sono
ripartite in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai
sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n.  9021200
e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Le risorse a  favore  dei  richiedenti  che  abbiano  presentato
domanda ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020,  protocollo
n. 9021200, come individuate ai  sensi  del  precedente  comma,  sono
suddivise tra i richiedenti  in  base  al  rapporto  tra  le  risorse
disponibili e il numero di capi  per  i  quali  e'  stata  presentata
domanda di aiuto, senza necessita' di presentare nuova domanda. 
  3. Gli aiuti sono concessi  nel  rispetto  dei  massimali  previsti
dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato  e,
in particolare, dal «Quadro temporaneo» come  definito  dall'art.  1,
comma 1, lettera b) del  decreto  ministeriale  23  luglio  2020,  n.
9021200 e successive modifiche e integrazioni da  ultimo  intervenute
con la comunicazione della Commissione europea C  (2021)  3364  final
del 6 maggio 2021. 
  4. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e d) non  sono
cumulabili  tra  di  loro  e  i  richiedenti  possono  presentare  la
richiesta di aiuto solo per una sola scegliendo tra le due misure. 
  5. Restano validi i controlli con esito favorevole gia'  effettuati
per le erogazioni di cui al decreto ministeriale 23 luglio  2020,  n.
9021200,  dovendosi,   in   tal   caso,   esclusivamente   verificare
l'eventuale superamento del massimale degli aiuti di cui al comma 3.