Art. 3 
 
  1. Nei limiti di spesa di 3,2 milioni di euro di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), alle imprese agricole di allevamento  dei  suini
e' concesso un aiuto fino a 18 euro  per  ogni  scrofa  allevata  nel
periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo  stesso  capo  non  deve
essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto  ai  sensi  del
decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 
  2. Nei limiti di spesa di 0,4 milioni di euro di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), alle imprese agricole di allevamento di  conigli
e' concesso un aiuto fino a  1  euro  per  ogni  capo  macellato  nel
periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.  Lo  stesso  capo  non  deve
essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto. 
  3. Nei limiti di spesa di 1,3 milioni di euro di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c), alle imprese agricole di allevamento  di  bovini
e' concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta'  inferiore
agli otto mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno  2020.
Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente  richiesta
di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo
n. 9021200. 
  4. Nei limiti previsti dall'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  alle
imprese agricole di allevamento di bovini di eta' inferiore agli otto
mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a  quattro
mesi prima della macellazione, e' concesso un aiuto fino  a  60  euro
per ogni capo macellato nel periodo dal 1° marzo al 30  giugno  2020.
Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente  richiesta
di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo
n. 9021200. 
  5. Nei limiti previsti dall'art.  1,  comma  1,  lettera  e),  alle
imprese agricole di allevamento di bovini e' concesso un aiuto fino a
60 euro per ogni capo di eta' compresa tra i dodici e i  ventiquattro
mesi allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi
prima della macellazione  e  macellato  nel  periodo  marzo-settembre
2020. All'art. 13 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot.  n.  9021200  le  parole
«giugno-luglio 2020» sono sostituite con «marzo-settembre 2020». 
  6. Nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro di  cui  all'art.  1,
comma  1,  lettera  f),  alle  imprese  agricole  di  allevamento  di
ovicaprini e' concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra
allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020. Lo stesso  capo
non deve essere stato oggetto di precedente  richiesta  di  aiuto  ai
sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 
  7. Nei limiti di spesa di 0,06 milioni  di  euro,  a  valere  sulle
risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), alle imprese agricole
di allevamento di caprini e' concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni
capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio  al  30  giugno
2020. Lo stesso capo non deve  essere  stato  oggetto  di  precedente
richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio  2020,
protocollo n. 9021200. 
  8. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1,  lettera  h),  per  le
imprese agricole di allevamento di vacche da latte  le  risorse  sono
ripartite rispetto  al  numero  dei  capi  da  latte  allevati  nella
campagna 2020 risultanti dalla Banca dati nazionale alla data del  31
dicembre 2020.