Art. 3 1. Nei limiti di spesa di 3,2 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), alle imprese agricole di allevamento dei suini e' concesso un aiuto fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 2. Nei limiti di spesa di 0,4 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), alle imprese agricole di allevamento di conigli e' concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto. 3. Nei limiti di spesa di 1,3 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), alle imprese agricole di allevamento di bovini e' concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta' inferiore agli otto mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 4. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera d), alle imprese agricole di allevamento di bovini di eta' inferiore agli otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione, e' concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 5. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera e), alle imprese agricole di allevamento di bovini e' concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo di eta' compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e macellato nel periodo marzo-settembre 2020. All'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 le parole «giugno-luglio 2020» sono sostituite con «marzo-settembre 2020». 6. Nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini e' concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 7. Nei limiti di spesa di 0,06 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), alle imprese agricole di allevamento di caprini e' concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 8. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera h), per le imprese agricole di allevamento di vacche da latte le risorse sono ripartite rispetto al numero dei capi da latte allevati nella campagna 2020 risultanti dalla Banca dati nazionale alla data del 31 dicembre 2020.