Art. 4 
 
  1. Gli aiuti di  cui  all'art.  3  sono  concessi  sulla  base  dei
criteri, dei limiti, delle procedure e delle modalita'  previste  dal
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
23 luglio 2020, n. 9021200, le cui disposizioni trovano applicazione,
in quanto compatibili, per gli aspetti non disciplinati dal  presente
decreto. 
  2. Eventuali risorse residue sono ripartite  proporzionalmente  tra
le domande di cui all'art. 3 e le  domande  di  aiuto  presentate  ai
sensi del citato decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200  per
le categorie di beneficiari previste dal presente decreto, in base al
rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per  i  quali
e' stata presentata domanda di aiuto. 
  3. Gli aiuti sono concessi  nel  rispetto  dei  massimali  previsti
dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato  e,
in particolare, dal «Quadro temporaneo» come  definito  dall'art.  1,
comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale 23  luglio  2020,
n. 9021200. 
  Il  presente  decreto e'  sottoposto  ai  controlli  degli   organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 agosto 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 808