Art. 4 1. Gli aiuti di cui all'art. 3 sono concessi sulla base dei criteri, dei limiti, delle procedure e delle modalita' previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021200, le cui disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, per gli aspetti non disciplinati dal presente decreto. 2. Eventuali risorse residue sono ripartite proporzionalmente tra le domande di cui all'art. 3 e le domande di aiuto presentate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 per le categorie di beneficiari previste dal presente decreto, in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali e' stata presentata domanda di aiuto. 3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal «Quadro temporaneo» come definito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2021 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 808