Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede, nel  limite  massimo  di  euro  1.604.756,00  di  cui  euro
779.301,60 a valere sulle risorse  gia'  rese  disponibili  ai  sensi
dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021 ed euro 825.454,40 a valere  sulle
risorse stanziate per l'emergenza. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla  contabilita'
speciale n. 6194 intestata al  Presidente  della  Regione  Abruzzo  -
soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
sulla base degli  incarichi  effettivamente  conferiti.  Resta  fermo
quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare  del  Capo
del Dipartimento  della  protezione  civile  del  23  maggio  2020  e
successive modifiche e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 settembre 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio