IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
e, in particolare, l'art.  1-bis,  che,  al  fine  di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  nazioni  unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (di  seguito  CIPE)
assuma  la  denominazione  di  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (di  seguito
CIPESS); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2020, che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda  misure  specifiche
volte a fornire  flessibilita'  eccezionale  nell'impiego  dei  fondi
strutturali e di investimento  europei,  di  seguito  Fondi  SIE,  in
risposta all'epidemia da COVID-19; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze  del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle   politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione  degli  indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede  comunitaria,  per
il  coordinamento  delle  iniziative  delle  amministrazioni  a  essa
interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi  inclusa  la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate  di  cui  all'art.  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242
e 245, che disciplina i  criteri  di  cofinanziamento  dei  programmi
europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,  nonche'
i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai Fondi SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242 della  citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668 della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi  di  azione  e
coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui
all'art. 5 della citata legge n.  183  del  1987,  nei  limiti  della
dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione
2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al  netto
delle assegnazioni attribuite a titolo di  cofinanziamento  nazionale
ai Programmi operativi nazionali e  regionali  finanziati  dai  Fondi
SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245 della  citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1,  comma  670  della  citata
legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli
interventi complementari finanziati dal citato  Fondo  di  rotazione,
sia  assicurato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato   (MEF/RGS),
attraverso  le   specifiche   funzionalita'   del   proprio   sistema
informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS
del 30 aprile 2015, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto, in particolare, l'art. 241 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione  all'approvazione
da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al  citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio
2020 e per gli anni 2020 e 2021, le  risorse  del  Fondo  sviluppo  e
coesione  (di  seguito  FSC)  rinvenienti  dai  cicli   programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere  destinate,  in  via
eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a  carattere  nazionale,
regionale o locale connessa  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
economica  e  sociale  conseguente  alla  pandemia  da  COVID-19,  in
coerenza con la riprogrammazione che, per  le  stesse  finalita',  le
Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi SIE,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  23  aprile  2020;  inoltre,  nel  caso  si  proceda   attraverso
riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa  proposta
e' approvata dalla Cabina di regia di  cui  all'art.  1,  comma  703,
lettera c) della citata legge n. 190  del  2014,  dandone  successiva
informativa  al  CIPE,  secondo  le  regole   e   le   modalita'   di
riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020; 
  Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,
che disciplina la fattispecie  della  rendicontazione  sui  Programmi
operativi dei Fondi SIE  di  spese  emergenziali  gia'  anticipate  a
carico del bilancio dello Stato,  prevedendo,  tra  l'altro,  che  le
risorse   rimborsate   dall'Unione   europea,   a    seguito    della
rendicontazione delle spese emergenziali, gia'  anticipate  a  carico
del   bilancio   dello   Stato,   sono   riassegnate   alle    stesse
amministrazioni che abbiano proceduto alla  relativa  rendicontazione
sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza  dei
rispettivi  importi,  per  essere  destinate  alla  realizzazione  di
programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la  attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 concernente la delega di funzioni al Ministro per il  Sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
Segretario del CIPESS, e gli e' stata assegnata,  tra  le  altre,  la
delega  ad  esercitare  le  funzioni  spettanti  al  Presidente   del
Consiglio dei ministri in materia  di  coordinamento  della  politica
economica e programmazione degli investimenti pubblici  di  interesse
nazionale; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  8,
concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto  2
della propria delibera 18  aprile  2014,  n.  18  -  dell'Accordo  di
partenariato Italia 2014-2020 adottato  con  decisione  esecutiva  in
data 29 ottobre 2014,  dalla  Commissione  europea  e  relativo  alla
programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; 
  Vista,  altresi',  la  delibera  CIPE  28  gennaio  2015,  n.   10,
concernente la definizione dei criteri  di  cofinanziamento  pubblico
nazionale dei programmi europei  per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce  che  gli
interventi complementari siano previsti nell'ambito di  programmi  di
azione e coesione, finanziati con  le  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione, i cui contenuti  sono  definiti  in  partenariato  tra  le
amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei
Fondi  SIE  e  le  singole  amministrazioni  interessate,  sotto   il
coordinamento dell'autorita' politica delegata per  le  politiche  di
coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione
e coesione siano adottati con delibera di questo comitato, sentita la
Conferenza Stato-regioni, su proposta  dell'amministrazione  centrale
avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato
con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n.  51,  che,
modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015,  ha  previsto  la
possibilita' per le amministrazioni titolari di  Programmi  operativi
europei  di  ridurre  il  tasso  di  cofinanziamento  nazionale,  nel
rispetto dei limiti minimi previsti  dall'art.  120  del  regolamento
(UE) n. 1303 del 2013; 
  Vista la nota del Capo di gabinetto del Ministro per il  Sud  e  la
coesione territoriale, prot. n. 400-P del 13 aprile 2021 e l'allegata
proposta  di  delibera  per  il  CIPESS  predisposta  dal  competente
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, concernente la proposta di  approvazione  del
Programma operativo complementare di azione  e  coesione  «Inclusione
2014-2020» che opera in sinergia e complementarita' con il  Programma
operativo nazionale (di seguito  PON)  «Inclusione  2014-2020»  Fondo
sociale europeo, di seguito FSE, approvato dalla Commissione  europea
con decisione C(2014) n. 10130 del 18 dicembre 2014,  successivamente
modificato e approvato con decisione C(2020) n. 8043 del 17  novembre
2020, anche in funzione del completamento e del  rafforzamento  degli
interventi in esso previsti; 
  Tenuto conto che la dotazione finanziaria del programma e'  pari  a
euro 70.995.831,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione  di
cui alla citata legge n. 183 del 1987, a seguito della  rimodulazione
dei tassi di cofinanziamento del FSE, per le regioni meno  sviluppate
e le regioni in transizione, applicata al PON «Inclusione» a  seguito
della decisione della Commissione europea  n.  8586  del  6  dicembre
2018, la cui rimodulazione ha determinato la «liberazione» di risorse
del  Fondo  di  rotazione  da  destinare   al   Programma   operativo
complementare di azione e coesione, in coerenza  con  le  indicazioni
fornite dalla citata delibera CIPE n. 51 del 2018; 
  Considerato che nella citata proposta di delibera  per  il  CIPESS,
predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di  coesione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  cui  compete  il
coordinamento  dei  Fondi  SIE  per  quanto  concerne   la   relativa
programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e
i principali contenuti del programma  complementare  all'interno  del
quale  e'  delineato  il  sistema  di  gestione   e   controllo   per
l'esecuzione del programma stesso; 
  Tenuto conto che nella citata proposta di delibera per il CIPESS e'
stato rappresentato che, in considerazione delle  modifiche  previste
al PON «Inclusione 2014-2020»,  al  fine  di  adottare  un  tasso  di
cofinanziamento dell'UE al 100 per  cento  per  l'anno  contabile  1°
luglio 2020-30 giugno  2021  (ai  sensi  dell'art.  2,  punto  1  del
regolamento UE n. 2020/558) e  in  conformita'  con  quanto  previsto
dall'art.  242  del  citato  decreto-legge  n.  34   del   2020,   la
corrispondente quota  nazionale  che  si  liberera'  a  chiusura  del
periodo contabile sara'  ulteriormente  destinata  all'aumento  della
dotazione finanziaria del Programma operativo complementare di azione
e coesione «Inclusione 2014-2020», per interventi in aree analoghe  e
coerenti con la  programmazione  unitaria  nazionale  in  materia  di
inclusione sociale, crescita e occupazione e  che  saranno,  inoltre,
ristorate  le   risorse   destinate   dal   Programma   alle   misure
emergenziali,  come  previsto  dal  medesimo  art.  242  del   citato
decreto-legge n. 34 del 2020; 
  Considerato che sulla citata modifica del programma  la  Conferenza
Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 5
maggio 2021; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della presente seduta; 
  Acquisita la prescritta  intesa  sul  programma  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione del Programma operativo  complementare  di  azione  e
  coesione «Inclusione 2014-2020» e assegnazione di risorse. 
 
  1.1. In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n.
10 del 2015 e' approvato  il  Programma  operativo  complementare  di
azione e coesione «Inclusione 2014-2020» di competenza del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, allegato alla presente delibera
di cui costituisce parte integrante. 
  1.2. Il valore complessivo del Programma operativo complementare e'
pari a euro 70.995.831,00 come di seguito articolato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1.3.  L'ambito  geografico  degli  interventi  del   programma   e'
rappresentato dai territori delle regioni  meno  sviluppate  e  delle
regioni in transizione, in coerenza con la  provenienza  territoriale
delle risorse del Fondo di rotazione che  costituiscono  la  relativa
copertura finanziaria. 
  1.4. Il programma nella sezione 3 (tavole finanziarie) contiene  la
«Dotazione del  programma»  e  l'«Evoluzione  prevista  della  spesa»
articolata per annualita' dal 2020 al 2025. 
  1.5  L'ammontare  delle  risorse  previste  per  l'Asse  assistenza
tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione  titolare  del
Programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle  risorse  sia
contenuto  entro  i  limiti  strettamente  necessari  alle   esigenze
funzionali alla gestione del programma. 
2. Erogazione delle risorse. 
  2.1. Le risorse assegnate al programma complementare oggetto  della
presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione,  di  cui  alla
citata legge n. 183 del 1987, secondo le seguenti modalita': 
    a) erogazione  iniziale  pari  al  20  per  cento  delle  risorse
assegnate al programma; 
    b) pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite  del  90
per cento delle  risorse  assegnate  all'intervento,  sulla  base  di
apposite  domande  di  pagamento,  inoltrate   tramite   il   sistema
informativo RGS-IGRUE; 
    c) pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della
dotazione  finanziaria  complessiva  dell'intervento  sulla  base  di
apposita  domanda  di  pagamento  finale   attestante   la   positiva
conclusione dell'intervento. 
3. Disposizioni attuative e monitoraggio. 
  3.1. All'attuazione del Programma provvede il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali secondo le modalita' previste nell'allegato
1 («Descrizione del sistema di gestione e controllo»). 
  3.2. In ordine alle specifiche modalita' attuative, e' previsto che
il principio  di  partenariato,  il  monitoraggio  e  il  sistema  di
gestione e controllo facciano riferimento  alle  modalita'  attuative
previste dal PON «Inclusione 2014-2020». 
  3.3. L'amministrazione  responsabile  del  Programma  e'  tenuta  a
garantire: 
    che le operazioni destinate a  beneficiare  di  un  finanziamento
siano selezionate coerentemente alle norme  comunitarie  e  nazionali
applicabili per l'intero periodo di attuazione; 
    la messa in opera di un sistema di gestione e controllo  efficace
ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse  finanziarie
attribuite nell'ambito del programma; 
    il  corretto  caricamento  dei  dati   relativi   all'avanzamento
procedurale, finanziario e fisico  delle  iniziative  finanziate  con
risorse  a  valere  sul  programma,  avvalendosi  a  tal  fine  delle
funzionalita'  dei  sistemi  informativi,  gia'   in   uso   per   il
monitoraggio dei programmi operativi finanziati con i fondi SIE. 
  3.4.  L'amministrazione  titolare   del   programma   assicura   la
rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario,  fisico  e
procedurale  del  programma  e  li  invia  al  Sistema  unitario   di
monitoraggio, presso la Ragioneria  generale  dello  Stato  -  IGRUE,
utilizzando le funzionalita' del sistema di  monitoraggio  dei  Fondi
SIE 2014-2020. 
  3.5. L'amministrazione titolare del programma assicura la messa  in
opera di  ogni  iniziativa  finalizzata  a  prevenire,  sanzionare  e
rimuovere eventuali frodi e irregolarita'. In tutti i casi  accertati
di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa e' responsabile
del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate,
a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al  Fondo  di
rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987.  Ai  sensi  della
normativa vigente, si provvede al  recupero  di  tali  risorse  anche
mediante compensazione con  altri  importi  spettanti  alla  medesima
amministrazione,  sia  per  lo  stesso  programma   che   per   altri
interventi, a carico delle disponibilita' del Fondo stesso. 
  3.6. Il citato programma dovra' concludere  la  propria  attuazione
entro la data gia' prevista dai regolamenti per  la  conclusione  dei
programmi comunitari del ciclo 2014-2020. 
  3.7. In conformita' con quanto disposto dalla delibera CIPE  n.  10
del 2015, in caso di  eventuali  rimodulazioni  finanziarie  che  non
comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una  modifica
della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale amministrazione
titolare del  programma,  e  il  Dipartimento  per  le  politiche  di
sviluppo e coesione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di
riferimento. 
  3.8. Con cadenza annuale l'Agenzia per  la  coesione  territoriale,
sentita l'amministrazione responsabile, presenta  a  questo  comitato
una relazione sullo stato di attuazione del programma. 
    Roma, 9 giugno 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1086