IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»  ed,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  recante
«Disciplina civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»; 
  Visto l'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che riconosce
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento
delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2017,  alle  fondazioni  di  cui  al  decreto
legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  relativamente  ai  progetti
promossi dalle fondazioni medesime e finalizzati alla  promozione  di
un welfare di comunita', attraverso interventi e misure di  contrasto
alle poverta', alle fragilita' sociali e  al  disagio  giovanile,  di
tutela  dell'infanzia,  di  cura  e  assistenza  agli  anziani  e  ai
disabili,  di  inclusione  socio-lavorativa  e   integrazione   degli
immigrati  nonche'  di  dotazione  di  strumentazioni  per  le   cure
sanitarie,  su  richiesta  degli  enti  di  cui  all'art.  114  della
Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di  servizi
sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione  pubblica,  degli
enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,
n. 117, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate  dai
soggetti richiedenti nell'ambito dell'attivita' non commerciale; 
  Visto il successivo comma 202 del medesimo art. 1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che il contributo di  cui  al
comma 201 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,
ridotte ad un importo pari a 60 milioni di euro per  ciascun  anno  a
decorrere dal 1° gennaio 2019 dall'art. 1, comma 478, della legge  30
dicembre  2018,  n.  145  secondo  l'ordine  temporale  con  cui   le
fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e  di  casse  di
risparmio S.p.a. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni  di  cui
al comma 201; 
  Visto, altresi', il comma 203 del medesimo art. 1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, in base al quale  il  credito  d'imposta  puo'
essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; 
  Visto il comma 204 del citato art. 1 della legge n. 205  del  2017,
secondo cui con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto  del  limite
di spesa stabilito; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  29
novembre 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  26
gennaio 2019; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, che prevede, in  particolare,  la  compensabilita'  di
crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; 
  Visto l'art. 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che al  comma  7
ha prorogato all'anno 2022 la misura di cui all'art.  1,  comma  201,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Rilevata la necessita' di differire i termini previsti dall'art. 3,
commi 1 e 2 del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 29 novembre 2018, al fine  di  garantire  il  piu'  ampio
accesso al contributo riconosciuto sotto forma di credito di  imposta
in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo n.  153  del
1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Differimento dei termini 
 
  1. Per il solo anno 2021, i termini di cui all'art. 3, commi 1 e  2
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del  29
novembre 2018 sono rispettivamente differiti al 30 novembre 2021 e al
10 dicembre 2021.