Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle
attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2021
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2438