Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate   provvedono   alle
attivita'  previste  dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 luglio 2021 
 
                                         Il Ministro del lavoro       
                                       e delle politiche sociali      
                                                Orlando               
 
 Il Ministro dell'economia                                            
     e delle finanze                                                  
         Franco                                                       

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2438