IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
      IL CAPO DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
                     del Ministero dell'interno 
 
                                  e 
 
    IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali»; 
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 che  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39-ter, commi  2
e  3,  del  decreto-legge   30   dicembre   2019,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
  Vista la deliberazione n. 14 del 2020 della Sezione autonomia delle
Corte dei conti, concernente «Relazione  sulla  gestione  finanziaria
delle  regioni/province  autonome -  esercizi   2018-2019»   che   ha
evidenziato l'esigenza di  integrare  il  principio  applicato  della
contabilita' economico patrimoniale; 
  Visto l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, nella legge  23  luglio  2021,  n.
106; 
  Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati n. 1, n. 4/1, n.
4/2, n. 4/3, n. 4/4, n. 6, n. 9, n. 10 e  n.  11  al  citato  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le esigenze del  monitoraggio
dei conti pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 14 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Allegato 1- Principi generali o postulati 
 
  1. Al Principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n.
1, paragrafo n. 16, al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole «determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo
di amministrazione» ovunque  ricorrano,  sono  inserite  le  seguenti
«destinato al finanziamento delle spese  correnti  ricorrenti  e  del
rimborso dei prestiti, comprese le  spese  finanziate  con  la  quota
libera del risultato di amministrazione ai  fini  della  salvaguardia
degli equilibri di bilancio  (dalla  nettizzazione  sono  escluse  le
spese correnti non  ricorrenti  nonche'  il  fondo  anticipazione  di
liquidita')»; 
    b) dopo le parole «delle entrate non  ricorrenti  che  non  hanno
dato copertura a impegni, o pagamenti.» sono inserite le seguenti «Il
dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo
del  risultato  di  amministrazione  deve  essere   riportato   nella
relazione al rendiconto.»; 
    c) dopo le parole  «alla  fine  dell'esercizio  e  delle  entrate
straordinarie che non hanno dato copertura a impegni.» sono  inserite
le  seguenti  «Il  dettaglio  delle  spese  correnti  non  ricorrenti
finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve  essere
riportato nella relazione al rendiconto.».