Art. 3 
 
            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato 
               concernente la contabilita' finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla fine del paragrafo 3.5 sono inserite le  seguenti  parole
«La rateizzazione di un'entrata esigibile negli  esercizi  precedenti
determina la cancellazione del residuo attivo dalle  scritture  della
contabilita'  finanziaria  e  l'accertamento  del  medesimo   credito
nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione
agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni
possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario  dei
residui. La rateizzazione delle  entrate,  nel  rispetto  dei  limiti
previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve  risultare  da
atti formali.»; 
    b) al paragrafo 3.20-bis: 
      le parole «l'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020,  n.
8» sono sostituite  dalle  seguenti  "l'art.  52,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 23 luglio 2021, n. 106; 
      dopo le parole «reiscritto  in  spesa  al  netto  del  rimborso
dell'anticipazione  effettuato  nell'esercizio.»  sono  inserite   le
seguenti «Gli enti locali  applicano  l'art.  52,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 23 luglio 2021, n. 106.»; 
    c) il paragrafo 5.3.6 e' sostituito dal seguente: 
      «5.3.6  Determinazione  della  quota  consolidata  del  margine
corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al  bilancio
di previsione e altre eventuali forme di copertura. 
      Al  fine  di  garantire  che  la   copertura   sia   credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale,  il  principio
contabile generale  n.  16  prevede  che,  fermo  restando  le  altre
condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5,  solo  una  quota
del saldo di parte corrente previsto nel  prospetto  degli  equilibri
allegato al bilancio di previsione possa  costituire  copertura  agli
impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli  esercizi
successivi. Con riferimento agli esercizi compresi  nel  bilancio  di
previsione, costituisce copertura  agli  investimenti  la  quota  del
margine corrente che puo' considerarsi «consolidata», di importo  non
superiore al minore valore tra: 
      la media dei saldi di parte corrente in termini  di  competenza
registrati  negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,   se   sempre
positivi,  determinati  al   netto   dell'utilizzo   dell'avanzo   di
amministrazione  destinato  al  finanziamento  delle  spese  correnti
ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese  finanziate
con la quota libera del risultato di amministrazione  ai  fini  della
salvaguardia degli equilibri di bilancio  (dalla  nettizzazione  sono
escluse  le  spese  correnti  non   ricorrenti   nonche'   il   fondo
anticipazione di liquidita'), delle entrate vincolate per  specifiche
destinazioni   nel   risultato   di   amministrazione    alla    fine
dell'esercizio, delle entrate accantonate  nei  fondi  confluite  nel
risultato di amministrazione,  e  dell'accertamento  di  entrate  non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle
spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo  del  risultato
di  amministrazione  deve  essere  riportato   nella   relazione   al
rendiconto; 
      la media dei saldi  di  parte  corrente  in  termini  di  cassa
registrati  negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,   se   sempre
positivi, determinati al netto dell'utilizzo del  fondo  di  cassa  e
degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato  copertura
a pagamenti. 
      Le regioni a statuto ordinario conteggiano le  medie  triennali
dei saldi correnti di competenza e di cassa  al  netto  dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento  di
entrate   non   ricorrenti   che   non   hanno   dato   copertura   a
impegni/pagamenti, escludendo le  entrate  vincolate  per  specifiche
destinazioni   nel   risultato   di   amministrazione    alla    fine
dell'esercizio,  le  entrate  accantonate  nei  fondi  confluite  nel
risultato di amministrazione, e le risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale. 
      A decorrere dal primo esercizio del bilancio e  per  i  quattro
esercizi successivi, anche per quelli non compresi  nel  bilancio  di
previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 per  cento
della media degli incassi in  c/competenza  delle  entrate  derivanti
dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione
regionale, dalle monetizzazioni  di  standard  urbanistici  al  netto
della  relativa  quota  del  FCDE,  degli  ultimi   cinque   esercizi
rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti  prevista
dalla legge. 
      Per le Autonomie speciali, il principio contabile  generale  n.
16 prevede: 
      con riferimento  agli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di
previsione successivi a quello in corso di gestione, che  costituisce
copertura agli investimenti la quota  del  saldo  positivo  di  parte
corrente risultante dal prospetto  degli  equilibri  di  importo  non
superiore alla media dei  saldi  di  parte  corrente  in  termini  di
competenza registrati negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,  se
sempre positivi, determinati al netto  dell'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione  destinato  al  finanziamento  delle  spese  correnti
ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese  finanziate
con la quota libera del risultato di amministrazione  ai  fini  della
salvaguardia degli equilibri di  bilancio  dalla  nettizzazione  sono
escluse  le  spese  correnti  non   ricorrenti   nonche'   il   fondo
anticipazione di liquidita'), delle entrate vincolate per  specifiche
destinazioni   nel   risultato   di   amministrazione    alla    fine
dell'esercizio, delle entrate accantonate  nei  fondi  confluite  nel
risultato di amministrazione,  e  dell'accertamento  di  entrate  non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle
spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo  del  risultato
di  amministrazione  deve  essere  riportato   nella   relazione   al
rendiconto; 
      con riferimento agli esercizi  non  compresi  nel  bilancio  di
previsione, non oltre il limite di  dieci  esercizi  a  decorrere  da
quello di imputazione del primo impegno,  che  costituisce  copertura
agli investimenti la  quota  del  saldo  corrente  di  competenza  di
importo non superiore al minore valore tra: 
      la media dei saldi di parte corrente in termini  di  competenza
registrati  negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,   se   sempre
positivi,  determinati  al   netto   dell'utilizzo   dell'avanzo   di
amministrazione  destinato  al  finanziamento  delle  spese  correnti
ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese  finanziate
con la quota libera del risultato di amministrazione  ai  fini  della
salvaguardia degli equilibri di  bilancio  dalla  nettizzazione  sono
escluse  le  spese  correnti  non   ricorrenti   nonche'   il   fondo
anticipazione di liquidita'), delle entrate vincolate per  specifiche
destinazioni   nel   risultato   di   amministrazione    alla    fine
dell'esercizio, delle entrate accantonate  nei  fondi  confluite  nel
risultato di amministrazione,  e  dell'accertamento  di  entrate  non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni; 
      la media dei saldi  di  parte  corrente  in  termini  di  cassa
registrati  negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,   se   sempre
positivi, determinati al netto dell'utilizzo del  fondo  di  cassa  e
degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato  copertura
a pagamenti. 
      Le modalita' di quantificazione di tali saldi  sono  illustrati
nella  sezione  della  nota  integrativa  riguardante  la  spesa  per
investimenti.»; 
    d) al  paragrafo  5.5,  dopo  le  parole  «L'ente  erogatore  del
finanziamento accerta le entrate per  riscossione  di  crediti»  sono
inserite  le  seguenti  «a  seguito  dell'effettiva  erogazione   del
prestito»; 
    e) nell'Appendice tecnica, prima degli  esempi,  e'  inserito  il
seguente elenco: 
      esempio  n.  1  -  registrazione  di  spese   di   investimento
finanziate con forme di finanziamento flessibili; 
      esempio n. 2 - costituzione ed utilizzo del  fondo  pluriennale
vincolato; 
      esempio n. 3/a - realizzazione di un'opera con il contributo di
due amministrazioni pubbliche; 
      esempio n. 3/b - realizzazione di un'opera  con  il  contributo
della regione ad un ente locale; 
      esempio n. 4 - accertamento proventi derivanti  dalle  sanzioni
per violazione al codice della strada; 
      esempio n. 5 -  determinazione  del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'; 
      esempio n. 6 - relazione tra  il  bilancio  di  previsione,  il
riaccertamento straordinario  dei  residui  e  il  fondo  pluriennale
vincolato; 
      esempio 7 - scritture riguardanti l'escussione di garanzie; 
      esempio 8 - scritture riguardanti un prestito  ordinario  della
Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
      esempio 9/a - scritture riguardanti un  «Prestito  investimenti
fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a.  concesso  dopo
l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione; 
      esempio 9/b - scritture riguardanti un  «Prestito  investimenti
fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso  prima
dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione; 
      esempio 10 - la compilazione del prospetto di cui  all'allegato
n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio; 
      esempio 11 - scritture riguardanti i  pagamenti  non  andati  a
buon fine; 
      esempio 12 - scritture riguardanti  i  rimborsi  incondizionati
degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit); 
      esempio n. 13 - verifica ripiano del disavanzo; 
      esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari. 
    f) alla fine  dell'appendice  tecnica  e'  inserito  il  seguente
esempio n. 14: 
      Esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari 
      In grado di appello, con sentenza definitiva, un'impresa locale
e' stata condannata a pagare l'importo di  euro  1.750.000  circa  al
comune X, concernente entrate da IMU, accertate due  anni  prima.  La
ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso  di  pagare  chiedendo
una rateizzazione dell'importo. 
      Il comune decide di procedere come segue: 
        concedere la rateizzazione del credito in cinque  anni  (euro
350.000 all'anno) garantita da apposita polizza fideiussoria; 
        accantonare le risorse rateizzate nel fondo  contenzioso,  in
attesa della sentenza della  Corte  di  cassazione.  Il  fondo  sara'
liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo
sara' utilizzato per restituire le somme incassate. 
      A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione,
il comune: 
        approva una variazione di bilancio per iscrivere  le  entrate
oggetto della rateizzazione e  gli  accantonamenti  di  pari  importo
nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione; 
        cancella il residuo attivo di euro 1.750.000 dalle  scritture
di  contabilita'  finanziaria  riducendo  l'accantonamento  al  fondo
crediti di  dubbia  esigibilita'  nel  risultato  di  amministrazione
effettuato con riferimento a tale residuo; 
        accerta  entrate  per   euro   1.750.000   complessive,   con
imputazione di euro 350.000  all'esercizio  in  corso  e  ai  quattro
esercizi successivi. Considerato che  i  crediti  sono  garantiti  da
polizza fideiussoria non e' effettuato l'accantonamento al FCDE. 
      L'operazione  di  rateizzazione  non  determina   registrazioni
contabili in contabilita' economico patrimoniale, nelle cui scritture
resta confermato il credito di euro 1.750.000,  che  non  corrisponde
piu' al residuo attivo, ma agli accertamenti  imputati  all'esercizio
in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti  le
entrate rateizzate non determinano la registrazione  di  proventi  di
competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate. 
  2. L'applicazione degli aggiornamenti di cui al  comma  1,  lettera
c),  puo'  essere   anticipata   rappresentando   le   modalita'   di
determinazione del margine corrente nella  relazione  sulla  gestione
allegata al rendiconto.