Art. 3 Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del paragrafo 3.5 sono inserite le seguenti parole «La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilita' finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.»; b) al paragrafo 3.20-bis: le parole «l'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono sostituite dalle seguenti "l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106; dopo le parole «reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.» sono inserite le seguenti «Gli enti locali applicano l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.»; c) il paragrafo 5.3.6 e' sostituito dal seguente: «5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura. Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che puo' considerarsi «consolidata», di importo non superiore al minore valore tra: la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonche' il fondo anticipazione di liquidita'), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto; la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti. Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, le entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi cinque esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge. Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede: con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonche' il fondo anticipazione di liquidita'), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto; con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di dieci esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra: la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonche' il fondo anticipazione di liquidita'), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni; la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti. Le modalita' di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti.»; d) al paragrafo 5.5, dopo le parole «L'ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione di crediti» sono inserite le seguenti «a seguito dell'effettiva erogazione del prestito»; e) nell'Appendice tecnica, prima degli esempi, e' inserito il seguente elenco: esempio n. 1 - registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili; esempio n. 2 - costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato; esempio n. 3/a - realizzazione di un'opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche; esempio n. 3/b - realizzazione di un'opera con il contributo della regione ad un ente locale; esempio n. 4 - accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada; esempio n. 5 - determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita'; esempio n. 6 - relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato; esempio 7 - scritture riguardanti l'escussione di garanzie; esempio 8 - scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.; esempio 9/a - scritture riguardanti un «Prestito investimenti fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione; esempio 9/b - scritture riguardanti un «Prestito investimenti fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso prima dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione; esempio 10 - la compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio; esempio 11 - scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine; esempio 12 - scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit); esempio n. 13 - verifica ripiano del disavanzo; esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari. f) alla fine dell'appendice tecnica e' inserito il seguente esempio n. 14: Esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari In grado di appello, con sentenza definitiva, un'impresa locale e' stata condannata a pagare l'importo di euro 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da IMU, accertate due anni prima. La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione dell'importo. Il comune decide di procedere come segue: concedere la rateizzazione del credito in cinque anni (euro 350.000 all'anno) garantita da apposita polizza fideiussoria; accantonare le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Corte di cassazione. Il fondo sara' liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sara' utilizzato per restituire le somme incassate. A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune: approva una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione; cancella il residuo attivo di euro 1.750.000 dalle scritture di contabilita' finanziaria riducendo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo; accerta entrate per euro 1.750.000 complessive, con imputazione di euro 350.000 all'esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi. Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non e' effettuato l'accantonamento al FCDE. L'operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilita' economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di euro 1.750.000, che non corrisponde piu' al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate. 2. L'applicazione degli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera c), puo' essere anticipata rappresentando le modalita' di determinazione del margine corrente nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.