Art. 4 
 
Allegato  4/3  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
  contabilita' economico  patrimoniale  degli  enti  in  contabilita'
  finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di  cui
all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al paragrafo 2: 
      le parole «I  trasferimenti  attivi  a  destinazione  vincolata
correnti» sono sostituite dalle seguenti «I proventi da trasferimenti
a destinazione vincolata correnti e le imposte di scopo»; 
      le  parole  «Anche   se   non   rilevati   dalla   contabilita'
finanziaria, ai fini della  determinazione  del  risultato  economico
dell'esercizio, si  considerano  i  seguenti  componenti  positivi  e
negativi:»  sono   sostituite   dalle   seguenti   «Ai   fini   della
determinazione del risultato economico dell'esercizio,  in  occasione
delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di  esempio,
i seguenti componenti positivi e negativi:»; 
    b) al paragrafo 3: 
      le parole «- le entrate dei titoli 5 "Entrate da  riduzione  di
attivita' finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7  "Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere"  e  9  "Entrate  per  conto  terzi  e
partite di giro", il cui accertamento" determina solo la  rilevazione
di crediti e non di ricavi» sono  sostituite  dalle  seguenti  «-  le
entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attivita' finanziaria",
6  "Accensione   di   prestiti",   7   "Anticipazioni   da   istituto
tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di  giro",
il  cui  accertamento  non  determina  la  rilevazione   di   ricavi.
L'accertamento delle entrate dei titoli 5 "Entrate  da  riduzione  di
attivita' finanziaria" e 9 "Entrate per  conto  terzi  e  partite  di
giro" determina solo la  rilevazione  di  crediti.  Gli  accertamenti
delle entrate del titolo 6 "accensione di prestiti" e da riduzione di
depositi  bancari  non  determinano  la  registrazione   di   crediti
dell'ente nelle scritture della contabilita' economico patrimoniale»; 
      dopo le parole «il cui impegno determina solo la rilevazione di
debiti e non  di  costi»  sono  aggiunte  le  parole  «,  escluse  le
concessioni di crediti e l'incremento dei  depositi  bancari  il  cui
impegno non determina neanche la registrazione di debiti dell'ente;»; 
      dopo  le  parole  «determinano  la  rilevazione  di  crediti  e
debiti;» sono aggiunte le seguenti: 
        «- gli accertamenti effettuati a valere della voce del  piano
finanziario E.3.05.99.02.001 «Fondi incentivanti il  personale  (art.
113 del decreto legislativo  n.  50/2016)»  che  non  determinano  la
formazione di ricavi, e la liquidazione  degli  impegni  correlati  a
tale  entrate,  assunti  a  carico  degli   stanziamenti   di   spesa
riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse  finanziarie  di
cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n.  50  del  2016,
che non determina la formazione di costi; 
        -  gli  accertamenti  derivanti  dalla  rateizzazione   delle
entrate dei titoli 1 e 3 relativi a entrate di  competenza  economica
di   esercizi   precedenti   non   determinano   la   formazione   di
ricavi/proventi  negli  esercizi   di   imputazione   delle   entrate
rateizzate. La rateizzazione dei crediti non incide sulla  competenza
economica dei relativi ricavi/proventi. 
        Inoltre, per quanto  riguarda  la  variazione  di  crediti  e
debiti:»; 
      le parole «- la riduzione di depositi bancari che  e'  rilevata
in corrispondenza agli incassi per Prelievi da  depositi  bancari;  -
l'incremento dei depositi bancari che e' rilevata  in  corrispondenza
ai pagamenti per Versamenti da  depositi  bancari.»  sono  sostituite
dalle seguenti «- la riduzione di depositi  bancari  e'  rilevata  in
corrispondenza agli incassi  per  Prelievi  da  depositi  bancari;  -
l'incremento dei depositi bancari e' rilevato  in  corrispondenza  ai
pagamenti per Versamenti da depositi bancari;»; 
      le parole «In particolare,  con  riferimento»  sono  sostituite
dalle seguenti «- con riferimento»; 
      le  parole  «esercizi  precedenti).»  sono   sostituite   dalle
seguenti «esercizi precedenti); - anche  gli  accertamenti  derivanti
dalla rateizzazione  delle  entrate  dei  titoli  1  e  3  registrati
nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi costituiscono
crediti dell'ente (e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso
se registrati negli esercizi precedenti non determinano la formazione
di ricavi e di nuovi crediti).»; 
      le parole «Gli accertamenti effettuati a valere della voce  del
piano finanziario E.3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti  il  personale
(art. 113 del decreto legislativo n.  50/2016)"  non  determinano  la
formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a  tale
entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli
incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  non  determina  la
formazione di costi» sono soppresse; 
      dopo le parole «aggravio per  l'operatore.»  sono  aggiunte  le
seguenti «Al riguardo, la matrice di correlazione pubblicata nel sito
Arconet  costituisce  un  prezioso  strumento  di   riferimento   non
obbligatorio.  Per  garantire  il  rispetto   del   principio   della
contabilita'  economico  patrimoniale  potrebbe   essere   necessario
derogare alla matrice.»; 
    c) al paragrafo 4.1 dopo le parole «in contabilita' finanziaria.»
Sono  aggiunte  le  parole  «Le  imposte  di  scopo   sono   imputate
economicamente all'esercizio  di  competenza  degli  oneri  alla  cui
copertura sono destinati.»; 
    d) il paragrafo 4.5 e' sostituito dal seguente: 
      4.5 Proventi delle  vendite  e  delle  prestazioni  di  beni  e
servizi  pubblici.   Vi   rientrano   i   ricavi/proventi   derivanti
dall'erogazione del servizio  pubblico,  sia  esso  istituzionale,  a
domanda   individuale   o   produttivo,   di   competenza   economica
dell'esercizio, nonche' i ricavi/proventi dalla vendita di beni.  Gli
accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di  beni  e  servizi
pubblici  registrati  nell'esercizio  in   contabilita'   finanziaria
costituiscono ricavi di  competenza  dell'esercizio  (comprensivi  di
IVA, esclusi i ricavi riguardanti  le  gestioni  commerciali),  fatte
salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture
di assestamento economico al  fine  di  considerare  eventuali  ratei
attivi e risconti passivi. 
      Con riferimento all'attivita'  rilevante  ai  fini  IVA  svolta
dall'ente, il debito IVA nei confronti dell'Erario  non  e'  compreso
nei ricavi. In  attesa  dell'emissione  della  fattura,  non  possono
essere registrati il debito per l'IVA  e  il  credito  nei  confronti
degli utenti, e la voce di contropartita  dei  ricavi  registrati  al
netto di IVA e' costituita dalle «Fatture da emettere». Le  procedure
informatiche    dell'ente    consentono,     in     automatico     ed
extracontabilmente,  di  separare  l'IVA  dall'importo   dell'entrata
registrata nella contabilita'  finanziaria  al  lordo  di  IVA  e  di
contabilizzarla a seguito dell'emissione della fattura. 
    e) al paragrafo 4.9 la parola  «immobilizzazione»  e'  sostituita
dalla parola «immobilizzazioni»; 
    f) al paragrafo 4.20: 
        dopo le parole «nel corso dell'esercizio»  sono  inserite  le
parole « e ai crediti che  in  contabilita'  finanziaria  sono  stati
accertati con imputazione agli esercizi  successivi  derivanti  dalla
rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3»; 
        le parole «L'accantonamento puo'  essere  effettuato  per  un
importo  superiore  a  quello  necessario  per   rendere   il   fondo
svalutazione crediti pari  all'accantonamento  al  fondo  crediti  di
dubbia    esigibilita'.»    sono    sostituite    dalle     seguenti:
«L'accantonamento deve essere almeno pari  all'importo  necessario  a
rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti
considerati ai fini  del  calcolo  del  Fondo  crediti  di  dubbia  e
difficile esazione pari all'importo del Fondo  crediti  di  dubbia  e
difficile esazione.»; 
    g) al  paragrafo  4.22  le  parole  «esclusi  gli  accantonamenti
effettuati in contabilita' finanziaria  in  attuazione  dell'art.  21
della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1,  commi  551  e  552  della
legge n. 147 del 2013 (fondo societa' partecipate). Il fondo  perdite
societa' partecipate accantonato nelle scritture  della  contabilita'
finanziaria non e' automaticamente accantonato nelle scritture  della
contabilita'   economico   patrimoniale    con    riferimento    alle
partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio  netto  previsto
dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato  economico
i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni  in
enti e societa' partecipate non valutate con il metodo del patrimonio
netto l'accantonamento al fondo  perdite  societa'  partecipate  deve
presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato
nelle scritture  della  contabilita'  finanziaria.»  sono  sostituite
dalle seguenti «esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilita'
finanziaria in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175
del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147  del  2013
(fondo societa' partecipate) e il fondo anticipazioni  di  liquidita'
(FAL).  Il  fondo  perdite  societa'  partecipate  accantonato  nelle
scritture della contabilita' finanziaria  non  e'  accantonato  nelle
scritture della contabilita' economico patrimoniale  con  riferimento
esclusivamente  alle  partecipazioni  valutate  con  il  metodo   del
patrimonio netto previsto dai  principi  6.1.3  a)  e  6.1.3  b)  che
produce sul risultato economico i medesimi  effetti  del  fondo.  Con
riferimento alle partecipazioni in enti e  societa'  partecipate  non
valutate con il metodo del patrimonio netto il fondo perdite societa'
partecipate deve presentare un importo almeno pari al  corrispondente
fondo accantonato nelle scritture della contabilita' finanziaria.»; 
    h) al paragrafo 4.27 le parole «5, 6, e  7»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite da «5»; 
    i) nel paragrafo 4.28: 
      sono cancellate le parole «rispetto alle stime  precedentemente
operate» e le parole «non derivanti dal conto del bilancio, quali  ad
esempio, donazioni, acquisizioni gratuite»; 
      prima delle parole «errori di  rilevazione»  sono  inserite  le
seguenti «derivanti da»; 
    j) al paragrafo 5 prima dell'ultimo capoverso  sono  aggiunte  le
parole «Ad esempio,  gli  accertamenti  pluriennali  derivanti  dalla
rateizzazione  di  crediti  tributari  e  gli   impegni   pluriennali
determinati dalla rateizzazione  di  debiti  relativi  a  prestazioni
rese.»; 
    k) al paragrafo 6.1.3: 
      le parole da «a) Azioni. Per  le  partecipazioni  azionarie»  a
«all'utilizzo del metodo del patrimonio» sono sostituite dalle parole
« a)  Azioni.  Per  le  partecipazioni  azionarie  immobilizzate,  il
criterio di valutazione e' quello del costo,  ridotto  delle  perdite
durevoli di valore (art.  2426  n.  1  e  n.  3  codice  civile).  Le
partecipazioni in societa' controllate  e  partecipate  di  cui  agli
articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate
in base  al  "metodo  del  patrimonio  netto"  secondo  le  modalita'
semplificate indicate nell'esempio 21. A tal fine: 
      la perdita d'esercizio  della  partecipata,  per  la  quota  di
pertinenza, e' portata al conto economico, ed ha come  contropartita,
nello  stato  patrimoniale,   la   riduzione   della   partecipazione
azionaria; 
      gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo  del
patrimonio netto devono determinare  l'iscrizione  di  una  specifica
riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo  del  metodo  del
patrimonio,  ed   hanno   come   contropartita   l'incremento   della
partecipazione azionaria.»; 
      le parole da «L'eventuale utile  o  perdita  d'esercizio  della
partecipata,»  a  «all'utilizzo  del  metodo  del  patrimonio»   sono
sostituite dalle  seguenti  «L'eventuale  perdita  d'esercizio  della
partecipata, derivante dall'applicazione del  metodo  del  patrimonio
netto, e' imputata nel conto economico, per la quota  di  pertinenza,
secondo  il  principio  di   competenza   economica,   ed   ha   come
contropartita,  nello  stato   patrimoniale,   la   riduzione   della
partecipazione  non  azionaria.   Gli   eventuali   utili   derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto  sono  iscritti  in
una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del
metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della
partecipazione.»; 
    l) al paragrafo 6.2, le  parole  «b2)  Crediti  da  finanziamenti
contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi  per  accensioni
di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti piu' i residui attivi
per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le  riscossioni
in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti»
sono soppresse; 
    m) il paragrafo 6.3 e' sostituito dal seguente: 
      «6.3 Patrimonio netto 
      Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di
dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i  criteri  indicati
nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio  netto",  nei  limiti  in  cui
siano compatibili con i presenti principi. 
      Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attivita' e le
passivita' dello stato patrimoniale,  e'  articolato  nelle  seguenti
poste: 
        a) fondo di dotazione; 
        b) riserve; 
        c) risultato economico dell'esercizio; 
        d) risultati economici di esercizi precedenti; 
        e) riserve negative per beni indisponibili. 
      Il fondo di dotazione rappresenta la  parte  indisponibile  del
patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale  dell'ente,
e puo' assumere solo valore positivo o pari a 0. 
      Il  fondo  di  dotazione  puo'   essere   alimentato   mediante
conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici
positivi di esercizio e  delle  riserve  disponibili  sulla  base  di
delibera del Consiglio. 
      Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b)  possono
assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte  in  riserve
disponibili e indisponibili. 
      Le riserve disponibili costituiscono la  parte  del  patrimonio
netto che, in caso di perdita, e' utilizzabile per  la  copertura,  a
garanzia  del  fondo  di  dotazione  previa  apposita  delibera   del
Consiglio. 
      Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura
alle  voci  negative  del  patrimonio  netto,  prioritariamente  alle
"riserve negative per beni indisponibili" di  cui  alla  lettera  e),
salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire. 
      Le riserve disponibili sono costituite da: 
        1)  "riserve  di  capitale"   formatesi   a   seguito   della
rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione  del  primo
stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge; 
        2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni,  di
importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state
destinate al finanziamento: 
          delle spese correnti; 
          di opere  di  urbanizzazione  demaniali  e  del  patrimonio
indisponibile. 
        Tali riserve, se non sono state utilizzate per  la  copertura
di perdite o per  la  costituzione  di  riserve  indisponibili,  sono
ridotte a  seguito  dell'iscrizione  nell'attivo  patrimoniale  delle
opere di urbanizzazione  demaniali  e  del  patrimonio  indisponibile
finanziate dai permessi  di  costruire  e  della  costituzione  delle
relative "riserve indisponibili per  beni  demaniali  e  patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali", (rinvio all'esempio n. 18). 
      La quota parte delle "riserve  da  permessi  da  costruire"  da
destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del
patrimonio  indisponibile  puo'  non   essere   utilizzata   per   la
costituzione di riserve indisponibili o per la copertura  della  voce
"riserve negative per beni indisponibili" e  del  valore  della  voce
Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo. 
        3) "Altre riserve disponibili"  previste  dallo  statuto  e/o
derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente. 
      Le  riserve  indisponibili,  istituite  a  decorrere  dal  2017
rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni
demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non
destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da: 
        1) "riserve indisponibili per beni demaniali  e  patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore  dei
beni  demaniali,  patrimoniali  e  culturali   iscritto   nell'attivo
patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento
e dell'acquisizione o dismissione di beni. 
        I beni demaniali e patrimoniali indisponibili  sono  definiti
dal codice civile, all'art. 822 e  ss.  Sono  indisponibili  anche  i
beni, mobili ed immobili, qualificati come" beni culturali" ai  sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo  n.  42/2004 -  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio che, se di proprieta' di  enti  strumentali
degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e
i beni patrimoniali indisponibili. 
        Tali riserve sono utilizzate in caso di  cessione  dei  beni,
effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per  i
beni demaniali e patrimoniali soggetti ad  ammortamento,  nell'ambito
delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile e'  ridotta
annualmente  per  un  valore  pari  all'ammortamento  di   competenza
dell'esercizio,  incrementando  le  riserve  disponibili  o  la  voce
Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura
alle "riserve negative per beni  indisponibili"  e  alle  perdite  di
esercizio. Per le  modalita'  di  costituzione  e  utilizzo  di  tali
riserve si rinvia all'esempio n. 14; 
        2) "altre riserve indisponibili", costituite: 
          a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti
le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto  il
loro statuto prevede che,  in  caso  di  scioglimento,  il  fondo  di
dotazione sia destinato a  soggetti  non  controllati  o  partecipati
dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso
di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalita'
di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia  all'esempio  n.
13; 
          b. dagli utili derivanti dall'applicazione del  metodo  del
patrimonio netto, in quanto riserve vincolate  all'utilizzo  previsto
dall'applicazione di tale metodo. 
      Nella voce  risultato  economico  dell'esercizio  di  cui  alla
lettera c), che puo' assumere valore positivo o negativo, si  iscrive
il risultato  dell'esercizio  che  emerge  dal  conto  economico.  Il
Consiglio  destina  il  risultato  economico  positivo  al  fondo  di
dotazione  o  alle  "altre  riserve  disponibili",  dopo  avere  dato
copertura,  in  primo  luogo   alle   riserve   negative   per   beni
indisponibili  e  poi  alla  voce  Risultati  economici  di  esercizi
precedenti, se negativa. 
      In caso di risultato economico negativo,  l'amministrazione  e'
chiamata a fornire un'adeguata  informativa,  nella  relazione  sulla
gestione del Presidente/Sindaco dell'amministrazione: 
        sulle  cause  che  hanno  determinato  la  formazione   della
perdita; 
        sui casi in cui il risultato negativo sia  stato  determinato
dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito,
erogati  per  favorire  la  realizzazione   di   infrastrutture   nel
territorio.  Tale  informativa  puo'  essere  estesa   ai   risultati
economici negativi di esercizi precedenti; 
        sulla  copertura  dei   risultati   economici   negativi   di
esercizio. 
        In particolare,  l'eventuale  perdita  risultante  dal  Conto
economico deve trovare copertura all'interno  del  patrimonio  netto,
escluso il fondo di dotazione e le riserve  indisponibili,  riducendo
la voce Risultati economici di esercizi  precedenti  se  positiva  e,
successivamente  le  riserve   disponibili   positive.   Qualora   il
patrimonio  netto  (escluso  il  fondo  di  dotazione  e  le  riserve
indisponibili) non dovesse  essere  capiente  rispetto  alla  perdita
d'esercizio, la parte residuale e' rinviata agli esercizi  successivi
(Risultati economici di esercizi precedenti con valore  negativo)  al
fine di assicurarne la copertura 
      Nella voce Risultati economici di esercizi  precedenti  di  cui
alla lettera d), che puo' assumere valore  positivo  o  negativo,  si
iscrivono  sia  i  risultati  economici   positivi   degli   esercizi
precedenti che con delibera consiliare  non  sono  stati  accantonati
nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia  le
perdite degli esercizi precedenti non ripianate. 
      Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici  di
esercizi precedenti" si  provvede,  dopo  aver  dato  copertura  alle
"riserve negative per beni indisponibili",  utilizzando  i  risultati
economici  positivi  e  le  riduzioni  delle  riserve   indisponibili
derivanti dalla diminuzione  di  attivita'  patrimoniali  riguardanti
beni indisponibili (ad esempio  per  ammortamento  o  a  seguito  del
passaggio del bene al patrimonio disponibile). 
      La voce "riserve negative per beni indisponibili" di  cui  alla
lettera e), che puo' assumere solo  valore  negativo,  e'  utilizzata
quando la voce "risultati economici  di  esercizi  precedenti"  e  le
riserve disponibili non sono capienti per consentire la  costituzione
o l'incremento delle riserve  indisponibili.  Non  puo'  assumere  un
valore superiore, in valore assoluto, all'importo  complessivo  delle
riserve indisponibili. 
      La prima adozione dell'aggiornamento  del  modulo  patrimoniale
del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative
alle riserve negative per beni indisponibili e la prima  applicazione
del principio contabile che ha individuato  le  voci  del  patrimonio
netto  che  possono  assumere  valore  negativo  sono  effettuate  in
occasione del rendiconto 2021. 
      Al termine delle consuete scritture di assestamento e  chiusura
dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano
dei  conti  adottato  nel  corso  dell'esercizio  2021,  dopo   avere
predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con  il  vecchio  schema  (che
costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le  necessarie
verifiche, si procede alle seguenti attivita' che costituiscono parte
integrante delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2021: 
        1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono
inseriti i seguenti due nuovi conti: 
          -2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici  positivi/negativi
portati a nuovo" 
          -2.1.6.01.01.01.001    "Riserve    negative    per     beni
indisponibili"; 
        2) il saldo del conto 2.1.2.01.03.01.001 "Avanzi  (disavanzo)
portati a nuovo" e' stornato al conto  2.1.5.01.01.01.001  "Risultati
economici positivi/negativi portati a nuovo"; 
        3) e' verificata la corretta registrazione delle "riserve  da
permessi di costruire", che non comprendono i permessi  di  costruire
che hanno finanziato le  opere  di  urbanizzazione  demaniali  e  del
patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve  indisponibili
per  beni  demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  e  per  i  beni
culturali"; 
        4) sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le
riserve del patrimonio netto  di  cui  alla  lettera  b)  che  al  31
dicembre 2021 presentano  importo  negativo,  iscrivendoli  al  conto
2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi  portati  a
nuovo" salva la facolta' di cui al seguente punto, e dopo la verifica
riguardante  le  "riserve  da  permessi  di  costruire"  di  cui   al
precedente punto; 
        5) le voci da azzerare possono essere stornate anche al conto
2.1.6.01.01.01.001 "riserve negative per beni indisponibili"  per  un
importo  non  superiore  all'ammontare  complessivo   delle   riserve
indisponibili del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Tale facolta'
puo' essere esercitata esclusivamente in  sede  di  elaborazione  del
rendiconto 2021; 
        6) e' adottato l'aggiornamento del  modulo  patrimoniale  del
piano dei conti integrato, con  particolare  attenzione  ai  raccordi
alle voci del patrimonio netto; 
        7) e' elaborato lo  stato  patrimoniale  2021  aggiornato  al
nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte  le
voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo  la  voce  "Totale
Patrimonio  netto  (A)"  cui  e'  imposto   l'importo   dello   stato
patrimoniale 2020. Infatti,  il  nuovo  principio  contabile  non  e'
applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa
sono evidenziati gli  effetti  dell'adozione  del  nuovo  schema  del
patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In  ogni  caso  gli  enti
possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020. 
      Con riferimento alla prima applicazione del nuovo principio  in
sede di elaborazione del rendiconto 2021, si  rinvia  all'esempio  n.
16». 
    n) al paragrafo 6.4: 
      la lettera c 1) e' sostituita da: 
        «c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla
somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio piu' le  entrate
derivanti dalle accensioni di prestiti riscosse nell'esercizio meno i
pagamenti per rimborso di prestiti. La voce: 
          comprende   l'esposizione   debitoria    derivante    dalle
anticipazioni di liquidita' ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35
del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di  altri  provvedimenti
legislativi; 
          non  comprende  il  debito  delle  regioni  per  le   somme
anticipate dalla Tesoreria dello  Stato  per  la  sanita'  in  attesa
dell'adozione della regolazione  contabile  delle  risorse  spettanti
alle regioni, da registrare alla  voce  D5  "Altri  debiti",  lettera
d).»; 
      la lettera c4) e' sostituita da: 
        «c4) Altri Debiti. Comprende il debito delle regioni  per  le
somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanita' in attesa
dell'adozione della regolazione  contabile  delle  risorse  spettanti
alle Regioni.»; 
    o) nell'Appendice tecnica, prima degli  esempi,  e'  inserito  il
seguente elenco: 
      esempio 1) acquisto dell'immobilizzazione da terze economie; 
      esempio 2)  realizzazione  dell'immobilizzazione  ad  opera  di
terzi; 
      esempio 3) realizzazione dell'immobilizzazione in economia; 
      esempio   4)   contributi   agli    investimenti    finalizzati
all'acquisizione di un'immobilizzazione realizzata da terzi; 
      esempio 5) - scritture  riguardanti  le  partite  di  giro:  il
pagamento di stipendi al personale, 
      esempio  6)  -  scritture  riguardanti  la  riqualificazione  e
valorizzazione di un immobile di proprieta' di piu' enti, 
      esempio 7) - scritture riguardanti l'escussione di garanzie, 
      esempio 8) - scritture riguardanti un prestito ordinario  della
Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
      esempio 9) - scritture relative al fondo economale; 
      esempio 10) - contrazione debito bullet con  relativo  derivato
bullet/amortizing e successiva estinzione anticipata dell'operazione; 
      esempio n. 11) - acquisto  di  beni  nell'ambito  di  attivita'
istituzionale (non commerciale, 
      esempio n. 12) - reverse charge; 
      esempio 13) - scritture riguardanti le partecipazioni  in  enti
strumentali senza titoli partecipativi; 
      esempio n. 14) - prima iscrizione nel  patrimonio  netto  delle
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili
e per i beni culturali; 
      esempio n. 15) -  scritture  riguardanti  debiti  finanziari  a
carico di altre amministrazioni; 
      esempio 16) - prima iscrizione nel patrimonio netto delle  voci
«risultati economici di esercizi precedenti» e «riserve negative  per
beni indisponibili» e verifica "riserve da permessi da costruire; 
      esempio 17) - conferimenti al  patrimonio  netto  dell'ente  da
altre PA; 
      esempio 18) - donazione da privati; 
      esempio 19) - la contabilizzazione dei permessi di costruire; 
      esempio  20)  -  prima  applicazione   dell'aggiornamento   del
paragrafo 3 riguardante la  registrazione  dei  debiti  finanziari  e
della concessione dei crediti; 
      esempio 21) - le scritture di assestamento. 
    p) gli esempi n. 7 e 8 dell'Appendice tecnica sono sostituiti dai
seguenti: 
      Esempio 7) - scritture riguardanti l'escussione di garanzie 
      L'ente (A) rilascia una fideiussione a favore del Comune (B)  a
garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca. 
      Nel corso del secondo esercizio successivo  al  rilascio  della
garanzia, la banca comunica che il comune (B) e' insolvente e  chiede
ad (A) il pagamento della rata annuale del mutuo. 
      L'ente (A) e'  escusso  dalla  banca  anche  nei  due  esercizi
successivi. 
      Nel terzo esercizio l'ente (A) registra il residuo debito nelle
proprie scritture, in attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 17, della legge n. 350/2003. 
      Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente
(A). 
      Nel quinto esercizio l'ente (B) e' soppresso e liquidato. Nella
fase di liquidazione l'ente (A)  riscuote  crediti  per  1.000.000  e
cancella gli altri crediti nei confronti di (B). 
      1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A)  non
effettua alcuna contabilizzazione in contabilita' finanziaria. 
      In contabilita' economico patrimoniale, registra la concessione
della garanzia nel sistema dei rischi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
       2) Nel rispetto del principio della  prudenza,  nell'esercizio
in cui rilascia la garanzia,  l'ente  (A)  iscrive  nel  bilancio  di
previsione  finanziario,  tra   i   «Fondi   di   riserva   e   altri
accantonamenti» delle spese correnti,  uno  stanziamento  di  importo
pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo  (quota  capitale  e
quota interessi) di importo pari a 520.000. In  caso  di  escussione,
tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato  di
amministrazione a copertura della spesa sostenuta  per  il  pagamento
del debito garantito. 
      3) Anche in  contabilita'  economico-patrimoniale,  nell'ambito
delle scritture di assestamento economico e' necessario costituire un
fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo  accantonato  nel
risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le  scritture
di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui e' stata
concessa la garanzia, l'ente (A) registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Anche nel secondo esercizio  l'ente  (A)  iscrive  nel  proprio
bilancio, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese
correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di  ammortamento
annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo  pari
a 520.000. 
      Nel corso di tale  esercizio,  quando  e'  invitato  a  pagare,
l'ente A, effettua le seguenti operazioni: 
        4) variazioni  degli  stanziamenti  di  primo  esercizio  del
bilancio di previsione: 
          incremento  di  520.000  dello  stanziamento   «Concessione
crediti  a  Comuni  a  seguito  di  escussione  di  garanzie»   (cod.
U.3.03.11.02.003); 
          incremento  di  520.000  dello  stanziamento   «Riscossione
crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie»; 
          gli enti che non hanno gia' stanziato in bilancio il fondo,
devono iscrivere  in  bilancio  uno  stanziamento  di  520.000  dello
stanziamento «Fondo rischi da escussione comune B». 
        5) scritture in contabilita' finanziaria: 
          impegna e  paga  520.000  sullo  stanziamento  «Concessione
crediti  a  Comuni  a  seguito  di  escussione  di  garanzie»   (cod.
U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso; 
          accerta 520.000 sullo stanziamento «Riscossione  crediti  a
Comuni  a  seguito  di  escussione  di  garanzie»   con   imputazione
all'esercizio in corso. 
        6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000  nei
suoi confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito.
Il comune  (B)  effettua  le  registrazioni  contabili  necessarie  a
chiudere il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo
debito nei confronti di (A). 
        7) Scritture in contabilita' economico patrimoniale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          A seguito dell'escussione si registra  la  riduzione  della
garanzia per fideiussione. 
          Nell'ambito delle scritture di assestamento  economico,  e'
effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune  B  di
520.000. 
          Nell'esercizio  successivo,   a   seguito   della   seconda
escussione l'ente (A) effettua le registrazioni indicati nei punti da
4) a 7), compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune
B. 
          Nel terzo  esercizio  successivo  l'ente  (A),  oltre  alle
registrazioni da 4) a 7)  deve  registrare  nelle  proprie  scritture
anche il residuo debito che, e' da ritenere probabile, dovra' pagare: 
        8) Variazioni del bilancio di previsione per  l'esercizio  in
corso e per gli esercizi successivi: 
          incremento  di  3.000.000  dello  stanziamento  del   primo
esercizio del bilancio «Concessione crediti a  Comuni  a  seguito  di
escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003) -; 
          incremento  di  3.000.000  dello  stanziamento  del   primo
esercizio del bilancio «Riscossione crediti da Comuni  a  seguito  di
escussione di garanzie»; 
          incremento  di  2.480.000  dello  stanziamento  del   primo
esercizio del bilancio «Fondo rischio escussione comune  B»  (per  un
importo  pari  al  totale  dei  crediti  escussi   al   netto   degli
accantonamenti effettuati. Si considera anche l'accantonamento di cui
al punto 1); 
          incremento  di  3.000.000  dello  stanziamento  del   primo
esercizio del bilancio «Accensione di prestiti»; 
          incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi  al
primo del bilancio riguardanti la quota  interessi  (sulla  base  del
piano di ammortamento de debito residuo); 
          incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi  al
primo del bilancio riguardanti la  quota  capitali  (sulla  base  del
piano di ammortamento del debito residuo). 
        9) Scritture in contabilita' finanziaria: 
          impegna 3.000.000 sullo stanziamento «Concessione crediti a
Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod.  U.3.03.11.02.003),
con imputazione all'esercizio in corso ed  effettua  un  pagamento  a
favore del proprio bilancio. Trattasi di una  regolazione  contabile,
il mandato e' versato all'entrata  del  bilancio  dell'ente,  tra  le
accensioni di prestiti; 
          accerta  3.000.000  sullo   stanziamento   «Accensione   di
prestiti», con  imputazione  all'esercizio  in  corso  e  incassa  il
mandato emesso al punto precedente (regolazione contabile); 
          accerta 3.000.000 sullo stanziamento  «Riscossione  crediti
da Comuni a  seguito  di  escussione  di  garanzie»  con  imputazione
all'esercizio in corso; 
          impegna le spese relative alle  rate  di  ammortamento  del
residuo prestiti, sulla base del piano  di  ammortamento  del  mutuo,
distintamente per la quota interessi (20.000)  e  la  quota  capitale
(500.000), con imputazione agli esercizi successivi. 
          In sede di rendiconto, nel conto del bilancio, risulteranno
residui attivi complessivi  per  «Riscossione  crediti  da  comuni  a
seguito di escussione di garanzie» (in c/competenza e  in  c/residui)
per 4.560.000  e  nel  risultato  di  amministrazione  risultera'  un
accantonamento pari a 4.560.000 per rischio crediti da escussione. 
        10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato  il  pagamento
della terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato  il
residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita: 
          a registrare la chiusura del  debito  nei  confronti  della
banca e il nuovo debito nei propri confronti; 
          di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei  propri
confronti e non piu' alla banca. 
        11) Scritture in contabilita' economico-patrimoniale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Gli enti con sistemi contabili evoluti  possono  registrare
direttamente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Nell'ambito  delle  scritture  di  assestamento  economico,
l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B e' incrementato
di 3.000.000, 
          Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata  del  mutuo  a
favore della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di  (A)
per lo stesso importo 
        12) Scritture in contabilita' finanziaria: 
          registrazione del pagamento della rata di ammortamento  del
mutuo, per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso  prestiti
e 20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno
era stato gia' registrato al punto 9); 
          registrazione dell'incasso del credito  nei  confronti  del
comune (B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi
precedenti). A seguito del  pagamento  del  comune  (A)  puo'  essere
adeguato il  Fondo  rischio  escussione  comune  B,  accantonato  nel
risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000. 
        13) Scritture in contabilita' economico patrimoniale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Nell'ambito delle scritture di  assestamento  economico  di
chiusura  di  tale  esercizio,  si  adegua  il  fondo   rischio   per
escussioni, tenendo conto della riscossione del credito di 520.000. 
          Nel  quinto  esercizio  l'ente   (B),   nell'ambito   delle
procedure di liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di
(A) per 1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a  favore  della
banca e cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che,
nel rispetto del principio applicato della  contabilita'  finanziaria
5.5, deve essere registrato come trasferimento al comune B a  seguito
di escussione. 
          Le scritture riguardanti  il  pagamento  del  debito  e  la
riscossione del credito verso il comune (B) sono quelle  indicate  ai
punti 12) e 13). 
        14) Per registrare il trasferimento a  favore  del  comune  a
seguito di escussione, in contabilita'  finanziaria  il  comune  (A),
effettua la seguente regolazione contabile: 
          prelevamento dal fondo rischi per  escussione  del  credito
verso B per 3.040.000; 
          impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione  per
un importo di 3.040.000, ed emette  un  mandato  di  pari  importo  a
favore del proprio bilancio, incassato come «Riscossione crediti  per
escussione»; 
          accerta e incassa il residuo  attivo  «Riscossione  crediti
per escussione» per 3.040.000. 
        15) In contabilita' economico patrimoniale, si registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Nell'ambito delle scritture di  assestamento  economico  si
chiude il fondo  per  escussioni  per  3.040.000  (in  tal  modo,  si
sterilizzano nel conto economico gli effetti negativi determinati dal
trasferimento). 
          Esempio 8) - Scritture riguardanti  un  prestito  ordinario
della Cassa depositi e prestiti S.p.a. 
          In data 15 luglio 2022 un comune stipula  un  contratto  di
prestito  ordinario  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  per  euro
1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o piu' soluzioni,
a partire dalla data di perfezionamento  del  contratto,  sulla  base
della  richiesta  dell'ente  beneficiario   dalla   quale   risultino
analiticamente la natura e gli importi delle spese  sostenute.  Sulla
quota del prestito non erogata  la  Cassa  depositi  e  prestiti  spa
riconosce all'ente una somma,  corrisposta  con  cadenza  semestrale,
calcolata sulla base dell'importo  non  erogato  e  di  un  tasso  di
interesse  opportunamente   disciplinato.   Per   le   scritture   in
contabilita' finanziaria si rinvia all'esempio  n.  8  del  principio
applicato di cui all'allegato n. 4/2. 
          A  seguito  dell'accertamento  dell'entrata  derivante  dal
prestito, in contabilita' economico patrimoniale non sono  effettuate
registrazioni. 
          In  data  16  luglio  2022,  correlate   alla   regolazione
contabile  costituita  dall'impegno,  liquidazione  e   mandato   per
costituzione di depositi bancari, versato in quietanza di entrata  al
bilancio dell'ente con  emissione  della  reversale  di  incasso  del
prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti, si provvede  alle
seguenti registrazioni: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    m) all'esempio n. 13 dell'appendice tecnica: 
      prima delle parole «2) gli enti che non avevano  registrato  le
partecipazioni  nel  proprio  attivo  patrimoniale,   effettuano   la
seguente registrazione:» sono inserite le seguenti «N.B. In  sede  di
prima  applicazione  del  principio  che  ha  istituito  le   riserve
indisponibili non erano ancora state previste  le  "riserve  negative
per  beni  indisponibili»  nei  casi  di  incapienza  delle   riserve
disponibili; 
      prima delle parole «4) in caso di scioglimento dell'ente le cui
partecipazioni non hanno valore di liquidazione  si  registra:»  sono
inserite le seguenti  «Se,  a  seguito  del  versamento,  le  riserve
disponibili non  sono  capienti  per  consentire  la  costituzione  o
l'incremento delle riserve indisponibili, si  procede  alle  seguenti
registrazioni: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    q) l'esempio n.  14  dell'appendice  tecnica  e'  sostituito  dal
seguente: 
      Esempio 14) Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali 
      In applicazione  del  principio  della  contabilita'  economico
patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le  riserve
del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per  beni
demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. 
      Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per  evidenziare
le differenze imputabili  all'applicazione  del  principio  contabile
entrato in vigore nel 2017, si ipotizza  l'invarianza  dell'attivo  e
del  passivo  patrimoniale  nel  2016  e  nel  2017,  l'adozione  del
principio contabile comporta una riclassificazione  delle  componenti
del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita  da
beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte  alle  passivita'
dell'ente. 
      E' importante sottolineare che, a parita' dei  valori  iscritti
nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una  variazione
del valore del patrimonio netto. 
      L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili e'  pari
al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e
dei  beni  culturali  iscritto  nell'attivo  patrimoniale  (al  netto
dell'ammortamento, nei casi in  cui  e'  previsto).  Nell'esempio  si
ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e  nel
rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per euro  2.700.000
a fronte di beni demaniali di pari importo. 
      Nel rendiconto 2016, l'importo di euro 2.700.000 aveva concorso
alla determinazione del fondo di dotazione, di importo  pari  a  euro
1.875.000 (inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017).
Pertanto, nel rendiconto 2017 il fondo di dotazione rideterminato  al
netto delle riserve presenta un valore negativo, pari a euro 825.000. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Le scritture contabili: 
        Come prima applicazione del principio, 
        1) gli enti che hanno adeguate riserve libere nel  patrimonio
netto effettuano la seguente registrazione  al  fine  di  imporre  il
vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        2) l'ente dell'esempio, che non ha costituito riserve libere,
effettua la seguente registrazione al fine di imporre il vincolo  per
la riserva indisponibile di patrimonio netto, a valere del  Fondo  di
dotazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        N.B. In sede di  prima  applicazione  del  principio  che  ha
istituito le riserve indisponibili non erano ancora state previste le
«riserve negative per beni  indisponibili»  nei  casi  di  incapienza
delle riserve disponibili. 
        Nel corso della gestione, 
        3) in caso di spese per manutenzione straordinaria su un bene
demaniale che ne incrementano il valore: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        Se al termine di un intervento  pluriennale  di  manutenzione
straordinaria su un bene demaniale le riserve  disponibili  non  sono
capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili,  si
procede alla seguente registrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        Alla fine  dell'esercizio,  nell'ambito  delle  scritture  di
assestamento si riduce la riserva indisponibile per l'ammontare della
quota di ammortamento annuale effettuato a valere del bene demaniale 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        La   riduzione   delle   riserve   indisponibili    derivante
dall'ammortamento  deve  essere   prioritariamente   destinata   alla
riduzione, in valore assoluto delle riserve negative indisponibili e,
successivamente,  della  voce   Risultati   economici   di   esercizi
precedenti se negativa, attraverso le seguenti scritture: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        4) Con riferimento all'acquisizione di beni  indisponibili  a
seguito di conferimento al patrimonio netto dell'ente e di  donazione
si rinvia gli esempi n. 16 e n. 17 riguardanti i beni indisponibili. 
    r) alla fine dell'Appendice tecnica,  sono  inseriti  i  seguenti
esempi: 
      Esempio n. 15  -  scritture  riguardanti  debiti  finanziari  a
carico di altre amministrazioni, registrate nel rispetto dell'art. 1,
commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e  del  paragrafo
n. 3.20 del  principio  applicato  contabilita'  finanziaria  di  cui
all'allegato 4/2 al presente decreto. 
      Esempio 15.1: Nell'esercizio 2020 la regione X contrae un mutuo
di 100 a totale carico dello Stato. In attuazione dell'art. 1,  comma
75  della  legge  30  dicembre  2004  n.  311,  lo   Stato   provvede
direttamente al pagamento delle rate  di  ammortamento  del  prestito
all'Istituto finanziatore. 
      Nelle  scritture  della  contabilita'  finanziaria  la  regione
accerta un'entrata di 100 alla voce E.4.02.01.01.001 «Contributi agli
investimenti da Ministeri». 
      Nelle scritture economico-patrimoniali la regione registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Alla  fine  dell'esercizio,  nell'ambito  delle  scritture   di
assestamento, nel rispetto del principio  della  competenza  e  della
correlazione ricavi/costi,  e'  necessario  "sospendere"  il  ricavo,
attraverso la seguente registrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Nelle  scritture   contabili   della   regione,   le   suddette
registrazioni  non  determinano  alcuna  movimentazione  della   voce
«Debiti da finanziamento», in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 76,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il debito derivante dal mutuo e'
iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che si e' assunta
l'obbligo di  corrispondere  le  rate  di  ammortamento  all'istituto
finanziatore (in questo  esempio  lo  Stato).  Nel  rendiconto  della
regione la voce «Debiti da finanziamento»  dello  Stato  patrimoniale
non comprende il debito di 100. 
      Esempio 15.2: Nell'esercizio 2020 il comune X contrae un  mutuo
di 100. Il rimborso del 50% della quota capitale e'  a  carico  della
regione. Il  contratto  di  finanziamento  prevede  che  le  rate  di
ammortamento del finanziamento sono  interamente  pagate  dal  comune
(conseguentemente, la regione versera' annualmente al comune  il  50%
della quota capitale). 
      Scritture del comune 
      Nelle scritture della contabilita' finanziaria il comune: 
        accerta  un'entrata  di  100   alla   voce   E.6.03.01.04.999
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre
imprese (in CEP non sono effettuate registrazioni contabili); 
        a  seguito  dell'effettiva  erogazione  del   prestito,   nel
rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilita'
finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo  118/2011),  impegna  la
spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi  in
cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente
alla  rata  di  ammortamento  annuale,  sulla  base  del   piano   di
ammortamento complessivo, comprensivo  della  quota  a  carico  della
Regione  che  deve  essere  versata  dal   Comune   (U.4.03.01.04.999
«Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad  altre
imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi  a  altre  imprese  su
finanziamenti a medio lungo termine»). Per gli esercizi  non  gestiti
il Comune predispone l'impegno automatico; 
        accerta,  alla   voce   E.4.02.06.02.001   «Contributi   agli
investimenti  direttamente  destinati  al  rimborso  di  prestiti  da
regioni», le entrate derivanti dai contributi che la  regione  si  e'
impegnata  a  trasferire  annualmente  al  comune   per   partecipare
all'ammortamento del debito. Tale entrata e' pari al 50% della  quota
capitale della rata di ammortamento ed e' imputata ai  vari  esercizi
finanziari secondo il piano di restituzione  del  finanziamento.  Con
riferimento a tale voce il glossario SIOPE prevede  che  trattasi  di
«Contributi  agli   investimenti   ricevuti   dalla   regione   quale
assunzione,  da  parte  di   quest'ultimi,   dei   debiti   contratti
dall'amministrazione ricevente  per  la  realizzazione  di  un  nuovo
investimento». 
      Nelle scritture economico-patrimoniali il comune registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, nel rendiconto del comune e' iscritto il debito per il  quale
deve provvedere  direttamente  al  pagamento.  Pertanto,  nella  voce
«Debiti da finanziamento» dello Stato  patrimoniale  e'  iscritto  il
debito di 100. 
      In occasione del  pagamento  della  rata  di  ammortamento  del
finanziamento, in contabilita' finanziaria gli impegni riguardanti la
quota capitale e la  quota  interessi  risultano  gia'  registrati  a
seguito della sottoscrizione  del  contratto  di  mutuo  (comprensivi
anche della quota a carico della Regione), e il comune  procede  alla
liquidazione  della   spesa   a   valere   degli   impegni   imputati
all'esercizio in corso e trasmette alla banca i  relativi  ordini  di
pagamento. 
      Nelle  scritture  economico-patrimoniali,   a   seguito   della
liquidazione, ordinazione e pagamento  della  spesa  riguardante  gli
interessi e  la  quota  capitale,  in  ciascun  esercizio  il  comune
registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      In  ciascun  esercizio,  in   corrispondenza   all'accertamento
dell'entrata derivante dal contributo al finanziamento  destinato  al
rimborso del prestito,  nelle  scritture  economico  patrimoniali  e'
registrata la seguente operazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      In occasione del versamento da  parte  della  regione  del  50%
della quota capitale, il comune registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Scritture della regione 
      Nelle scritture della contabilita' finanziaria la regione: 
        impegna le spese riguardanti i contributi che si e' impegnata
a trasferire annualmente al Comune per  partecipare  all'ammortamento
del debito. Il contributo erogato dalla regione e' pari al 50%  della
quota capitale della rata di ammortamento  ed  e'  imputato  ai  vari
esercizi secondo il  piano  di  restituzione  del  finanziamento  del
comune. La spesa e' imputata alla voce  U.2.03.01.02.003  «Contributi
agli investimenti a comuni». 
      In ciascun esercizio, in corrispondenza all'impegno della spesa
relativo al Contributo agli investimenti a favore del  comune,  nelle
scritture  economico   patrimoniali   e'   registrata   la   seguente
operazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      In occasione del  pagamento  al  comune  del  50%  della  quota
capitale, la regione registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio 15.3: Nell'esercizio 2020 il comune X contrae un  mutuo
di 100. Il 50% della quota capitale e' a  carico  della  regione  che
provvede a pagare direttamente all'Istituto finanziatore,  mentre  la
restante quota e' versata dal comune. 
      Scritture del comune 
      Nelle scritture della contabilita' finanziaria il comune: 
        accerta  un'entrata  di   50   alla   voce   E.4.02.01.02.001
«Contributi agli investimenti da regioni e Province autonome»; 
        accerta  un'entrata  di   50   alla   voce   E.6.03.01.04.999
«Accensione mutui e altri finanziamenti  a  medio  lungo  termine  da
altre imprese»; 
        a  seguito  dell'effettiva  erogazione  del   prestito,   nel
rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilita'
finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), impegna la
spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi  in
cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente
alla  rata  di  ammortamento  annuale,  sulla  base  del   piano   di
ammortamento a proprio carico, non comprensivo della quota  a  carico
della Regione (U.4.03.01.04.999 «Rimborso Mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi
passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine»). Per
gli esercizi non gestiti predispone l'impegno automatico. 
      Nelle scritture economico-patrimoniali il comune registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Alla  fine  dell'esercizio,  nell'ambito  delle  scritture   di
assestamento, nel rispetto del principio  della  competenza  e  della
correlazione  ricavi/costi,  e'  necessario  «sospendere»  il  ricavo
derivante dal Contributo  all'investimento,  attraverso  la  seguente
registrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, nel rendiconto del comune e' iscritto solo il debito  per  il
quale deve provvedere direttamente al pagamento. Pertanto, nella voce
«Debiti da finanziamento» dello Stato  patrimoniale  e'  iscritto  il
debito di 50. 
      In occasione del  pagamento  della  rata  di  ammortamento  del
finanziamento, in contabilita' finanziaria gli impegni riguardanti la
quota capitale e la  quota  interessi  risultano  gia'  registrati  a
seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo (non  comprensivi
della quota a  carico  della  regione),  e  il  comune  procede  alla
liquidazione  della   spesa   a   valere   degli   impegni   imputati
all'esercizio in corso e trasmette alla banca i  relativi  ordini  di
pagamento. 
      Nelle  scritture  economico-patrimoniali,   a   seguito   della
liquidazione, ordinazione e pagamento  della  spesa  riguardante  gli
interessi e la quota capitale la regione registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Scritture della regione 
      Considerato che ha assunto l'impegno di  pagare  il  50%  delle
quote capitale direttamente alla Banca, in applicazione dell'art.  1,
comma 76, della legge n. 311/2004, la regione  deve  iscrivere  nelle
proprie scritture  contabili  il  debito  di  50  e,  attraverso  una
regolazione contabile, il trasferimento di risorse di 50 a favore del
comune. 
      Nelle scritture della contabilita' finanziaria la regione: 
        a)  accerta  un'entrata  di  50  alla  voce  E.6.03.01.04.999
«Accensione mutui e altri finanziamenti  a  medio  lungo  termine  da
altre imprese»; 
        b)  impegna  la  spesa  di  50  alla  voce   U.2.03.01.02.003
«Contributi agli investimenti a comuni»; 
        c) registra la regolarizzazione contabile tra  le  operazioni
a) e b), emettendo un mandato di pagamento di 50 a valere della spesa
di cui alla lettera b), versato in entrata del proprio  bilancio,  ed
emette la reversale a valere dell'entrata di cui alla lettera a); 
        d) a seguito della registrazione c) concernente l'incasso del
prestito, nel rispetto del  paragrafo  5.6  del  principio  applicato
della contabilita' finanziaria (all. 4/2 al  decreto  legislativo  n.
118/2011),  impegna  la  spesa  riguardante  il  rimborso   prestiti,
imputandola agli esercizi in cui viene  a  scadenza  la  obbligazione
giuridica passiva corrispondente alla propria  quota  della  rata  di
ammortamento  annuale,  sulla  base   del   piano   di   ammortamento
complessivo, imputata alle voci U.4.03.01.04.999  «Rimborso  mutui  e
altri finanziamenti  a  medio  lungo  termine  ad  altre  imprese»  e
U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su  finanziamenti
a medio lungo termine». Per  gli  esercizi  non  gestiti  la  regione
predispone l'impegno automatico. 
      Nelle scritture economico-patrimoniali la regione registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, nel rendiconto della regione e' iscritto  il  debito  per  il
quale deve provvedere al pagamento. Pertanto, nella voce  «Debiti  da
finanziamento» dello Stato patrimoniale e' iscritto il debito di 50. 
      Esempio 16) Prima iscrizione nel patrimonio  netto  delle  voci
«risultati economici di esercizi precedenti» e «riserve negative  per
beni indisponibili» e verifica «riserve da permessi da costruire 
      In applicazione  del  principio  della  contabilita'  economico
patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2021,  nella  lettera
A) Patrimonio netto possono assumere valore negativo solo le seguenti
voci: 
        III Risultato economico dell'esercizio; 
        IV Risultati economici di esercizi precedenti; 
        V Riserve negative per beni indisponibili. 
      Il   paragrafo   6.3   prevede   inoltre   che   in   occasione
dell'elaborazione del  rendiconto  2021  e'  verificata  la  corretta
registrazione delle «riserve  da  permessi  di  costruire»,  che  non
comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere  di
urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere
tra le «riserve  indisponibili  per  beni  demaniali  e  patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali». 
      Ipotesi 1 
      Si ipotizza  il  seguente  Stato  patrimoniale  2021  elaborato
secondo il vecchio schema al  termine  delle  consuete  scritture  di
assestamento: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ai fini della redazione dello stato patrimoniale  2021  secondo
il nuovo schema si procede alle seguenti attivita': 
        1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono
inseriti i seguenti due nuovi conti: 
          -2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici  positivi/negativi
portati a nuovo»; 
          -2.1.6.01.01.01.001    «Riserve    negative    per     beni
indisponibili»; 
        2) il conto 2.1.2.01.03.01.001 «Avanzi (disavanzo) portati  a
nuovo», che al 31 dicembre 2021 presenta un saldo di -12.500.000,  e'
chiuso alla data contabile del  31  dicembre  2021  con  la  seguente
registrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        3)  il  comune  verifica  che  le  «riserve  da  permessi  da
costruire» al 31 dicembre 2021  hanno  finanziato  beni  demaniali  e
patrimoniali indisponibili per 700.000 non considerati nelle «riserve
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni  culturali».   Pertanto,   al   termine   delle   scritture   di
assestamento, il comune riduce il conto  2.1.2.03.01.01.001  «riserve
da  permessi  di  costruire»   e   incrementa   il   conto   "riserve
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali 2.1.2.04.02.01.001; 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        4) considerato che non  puo'  assumere  valori  negativi,  al
fondo di dotazione e' attribuito un valore pari a 0,  esercitando  la
facolta', consentita solo ai fini  dell'elaborazione  del  rendiconto
2021,  di  destinare  il   saldo   negativo   non   solo   al   conto
2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi  portati  a
nuovo»  cui  e'  destinato,  ma  anche  al  conto  2.1.6.01.01.01.001
«riserve negative per beni  indisponibili»,  entro  il  limite  delle
riserve indisponibili di cui  alle  lettere  d  ed  e,  che  dopo  la
registrazione di cui al punto 2) e' pari a euro 700.000; 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        5) e' adottato l'aggiornamento del  modulo  patrimoniale  del
piano dei conti integrato, con  particolare  attenzione  ai  raccordi
alle voci del patrimonio netto; 
        6) e' elaborato lo stato  patrimoniale  aggiornato  al  nuovo
schema, attribuendo «0» a tutte le voci del  patrimonio  netto  della
colonna 2020 salvo la voce  «Totale  Patrimonio  netto  (A)»  cui  e'
imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020,  in  quanto  non  e'
prevista l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento  dei  principi
contabili; 
      Di seguito, lo schema aggiornato dello Stato patrimoniale  2021
riguardante il Patrimonio netto, nel quale il totale resta inalterato
rispetto a quello determinato con il precedente schema. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      L'aggiornamento  dello  Stato  patrimoniale  al  nuovo   schema
favorisce  l'analisi   della   situazione   patrimoniale   dell'ente,
evidenziando che il patrimonio netto negativo  e'  un  effetto  della
gestione dell'ente, e non dall'incidenza dei beni indisponibili. 
      Nella   nota   integrativa   sono   evidenziati   gli   effetti
dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi  gli
esercizi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ipotesi 2 
      Si ipotizza il seguente Stato patrimoniale 2021  di  un  comune
elaborato  secondo  il  vecchio  schema  al  termine  delle  consuete
scritture di assestamento: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ai fini dell'elaborazione dello Stato patrimoniale 2021 secondo
il nuovo schema si procede alle seguenti attivita': 
        1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono
inseriti i seguenti due nuovi conti: 
          -2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici  positivi/negativi
portati a nuovo»; 
          -2.1.6.01.01.01.001    «Riserve    negative    per     beni
indisponibili»; 
        2) si chiude il conto 2.1.2.01.03.01.001 «Avanzi  (disavanzo)
portati a nuovo» esercitando la facolta', consentita solo ai fini del
Rendiconto  2021,  di  non  stornare  il  saldo  negativo  al   conto
2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi  portati  a
nuovo» cui e' destinato,  ma  al  conto  2.1.6.01.01.01.001  «riserve
negative  per  beni  indisponibili»,   tenendo   conto   del   limite
dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto,  che
tale nuovo conto non puo' superare. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        3) il comune rileva che le «riserve da permessi da costruire»
al 31 dicembre 2021 hanno finanziato beni  demaniali  e  patrimoniali
indisponibili per euro 10.500.000,  gia'  considerati  nelle  riserve
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali. Pertanto, al termine delle scritture di assestamento,
riduce  le  «riserve  da  permessi  da   costruire»   di   10.500.000
incrementando le riserve disponibili: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        4) Il comune attribuisce al fondo di dotazione un valore pari
a  0,  incrementando  il  nuovo  conto  2.1.6.01.01.01.001   «riserve
negative per beni  indisponibili»  nei  limiti  dell'ammontare  delle
riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di  tutte
le riserve disponibili, salvo le quote delle riserve da  permessi  da
costruire che si prevede di destinare al finanziamento  di  beni  del
demanio e del patrimonio indisponibile: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
         7) e' adottato l'aggiornamento del modulo  patrimoniale  del
piano dei conti integrato, con  particolare  attenzione  ai  raccordi
alle voci del patrimonio netto; 
        8) e' elaborato lo stato  patrimoniale  aggiornato  al  nuovo
schema, attribuendo «0» a tutte le voci del  patrimonio  netto  della
colonna 2020 salvo la voce  «Totale  Patrimonio  netto  (A)»  cui  e'
imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020,  in  quanto  non  e'
prevista l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento  dei  principi
contabili. 
      Di seguito, lo schema aggiornato dello Stato patrimoniale  2021
riguardante il Patrimonio netto, nel quale il totale resta inalterato
rispetto a quello determinato con il precedente schema. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      L'aggiornamento  dello  Stato  patrimoniale  al  nuovo   schema
favorisce  l'analisi   della   situazione   patrimoniale   dell'ente,
evidenziando   gli   effetti   dell'elevata   incidenza   dei    beni
indisponibili. 
      Nella   nota   integrativa   sono   evidenziati   gli   effetti
dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi  gli
esercizi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio 17) Conferimenti al patrimonio netto dell'ente da altre
PA 
      Ipotesi 17.1 (Contributo agli investimenti con conferimento  al
fondo di dotazione) 
      In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad  un  comune
un contributo  di  euro  50.000.000  per  incrementare  il  fondo  di
dotazione dell'ente, da destinare alla realizzazione di fabbricati ad
uso abitativo. 
      In contabilita' finanziaria l'ente accerta l'entrata alla  voce
del piano dei conti E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da
Ministeri». 
      In contabilita' economico patrimoniale registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      A seguito della realizzazione, i fabbricati saranno  registrati
tra le attivita' dello Stato patrimoniale, come beni  del  patrimonio
disponibile e, nel corso degli anni, saranno oggetto di ammortamento. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ipotesi 17.2 (Contributo agli investimenti  senza  conferimento
al fondo di dotazione) 
      In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad  un  comune
un contributo di euro 50.000.000 per la realizzazione  di  fabbricati
ad uso abitativo. 
      In contabilita' finanziaria l'ente accerta l'entrata alla  voce
del piano dei conti E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da
Ministeri». 
      In contabilita' economico patrimoniale registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati  e
il contributo e' interamente sospeso: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Una volta realizzati e consegnati al comune, i fabbricati  sono
iscritti  nell'attivo  dello  SP  e  annualmente,  nell'ambito  delle
scritture  di  assestamento  degli  esercizi  successivi,  si  rileva
l'ammortamento e la quota annuale del contributo agli investimenti 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ipotesi  17.3  (Contributo  agli  investimenti  destinato  alla
realizzazione  di  beni  demaniali,  con  conferimento  al  fondo  di
dotazione) 
      In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad  un  comune
un contributo  di  euro  50.000.000  per  incrementare  il  fondo  di
dotazione dell'ente, da destinare  alla  realizzazione  di  un  nuovo
ponte. 
      In contabilita' finanziaria l'ente accerta l'entrata alla  voce
del piano dei conti E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da
Ministeri». 
      In contabilita' economico patrimoniale si registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
       A seguito della realizzazione del  ponte  e  l'iscrizione  del
bene demaniale nell'attivo patrimoniale, e'  necessario  incrementare
di pari importo le riserve indisponibili. A tal fine, se  le  riserve
disponibili non  sono  capienti  per  consentire  l'incremento  delle
riserve indisponibili, si utilizzano le «riserve  negative  per  beni
indisponibili»: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      nel corso degli anni, il ponte sara' oggetto di ammortamento. A
seguito  dell'ammortamento  si   riducono   le   riserve   per   beni
indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve  negative  per
beni  indisponibili  e  la  voce  «Risultati  economici  di  esercizi
precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ipotesi  17.4  (Contributo  agli  investimenti  destinato  alla
realizzazione di  beni  demaniali  senza  conferimento  al  fondo  di
dotazione) 
      In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad  un  comune
un contributo di euro 50.000.000 per la  realizzazione  di  un  nuovo
ponte. 
      In contabilita' finanziaria l'ente accerta l'entrata alla  voce
del piano dei conti E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da
Ministeri». 
      In contabilita' economico patrimoniale il comune registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati  e
il contributo e' interamente sospeso: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      A seguito della realizzazione del ponte e l'iscrizione del bene
demaniale nell'attivo patrimoniale,  e'  necessario  incrementare  di
pari importo le riserve indisponibili. A  tal  fine,  se  le  riserve
disponibili non  sono  capienti  per  consentire  l'incremento  delle
riserve indisponibili, si utilizzano le «riserve  negative  per  beni
indisponibili»: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento  degli
esercizi successivi, si rileva l'ammortamento, la quota  annuale  del
contributo agli investimenti  e  si  riducono  le  riserve  per  beni
indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve  negative  per
beni  indisponibili  e  la  voce  «Risultati  economici  di  esercizi
precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ipotesi  18.1  (Donazione  vincolata  alla   realizzazione   di
fabbricati ad uso abitativo) 
      A seguito della donazione  da  parte  di  un  cittadino  di  50
milioni per la realizzazione  di  fabbricati  ad  uso  abitativo,  un
comune accerta l'entrata in contabilita' finanziaria  alla  voce  del
piano dei conti E.4.02.02.01.001  «Contributi  agli  investimenti  da
famiglie». 
      In contabilita' economico patrimoniale il Comune registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati  e
il contributo e' interamente sospeso: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Una volta realizzati, i fabbricati  sono  iscritti  nell'attivo
dello SP e annualmente, nell'ambito delle scritture  di  assestamento
degli esercizi  successivi,  si  rileva  l'ammortamento  e  la  quota
annuale del contributo agli investimenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ipotesi 18.2 (Donazione vincolata alla  realizzazione  di  beni
demaniali) 
      A seguito della donazione  da  parte  di  un  cittadino  di  50
milioni per la realizzazione di un ponte, un comune accerta l'entrata
in  contabilita'  finanziaria  alla  voce   del   piano   dei   conti
E.4.02.02.01.001 «Contributi agli investimenti da famiglie». 
      Nell'esercizio  in  cui  il  comune  riceve  la  donazione,  le
scritture contabili sono le stesse indicate nell'esempio n. 1. 
      Nell'esercizio in cui il ponte e' realizzato,  in  contabilita'
economico  patrimoniale,  a  seguire  delle   scritture   riguardanti
l'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale,  sono  costituite  le
riserve  indisponibili,   riducendo   prioritariamente   le   riserve
disponibili e la voce Risultati economici di esercizi precedenti,  se
positive e, in caso di incapienza, a valere  delle  riserve  negative
per beni indisponibili: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento  degli
esercizi successivi, si rileva l'ammortamento, la quota  annuale  del
contributo  agli  investimenti   e   la   riduzione   delle   riserve
indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve  negative  per
beni  indisponibili  e  la  voce  «Risultati  economici  di  esercizi
precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio 19) La contabilizzazione dei permessi di costruire 
      Nel corso dell'esercizio 2021 il  comune  accerta  entrate  per
permessi di costruire  pari  a  euro  12.000.000  e  in  contabilita'
economico patrimoniale registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Nel   corso   del   medesimo   esercizio,    un'impresa,    che
nell'esercizio precedente aveva ottenuto il permesso di costruire  ed
effettuato il pagamento degli oneri concessori  per  euro  5.000.000,
avendo  rinunciato  o  interrotto  la   realizzazione   delle   opere
assentite, chiede al Comune la restituzione delle somme versate. 
      Al riguardo si rappresenta che, qualora un privato  rinunci  ad
effettuare i lavori e pertanto non utilizzi il permesso di costruire,
o interrompa i lavori prima della conclusione,  l'amministrazione  e'
tenuta alla restituzione solo in caso di previsione regolamentare. 
      A seguito della rinuncia o  interruzione  dei  lavori  e  della
richiesta di restituzione delle somme gia' versate  da  parte  di  un
privato, nel caso di previsione regolamentare e  nel  rispetto  della
stessa, effettuate le necessarie verifiche  il  comune  impegna  euro
5.000.000 alla voce U.2.05.04.05.001 «Rimborsi in  conto  capitale  a
Imprese  di  somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso»   e,   in
contabilita'  economico  patrimoniale  registra  l'onere  determinato
dalla  restituzione  all'impresa  dei  permessi  di  costruire  e  il
correlato debito. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Per lo stesso importo si provvede alla riduzione delle  riserve
da permessi da costruire, a meno che non siano state gia' utilizzate,
ad esempio per la copertura di perdite o per incrementare le  riserve
indisponibili. La riduzione delle riserve da permessi da costruire e'
prioritariamente destinata alla copertura della riserva negativa,  al
ripiano  delle  perdite  e  infine  ad   incremento   delle   riserve
disponibili. 
      Ai fini dell'esempio, si  ipotizza  che  i  euro  5.000.000  di
permessi rilasciati l'esercizio precedente  erano  stati  interamente
destinati al finanziamento di  opere  di  urbanizzazione  non  ancora
realizzate (e non di spese correnti),  e  per  euro  4.000.000  erano
stati utilizzati a ripiano delle perdite dell'esercizio. Pertanto  le
«riserve da permessi di costruire» sono  ridotte  di  euro  1.000.000
incrementando le riserve disponibili: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Nel corso del medesimo esercizio,  sono  consegnate  al  comune
infrastrutture  demaniali  di  importo  pari   a   euro   10.000.000,
finanziate  con  i  permessi  di  costruire  rilasciati  negli   anni
precedenti e accantonati nelle riserve del  patrimonio  netto  ed  e'
impegnata la spesa  relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento  dei
lavori, pari a euro 2.000.000. A seguire delle scritture  riguardanti
l'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale,  sono  costituite  le
riserve  indisponibili,  riducendo  le  riserve  per  i  permessi  di
costruire: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Nel caso di opere che non hanno natura demaniale o patrimoniale
indisponibile non e' effettuata la registrazione di  riduzione  delle
riserve per permessi di costruire. 
      Se le riserve da permessi di costruire non  sono  capienti,  si
riducono le eventuali altre riserve disponibili o  si  utilizzano  le
«riserve negative per beni indisponibili». 
      In sede di assestamento e' necessario iscrivere  nella  riserva
del patrimonio  netto  i  permessi  di  costruire  non  destinati  al
finanziamento delle spese correnti. 
      A tal fine, ipotizzando che la quota dei permessi di  costruire
dell'esercizio   destinata   alla   realizzazione   di    opere    di
urbanizzazione sia pari a euro 8.000.000, si registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Il  saldo  residuo  del  conto  5.2.9.02.01.001   Permessi   di
costruire, pari ad euro 4.000.000, confluisce nella  voce  del  conto
economico  E24a  «Proventi  da  permessi  da   costruire»   (Proventi
straordinari). 
      Le  riserve  cosi'   costituite   riguardano   sia   opere   di
urbanizzazione di natura demaniale e  del  patrimonio  indisponibile,
sia opere di urbanizzazione del  patrimonio  disponibile.  Quando  le
opere di urbanizzazione demaniali o del patrimonio indisponibile sono
iscritte  nell'attivo  patrimoniale  si   incrementano   le   riserve
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali riducendo le riserve da permessi di costruire. 
      Esempio 20) Prima applicazione dell'aggiornamento del paragrafo
3  riguardante  la  registrazione  dei  debiti  finanziari  e   della
concessione dei crediti 
      A  seguito  dell'aggiornamento  riguardante  le  modalita'   di
contabilizzazione dei debiti e dei crediti finanziari, per  il  quale
sia  l'accertamento  delle  entrate  riguardanti   l'accensione   dei
prestiti, sia l'impegno delle spese riguardanti  la  concessione  dei
crediti, non determinano effetti economici patrimoniali, in occasione
delle scritture di assestamento effettuate  ai  fini  del  rendiconto
2021 si procede alle seguenti registrazioni: 
        1) gli enti che, a seguito dell'accertamento  di  entrate  da
prestiti ancora  non  riscosse,  hanno  iscritto  nel  proprio  stato
patrimoniale sia il credito che il debito nei confronti dell'Istituto
finanziatore,  cancellano  il  credito  e  il  debito  nei  confronti
dell'istituto finanziatore con registrazioni analoghe  alla  seguente
(da definire in relazione alla natura del credito e del debito): 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Nell'esercizio   successivo,   a   seguito   dell'incasso   del
finanziamento, il debito  nei  confronti  dell'Istituto  finanziatore
sara' registrato con la seguente scrittura: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        2) gli enti che in  contabilita'  finanziaria  hanno  residui
attivi riguardanti finanziamenti  della  Cassa  depositi  e  prestiti
contabilizzati con modalita' diverse da quelle previste dal paragrafo
3.18  del  principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria
riclassificano tali residui dal titolo 6 «Accensione di prestiti»  al
titolo  5   «Entrate   da   riduzione   di   attivita'   finanziarie»
E.5.04.07.01.000  (Prelievi  da  depositi   bancari),   seguendo   le
modalita' previste dal paragrafo 9.1 del medesimo principio applicato
della contabilita' finanziaria, che consente la reimputazione  di  un
residuo  attivo  ad  un  titolo  di  bilancio  differente  da  quello
inizialmente attribuito attraverso una rettifica in  aumento  ed  una
corrispondete  riduzione  dei  residui  attivi.  Il  residuo   attivo
riclassificato rappresenta  il  credito  nei  confronti  della  Cassa
Depositi e prestiti formatosi a suo tempo, a seguito  del  versamento
del finanziamento in un conto di deposito intestato  all'Ente  presso
la Cassa depositi e prestiti. 
      Nelle  scritture  economico  patrimoniali  e'   effettuata   la
seguente registrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        3) gli enti che, a seguito dell'accertamento  di  entrate  da
prestiti ancora  non  riscosse,  hanno  iscritto  nel  proprio  stato
patrimoniale solo il credito nei confronti dell'Istituto finanziatore
(ad esempio derivanti da residui attivi alla data di elaborazione del
primo  stato  patrimoniale  armonizzato),   cancellano   il   credito
registrando l'emersione di insussistenze dell'attivo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio 21) Le scritture di assestamento 
      Al termine dell'esercizio XX, l'ente EETT esegue le  operazioni
di chiusura e assestamento delle scritture contabili. 
      In particolare, l'ente rileva: 
        1) i risconti attivi,  ovvero  la  quota  di  costi/oneri  di
competenza  economica  di  esercizi  successivi,  che   hanno   avuto
manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura. 
      Esempio:  nell'esercizio  appena  concluso,  a   fronte   della
liquidazione  della  spesa  di  euro  2.000.000  relativa  al  premio
semestrale ottobre-marzo della polizza RCA riguardante le autovetture
ha  registrato  il  costo  nelle  scritture  economico  patrimoniale.
Considerato che la quota di costo per premi assicurativi relativi  al
periodo  gennaio-marzo   e'   di   competenza   economica   dell'anno
successivo, l'ente procede alla rilevazione del risconto attivo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      All'apertura delle scritture del nuovo esercizio si registra la
chiusura del risconto attivo con contestuale imputazione del costo di
competenza al nuovo anno. 
        2) i risconti passivi, ovvero la quota di ricavi/proventi  di
competenza  economia  di  esercizi  successivi,   che   hanno   avuto
manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura. 
      Esempio 2.1: nell'esercizio appena concluso l'ente ha accertato
e incassato  contributi  agli  investimenti  da  Ministeri  per  euro
5.000.000 vincolato alla realizzazione di  una  biblioteca  regionale
(investimenti diretti). Alla data del 31 dicembre  l'appalto  per  la
realizzazione dell'opera in cinque anni e' stato aggiudicato e l'ente
ha  pagato  il  primo  SAL  di  euro  1.000.000.  Il   risultato   di
amministrazione al 31 dicembre dell'ente e' determinato  considerando
la costituzione del fondo pluriennale vincolato di euro 4.000.000. In
attuazione  del  paragrafo  4.4.2  del  principio   applicato   della
contabilita' economico patrimoniale  l'intero  importo  del  provento
registrato nel corso dell'esercizio in relazione all'accertamento del
contributo non e' di competenza economica dell'esercizio in  chiusura
e  si  procede,  nell'ambito  delle  scritture  di  assestamento,   a
sospenderlo  economicamente  per  l'intero  importo,  cosi'  che  non
confluisca nel Conto economico, utilizzando la seguente registrazione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      A seguito della realizzazione dell'opera,  dell'iscrizione  del
cespite nell'attivo patrimoniale e del suo  utilizzo,  il  contributo
agli  investimenti  da  Ministeri,  precedentemente  sospeso,   sara'
annualmente ridotto per un  ammontare  proporzionale  alla  quota  di
ammortamento del bene finanziato, con la rilevazione per pari importo
del provento di competenza economica  «quota  annuale  di  contributo
agli investimenti». 
      Esempio 2.2: nell'esercizio appena concluso l'ente ha accertato
e incassato  contributi  agli  investimenti  da  Ministeri  per  euro
5.000.000  vincolati  alla  realizzazione  di   investimenti,   anche
indiretti,   riguardanti   XXX.   L'ente   delibera   di   realizzare
l'investimento attraverso i comuni del proprio territorio. Alla  data
del 31 dicembre non sono stati ancora individuati i comuni  attuatori
e l'intero importo del contributo accertato  confluisce  nella  quota
vincolata  del  risultato  di  amministrazione.  In  attuazione   del
paragrafo 4.4.1 del principio applicato della contabilita'  economico
patrimoniale l'intero  importo  del  provento  registrato  nel  corso
dell'esercizio in relazione all'accertamento del contributo non e' di
competenza economica dell'esercizio in chiusura e  l'ente  procede  a
sospendere economicamente il provento per l'intero  ammontare,  cosi'
che non confluisca nel Conto economico. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Il Contributo agli investimenti da Ministeri di euro 5.000.000,
precedentemente sospeso, sara' annualmente  ridotto,  negli  esercizi
successivi,  per  un  ammontare  corrispondente  agli  oneri  per   i
contributi agli  investimenti  correlati  di  competenza  di  ciascun
esercizio a fronte della rilevazione del provento «quota  annuale  di
contributo agli investimenti». 
      Esempio 2.3: nell'esercizio appena concluso l'ente ha contratto
un mutuo di euro 3.000.000, interamente accertato  e  incassato,  per
finanziare la realizzazione di un  impianto  di  video  sorveglianza.
L'ente delibera di realizzare l'investimento attraverso i comuni  del
proprio territorio. Alla  data  del  31  dicembre  l'appalto  per  la
realizzazione dell'opera in 3 anni e' stato aggiudicato e  l'ente  ha
pagato  il  primo  SAL   di   euro   1.000.000.   Il   risultato   di
amministrazione al 31 dicembre dell'ente e' determinato  considerando
la costituzione del fondo pluriennale vincolato  di  euro  2.000.000.
Poiche' la contrazione di un debito di  finanziamento  non  puo'  mai
dare luogo all'insorgere di ricavi o proventi, l'operazione non  puo'
in alcun modo determinare la formazione di risconti passivi. 
        3) I ratei attivi, ovvero  la  quota  di  ricavi/proventi  di
competenza dell'esercizio in  corso  con  manifestazione  finanziaria
nell'esercizio successivo; 
      Esempio: il 1°  settembre  dell'esercizio  appena  concluso,  a
seguito della firma del contratto  di  locazione  di  un  terreno  di
proprieta' dell'ente che prevede un canone semestrale posticipato  di
euro 60.000, l'ente accerta l'entrata con  imputazione  all'esercizio
successivo. Considerato che la quota di canone  relativa  al  periodo
settembre-dicembre e' in parte di competenza economica dell'esercizio
appena chiuso, nel corso nell'ambito delle scritture di  assestamento
si registrano ratei attivi per euro 40.442. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      All'apertura  delle  scritture  del  nuovo  anno   si   procede
immediatamente alla chiusura dei ratei attivi in modo che, al momento
della manifestazione finanziaria dell'operazione, il saldo del  conto
«Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti  e  risorse
naturali»   individui    l'ammontare    di    competenza    economica
dell'esercizio.  Al  riguardo  si  rappresenta  che  in  contabilita'
finanziaria  l'accertamento  dell'entrata  da  locazione   e'   stato
registrato nell'esercizio precedente con imputazione al nuovo anno: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        4) I  ratei  passivi,  ovvero  la  quota  di  costi/oneri  di
competenza dell'esercizio in  corso  con  manifestazione  finanziaria
nell'esercizio successivo. 
      Esempio: il 1° luglio dell'esercizio appena concluso, a seguito
dell'incasso delle entrate di un mutuo che comporta interessi passivi
annuali da corrispondere in via posticipata (30 giugno di ogni  anno)
per euro 600.000, l'ente  impegna  le  spese  relative  al  piano  di
ammortamento (quota capitale e quota  interessi)  con  imputazione  a
ciascuno degli esercizi considerati  nel  piano  di  ammortamento,  a
decorrere dall'esercizio successivo Al termine dell'esercizio in  cui
sono state incassate  le  entrate  derivanti  dal  finanziamento,  e'
necessario valutare la competenza economica per la quota di interessi
passivi gia' maturata. Considerato che la quota di interessi  passivi
relativa  al  periodo  luglio-dicembre  e'  un  costo  di  competenza
economica dell'esercizio appena chiuso, nell'ambito  delle  scritture
di assestamento si registrano ratei passivi per euro 302.466. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      All'apertura  delle  scritture  del  nuovo  anno   si   procede
immediatamente alla chiusura  dei  ratei  passivi  in  modo  che,  al
momento della manifestazione finanziaria  dell'operazione,  il  saldo
del conto «Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti  a  medio
lungo termine ad altri soggetti» individui l'ammontare di  competenza
economica dell'esercizio. 
        5) Gli ammortamenti dell'esercizio applicando i  coefficienti
previsti dall'Allegato n. 4/3, decreto  legislativo  n.  118/2011  ai
cespiti iscritti nel registro beni ammortizzabili: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Considerato  che  l'acquisto   delle   autovetture   e'   stato
interamente finanziato da un contributo dello Stato (registrato tra i
risconti passivi), si provvede alla riduzione  del  risconto  passivo
per un importo pari a quello dell'ammortamento. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        6) Le fatture  da  ricevere,  che  corrispondono  alle  spese
dichiarate liquidabili in occasione del riaccertamento ordinario  dei
residui. 
      Esempio 6.1 nell'esercizio appena concluso, l'ente ha  ricevuto
merci per le quali e' stato assunto l'impegno di 1.220.000. Alla data
del 31 dicembre, non e' ancora stata trasmessa la fattura. Nel  corso
del riaccertamento ordinario dei  residui,  l'impegno  e'  dichiarato
liquidabile. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Nell'esercizio successivo,  a  seguito  del  ricevimento  della
fattura,  si  procede  alla  liquidazione  della   spesa   dichiarata
liquidabile nell'esercizio precedente ed alla seguente  registrazione
in contabilita' economico patrimoniale 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio 6.2 nell'esercizio appena concluso, l'ente ha usufruito
di un servizio rilevante ai fini IVA (aliquota 22%) per euro 122.000.
Alla data del 31 dicembre, la relativa spesa e'  stata  impegnata  ma
non liquidata, in quanto la fattura non e' pervenuta entro il termine
dell'esercizio. Nel corso del riaccertamento ordinario  dei  residui,
l'impegno  e'  dichiarato  liquidabile  per  l'intero   importo.   In
contabilita'  economico  patrimoniale  e'  rilevato  il   costo   per
l'acquisto di materie prime e beni di consumo  al  netto  dell'IVA  a
credito. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Nell'esercizio successivo,  a  seguito  del  ricevimento  della
fattura, l'ente procede  alla  liquidazione  della  spesa  dichiarata
liquidabile nell'esercizio precedente, e alla seguente  registrazione
in contabilita' economico patrimoniale, con rilevazione  del  credito
IVA: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      In sede di verifica della corrispondenza tra i residui  passivi
e i debiti si dovra' tenere conto  delle  differenze  riguardanti  la
quota IVA nell'impegno dichiarato liquidabile. 
      La registrazione dei  ricavi  in  attesa  dell'emissione  della
fattura  e'   effettuata   nel   corso   dell'esercizio   a   seguito
dell'accertamento delle entrate  relative  alla  vendita  di  beni  e
servizi rilevanti ai fini Iva. 
      Ad esempio, a seguito  dell'accertamento  di  entrate  di  euro
122.000 derivanti  dalla  vendita  di  beni  di  consumo  nell'ambito
dell'attivita'  commerciale  dell'ente  (aliquota  22%),  in   attesa
dell'emissione della fattura si registra il ricavo per la vendita  di
beni di consumo al netto dell'IVA a debito: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      A seguito dell'emissione della fattura si registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Con riferimento ai ricavi «in attesa della fattura» il  sistema
informativo  contabile  dell'ente  conserva  extra-contabilmente   le
informazioni  riguardanti   l'IVA,   al   fine   di   consentire   la
registrazione del debito IVA quando viene  emessa  la  fattura.  Tali
informazioni sono necessarie anche per verificare  la  corrispondenza
tra i residui attivi e i crediti. 
        7) Sopravvenienze  attive,  ovvero  ricavi  e/o  proventi  di
competenza  economica  di  esercizi  precedenti,  che   derivano   da
incrementi a titolo definitivo del valore di attivita' 
      Esempio 7.1: a seguito del riconoscimento formale  del  maggior
importo (euro 100.000) di un  credito  esigibile  riguardante  ricavi
derivanti dalla vendita di beni consegnati due anni prima, effettuato
nel  corso  del  riaccertamento  ordinario  dei  residui   attraverso
l'accertamento dell'entrata imputata all'esercizio  in  chiusura,  in
contabilita'  economico  patrimoniale,  si  procede   alla   seguente
registrazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio 7.2: a seguito del riconoscimento formale  del  maggior
importo (euro 100.000) di un  credito  esigibile  riguardante  ricavi
derivanti dalla vendita di beni consegnati nel  corso  dell'esercizio
in chiusura, effettuato nel corso del  riaccertamento  ordinario  dei
residui attraverso l'accertamento dell'entrata imputata all'esercizio
in chiusura, in contabilita' economico patrimoniale, considerato  che
il  credito  riguarda  un  ricavo  di  competenza  dell'esercizio  in
chiusura, si procede alla seguente registrazione che rileva un ricavo
e non una sopravvenienza. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio 7.3: nel  2020,  a  seguito  della  riscossione  di  un
residuo attivo di euro 300.000  esigibile  nel  2018  definitivamente
cancellato nel  2019  da  tutte  le  scritture  contabili  in  quanto
erroneamente  ritenuto  assolutamente  inesigibile,  si  procede   al
riconoscimento formale del  maggior  importo  del  credito  esigibile
attraverso una rettifica in aumento dei residui  attivi.  Il  residuo
attivo cancellato riguarda  il  credito  relativo  ad  un  canone  di
affitto triennale di un terreno, da  riscuotere  anticipatamente  nel
2018. 
      In contabilita' economico patrimoniale si procede alla seguente
registrazione dopo avere verificato che: 
      nel 2019  il  credito  era  stato  cancellato  con  contestuale
riduzione del fondo svalutazione crediti precedentemente  accantonato
per l'intero importo del credito; 
      il credito deriva per euro  200.000  da  canoni  di  competenza
economica degli esercizi 2018 e 2019 e per euro 100.000 da canoni  di
competenza economica dell'esercizio in chiusura. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio 7.4: a seguito della riscossione di un  residuo  attivo
di euro 100.000 stralciato solo dalle  scritture  della  contabilita'
finanziaria, si procede al riconoscimento formale del maggior importo
di un credito esigibile  attraverso  una  rettifica  in  aumento  dei
residui  attivi,  che  non  rileva   per   le   scritture   economico
patrimoniali nelle quali il credito risulta registrato, svalutato per
l'intero importo. A seguito della  riscossione  del  credito  occorre
ridurre l'ammontare del fondo svalutazioni  crediti  (FSC)  per  euro
100.000 e rilevare, per lo stesso importo, sopravvenienze attive. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        8)  Insussistenze   dell'attivo   (emerse   nel   corso   del
riaccertamento ordinario dei residui) 
      Esempio  8.1:  nell'ambito  del  riaccertamento  ordinario  dei
residui l'ente cancella un residuo attivo relativo a un trasferimento
dallo Stato di euro 1.500.000 per il quale non era  stato  effettuato
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE) e  al
fondo  svalutazione  crediti   (FSC).   In   contabilita'   economico
patrimoniale si procede alla seguente registrazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio  8.2:  nell'ambito  del  riaccertamento  ordinario  dei
residui l'ente cancella in via definitiva un residuo attivo  relativo
ad un  credito  derivante  da  sponsorizzazioni  di  euro  1.500.000.
Trattasi di un credito che ha concorso alla determinazione  del  FCDE
ed accantonato nel FSC per l'intero importo del credito. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio  8.3:  nell'ambito  del  riaccertamento  ordinario  dei
residui l'ente stralcia dal conto del  bilancio  residui  attivi  per
euro 5.000.000. Ai fini della contabilita' economico patrimoniale  lo
stralcio dei crediti dal conto del bilancio rileva solo ai fini della
determinazione  dell'accantonamento  al  Fondo  svalutazione  crediti
(FSC), cui si rinvia. 
      Esempio  8.4:  l'ente  delibera  di   non   dare   corso   alla
realizzazione di un intervento per il quale  e'  stata  sostenuta  la
relativa spesa di progettazione, registrata nell'attivo  patrimoniale
tra  le  «immobilizzazioni  in   corso».   La   cancellazione   delle
immobilizzazioni in corso,  non  rilevante  per  le  scritture  della
contabilita' finanziaria, determina la  formazione  di  insussistenze
dell'attivo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        9) Insussistenze del passivo 
      Esempio  9.1:  nell'ambito  del  riaccertamento  ordinario  dei
residui l'ente cancella un residuo passivo relativo  all'acquisizione
di servizi di  euro  1.000.000,  in  quanto  il  relativo  debito  e'
prescritto. In contabilita' economico patrimoniale si registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio  9.2:  a  seguito  dello  scioglimento  anticipato  del
consiglio comunale, il mandato del  sindaco  si  chiude  senza  avere
raggiunto la durata minima di trenta mesi prevista dall'art. 1, comma
719, della legge n. 296/2006 per l'erogazione dell'indennita' di fine
mandato. In sede di  elaborazione  del  rendiconto,  l'accantonamento
costituito nel risultato di amministrazione per l'indennita' di  fine
mandato del  sindaco  viene  svincolato.  In  contabilita'  economico
patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento si registra
l'insussistenza del passivo con la seguente registrazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        10) Accantonamenti ai fondi rischi, per fronteggiare  perdite
o debiti di natura determinata, di esistenza certa o  probabile,  dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio  sono  indeterminabili  o
l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
      Esempio  10.1:  Nel  corso  del  riaccertamento  ordinario  dei
residui, a seguito dell'emersione del maggior importo  di  un  debito
dell'ente di euro 8.000  esigibile  riguardante  il  compenso  ad  un
consulente per una prestazione resa due anni  prima,  e'  avviata  la
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio.
In applicazione del principio contabile generale n. 9 della  prudenza
di cui  all'allegato  n.  1  al  presente  decreto,  nelle  more  del
riconoscimento del debito, in contabilita' finanziaria,  in  sede  di
approvazione del rendiconto, sono accantonate le  risorse  necessarie
alla copertura. In contabilita' economico  patrimoniale,  nell'ambito
delle  scritture  di   assestamento,   si   procede   alla   seguente
registrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio  e'  formalmente
riconosciuto, l'ente impegna la spesa di euro 8.000. A seguito  della
liquidazione di spesa,  in  contabilita'  economico  patrimoniale  si
registra: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      a seguito dell'utilizzo del fondo accantonato nel risultato  di
amministrazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Gli enti con sistemi contabili evoluti registrano direttamente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Esempio 10.2: Nel corso dell'esercizio in chiusura, la societa'
XX, partecipata dall'ente al 15 per cento, ha presentato  perdite  di
esercizio non ripianate pari  a  euro  1.250.000.  Le  partecipazioni
della societa'  sono  iscritte  nello  stato  patrimoniale  dell'ente
partecipante al costo di acquisto nel rispetto del  paragrafo  6.1.3,
lettera a) del presente principio contabile. In attuazione  dell'art.
21 del  decreto  legislativo  n.  175  del  2016,  nel  risultato  di
amministrazione dell'ente  partecipante  il  fondo  perdite  societa'
partecipate e' stato incrementato di euro 187.500. Nelle scritture di
assestamento si procede alla seguente registrazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        11) Accantonamento al fondo svalutazione crediti, 
      Esempio: nelle scritture della contabilita' finanziaria il FCDE
accantonato nel risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre
dell'esercizio in chiusura e' stato determinato in  euro  26.500.000.
Al  fine  di  determinare  l'importo  dell'accantonamento  al   fondo
svalutazione  crediti  (FSC),  al   termine   delle   operazioni   di
riaccertamento  ordinario  dei   residui   e   delle   scritture   di
assestamento, l'ente effettua le seguenti operazioni: 
        a) elabora  una  prima  versione  provvisoria  della  tabella
riguardante l'FSC dell'allegato c) al rendiconto riguardante il Fondo
crediti di dubbia esigibilita' (FCDE) in considerazione  dei  crediti
risultanti a seguito  del  riaccertamento  ordinario  dei  residui  e
dell'importo del FSC al netto  degli  eventuali  utilizzi  nel  corso
delle scritture di assestamento. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        b)  determina  un  primo  incremento   del   FSC   per   euro
3.156.718,32 in relazione all'ammontare dei  crediti  stralciati  dal
conto del bilancio nel corso dell'esercizio in chiusura. Nel rispetto
del principio della prudenza, i crediti  stralciati  dalle  scritture
finanziarie sono interamente svalutati; 
        c)  nell'ambito   dei   crediti   di   funzionamento   e   di
finanziamento non considerati nella lettera b), e con riferimento  ai
crediti  che   in   contabilita'   finanziaria   corrispondono   agli
accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle  entrate
dei titoli 1 e 3 e agli  accertamenti  del  titolo  5  imputati  agli
esercizi successivi, individua i crediti che hanno manifestato rischi
di inesigibilita' nel corso dell'esercizio in  chiusura,  di  importo
pari a euro 2.650.000; 
        d) incrementa il FSC degli importi di cui alle lettere  b)  e
c), ed aggiorna la tabella  riguardante  l'FSC  dell'allegato  c)  al
rendiconto riguardante il FCDE. L'incremento del FSC  rappresenta  un
primo importo provvisorio dell'accantonamento al  FSC,  pari  a  euro
5.806.718,32,  da  verificare  secondo  le  modalita'  previste  alla
lettera e). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        e) verifica se il FSC relativo ai crediti  che  corrispondono
ai residui attivi  registrati  nel  conto  del  bilancio  e'  pari  o
superiore al FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al  31
dicembre dell'esercizio in chiusura, pari a euro  26.500.000.  Se  il
FSC e' superiore, l'importo dell'accantonamento al  FSC  e  l'importo
del FSC determinato alla lettera  d)  puo'  considerarsi  definitivo.
Nell'esempio  in  esame  il  FCDE  e'  superiore  del  FSC  di   euro
627.167,02. Pertanto sia il FSC che l'accantonamento  al  FSC  devono
essere  incrementati  di  tale  importo.  L'accantonamento   al   FSC
definitivo e' pari a euro 6.433.885,34 e la tabella riguardante l'FSC
dell'allegato c) al rendiconto riguardante il FCDE e' definitivamente
aggiornata come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Ai fini dell'elaborazione dell'attivo patrimoniale, nel quale i
crediti sono iscritti al netto  del  FSC,  l'ente  ha  esercitato  la
facolta'   di   articolare   il   fondo   svalutazione   crediti   in
corrispondenza  delle  voci  del   piano   dei   conti   patrimoniale
riguardanti i crediti  che  lo  hanno  determinato  e  gestisce  tali
articolazioni attraverso il sistema informativo contabile, in voci di
8° livello del conto Fondo svalutazione crediti.  Tale  modalita'  di
gestione del FSC consente l'inserimento  automatico  dei  crediti  al
netto del FSC nello stato patrimoniale. 
      Pertanto, l'ente effettua la seguente scrittura, utilizzando le
voci di 8° livello del  conto  Fondo  svalutazione  crediti,  per  un
importo complessivo di euro 6.433.885,34 e le apposite voci  previste
per l'accantonamento: 
        2.4.1.01.01.001 Accantonamento a fondo  svalutazione  crediti
di natura tributaria; 
        2.4.1.02.01.001 Accantonamento a fondo  svalutazione  crediti
per trasferimenti e contributi; 
        2.4.1.03.01.001 Accantonamento a fondo  svalutazione  crediti
per crediti verso clienti ed utenti; 
        2.4.1.99.01.001 Accantonamento  a  fondo  svalutazione  altri
crediti 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        12)  Applicazione  del  metodo  del  patrimonio  netto   alle
partecipazioni in societa' controllate e partecipate. 
      Esempio 12.1: Un comune detiene partecipazioni nella societa' A
(quota del 40%). Nello stato patrimoniale dell'esercizio precedente a
quello in chiusura, le partecipazioni della societa' A sono  iscritte
ad un valore  pari  a  euro  3.000.000.  Il  patrimonio  netto  della
societa' A, come da bilancio approvato dell'esercizio in chiusura, e'
pari a 6.000.000 (6.000.000 x 40% =  2.400.000).  Poiche'  il  valore
della partecipazione iscritto nel bilancio del  comune  e'  superiore
alla corrispondente quota del patrimonio  netto  della  societa',  il
minor valore, per  la  quota  di  pertinenza,  e'  portato  al  conto
economico, ed ha come contropartita,  nello  stato  patrimoniale,  la
riduzione della partecipazione azionaria. Nell'ambito delle scritture
di assestamento, si procede alla seguente registrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Per le partecipazioni iscritte in bilancio applicando il metodo
del patrimonio netto  non  e'  richiesto  l'accantonamento  al  fondo
perdite  societa'  partecipate  di  cui  all'art.  21   del   decreto
legislativo n. 175 del 2016. 
      Esempio 12.2: 
        Un comune detiene partecipazioni nella societa' B (quota  del
40%). Nello stato patrimoniale dell'esercizio precedente a quello  in
chiusura, le partecipazioni della societa'  B  sono  iscritte  ad  un
valore pari a euro 2.000.000. Il  patrimonio  netto  di  B,  come  da
bilancio approvato dell'esercizio in chiusura, e'  pari  a  6.000.000
(6.000.000 x 40% = 2.400.000). Poiche' il valore della partecipazione
iscritto nel bilancio del comune  e'  inferiore  alla  corrispondente
quota del patrimonio netto della societa', il maggior valore, per  la
quota di pertinenza incrementa le  apposite  riserve  del  patrimonio
netto  ed  ha   come   contropartita,   nello   stato   patrimoniale,
l'incremento  della  partecipazione  azionaria.   Nell'ambito   delle
scritture di assestamento, si procede alla seguente registrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico