Art. 9 
 
                 Allegato 11 - Bilancio consolidato 
 
  1. Allo schema del bilancio consolidato di cui all'allegato  11  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) al prospetto concernente «Conto economico consolidato»: 
      dopo la voce «Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota
di  pertinenza  di   terzi)»   e'   inserita   la   voce   «Risultato
dell'esercizio di gruppo», cui e' attribuito il codice 29; 
      alla voce «Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi»  e'
attribuito il codice 30; 
    b)  al  prospetto  concernente  «Stato  patrimoniale  consolidato
(passivo)»: 
      dopo la voce A) «Patrimonio netto» e' inserita la seguente voce
«Patrimonio netto di gruppo»; 
      e' cancellata la  voce  A  II  a  «da  risultato  economico  di
esercizi precedenti»; 
      dopo la voce A II e «altre riserve indisponibili»  e'  inserita
la seguente A II f «altre riserve disponibili»; 
      dopo la voce A III «Risultato  economico  dell'esercizio»  sono
inserite le seguenti: 
      A IV «Risultati  economici  di  esercizi  precedenti»,  per  la
quale, come «Riferimento art. 2424  c.c.»  e'  attribuito  il  valore
«AVII»; 
      A V «Riserve negative per beni indisponibili»; 
      «Totale Patrimonio netto di gruppo»; 
      la voce «Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza
di  terzi»  e'  sostituita  dalla  seguente  «Patrimonio   netto   di
pertinenza di terzi»; 
      alla voce «Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi»
e' attribuito il codice A VI; 
      alla voce «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza  di
terzi» e' attribuito il codice A VII; 
      dopo la voce «Risultato economico dell'esercizio di  pertinenza
di terzi"», la voce «Patrimonio netto  di  pertinenza  di  terzi»  e'
sostituita alla seguente «Totale patrimonio netto  di  pertinenza  di
terzi»; 
  2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
bilancio consolidato 2021. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
salvo quanto previsto dal comma 2 degli articoli 3, 6, 7, 8 e 9. 
 
    Roma, 1° settembre 2021 
 
                      Il Ragioniere dello Stato 
                              Mazzotta 
 
                        Il Capo Dipartimento 
                per gli affari interni e territoriali 
                              Sgaraglia 
 
                        Il Capo Dipartimento 
               per gli affari regionali e le autonomie 
                             Siniscalchi