IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione I «Documento informatico» che detta disposizioni in ordine alla dematerializzazione della documentazione amministrativa, prevedendo, altresi', la progressiva digitalizzazione delle procedure, al fine di agevolare il processo di dematerializzazione con conseguente drastica riduzione della documentazione in forma cartacea; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 e, in particolare, il capo II; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013, recante «Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»; Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi e dei titoli attestanti detta qualificazione, al fine di attuare l'informatizzazione delle procedure di comunicazione di avvio del corso e di attestazione della frequenza degli allievi alle lezioni; Ritenuto opportuno dettare disposizioni finalizzate ad ottimizzare le modalita' di fruizione dei corsi di formazione periodica, prevedendo anche la possibilita' di erogarne un modulo all'anno, nell'arco dei cinque anni di validita' della stessa, come previsto alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE; Ritenuto, altresi', opportuno procedere all'emanazione di un nuovo, unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente per il conseguimento ed il rinnovo di validita' della carta di qualificazione del conducente, in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 286 del 2005, ed in dettaglio in materia di: a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi; b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalita' per il loro svolgimento; c) procedure di esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e validita' del titolo abilitativo conseguito; d) attivita' di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarita' dei corsi stessi e relative sanzioni.