Art. 10 
 
                Programma del corso di qualificazione 
           iniziale accelerato e disciplina delle assenze 
 
  1. Il programma del corso di  qualificazione  iniziale  accelerato,
sia per il trasporto di cose che per  il  trasporto  di  persone,  ha
durata di centoquaranta (140) ore, suddivise in centotrenta (130) ore
di corso teorico e dieci (10) ore di corso pratico. 
  2. Il programma del corso teorico si articola in una parte  comune,
i  cui  contenuti  sono  disciplinati  dal  comma  3,  ed  una  parte
specialistica, dedicata alla formazione per  il  conseguimento  della
carta di qualificazione del  conducente  per  il  trasporto  di  cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono  disciplinati  dal  comma  4,
rispettivamente alle lettere a) e b). 
  3. La parte comune del  programma  teorico,  le  cui  materie  sono
individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3,  1.3-bis,
1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo n. 286
del 2005, consta di centodieci (110) ore ed e' suddivisa in tre aree: 
    a) area circolazione stradale  sessantotto  (68)  ore  comprende:
conoscenza delle caratteristiche  del  sistema  di  trasmissione  per
usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche
e  del  funzionamento  dei  dispositivi  di   sicurezza   per   poter
controllare  il  veicolo,  minimizzarne  l'usura,  e  prevenirne   le
anomalie di funzionamento; capacita' di  ottimizzare  il  consumo  di
carburante; capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e
di adattare la guida di conseguenza; capacita' di caricare il veicolo
rispettandone  i  principi  di  sicurezza  e  di  corretto  utilizzo;
capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai
pericoli della strada. La docenza delle materie di questa area e'  di
competenza dell'insegnante di teoria di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a); 
    b) area autotrasporto venticinque (25) ore comprende:  conoscenza
del   contesto   sociale   dell'autotrasporto   e   della    relativa
regolamentazione;  capacita'  di  prevenire   fenomeni   e   traffici
criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine
dell'azienda.  La  docenza  delle  materie  di  questa  area  e'   di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera d); 
    c) area medica diciassette (17) ore, comprende: sensibilizzazione
agli infortuni sul lavoro; capacita' di prevenire  i  rischi  fisici;
sensibilizzazione   agli   infortuni   sul   lavoro;   consapevolezza
dell'importanza dell'idoneita' fisica e  mentale.  La  docenza  delle
materie di questa area e' di competenza del medico, o dello psicologo
per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
c); 
  4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta  di
venti (20) ore e si articola nelle seguenti materie: 
    a) per il trasporto  di  cose,  in  conformita'  all'allegato  1,
sezione 1, punti 1.4, 2.2 e 3.7,  del  decreto  legislativo  286  del
2005, capacita' di caricare il veicolo rispettandone  i  principi  di
sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza  della  regolamentazione
relativa al trasporto di merci;  conoscenza  del  contesto  economico
dell'autotrasporto  di  merci  e  dell'organizzazione  del   mercato,
nonche' delle prospettive di sviluppo del settore  nell'ottica  della
transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera d); 
    b) per il trasporto di persone, in  conformita'  all'allegato  1,
sezione 1, punti 1.5, 2.3 e 3.8 al decreto  legislativo  n.  286  del
2005:  capacita'  di  assicurare  la  sicurezza  e  il  comfort   dei
passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa  al  trasporto
di persone;  fondamenti  di  logistica  sostenibile;  conoscenza  del
contesto    economico     dell'autotrasporto     di     persone     e
dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie  di  questa
parte e' di competenza dell'esperto di  organizzazione  aziendale  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 
  5. Il programma del corso pratico si articola in una parte  comune,
i  cui  contenuti  sono  disciplinati  dal  comma  6,  ed  una  parte
specialistica, dedicata alla formazione per  il  conseguimento  della
carta di qualificazione del  conducente  per  il  trasporto  di  cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono  disciplinati  dal  comma  7,
rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza  del  programma  del
corso  pratico,  parte  comune  e  specialistica,  e'  di  competenza
dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 
  6. La parte comune del corso pratico consta di sette ore  e  trenta
minuti (7,30) ore e si articola nei seguenti moduli: 
    a) modulo 1) guida in autostrada (1 ora); 
    b) modulo 2) uso  dei  dispositivi  di  segnalazione  visiva,  di
illuminazione e di emergenza (1 ora); 
    c) modulo 3) sostituzione pneumatico (30 minuti); 
    d) modulo 4) montaggio catene da neve (30 minuti); 
    e) modulo 5) uso del cronotachigrafo (30 minuti); 
    f) modulo 6) manovre di precisione:  slalom,  retromarcia  in  un
passaggio stretto (2 ore); 
    g) modulo 7) manovre di frenata di emergenza (2 ore). 
  7.  La  parte  specialistica  del  corso,  per   i   candidati   al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta  di
due ore e trenta minuti (2,30) ore e si articola nei seguenti moduli: 
    a) per il trasporto di cose: 
      1) modulo a.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita'
(30 minuti); 
      2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio  energetico
(1 ora); 
      3) modulo a.3) uso degli estintori (30 minuti); 
      4)  modulo  a.4)  esercizi  di  sistemazione   del   carico   e
posizionamento in sicurezza del veicolo per carico  e  scarico  della
merce (30 minuti); 
    b) per il trasporto di persone: 
      1) modulo b.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza
del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti); 
      2)  modulo  b.2)  perfezionamento  nell'uso  dei   sistemi   di
rallentamento ausiliari (freno motore  e/o  rallentatore)  (un'ora  e
trenta minuti); 
      3) modulo b.3) esercizi per il  perfezionamento  di  una  guida
confortevole per i passeggeri (30 minuti). 
  8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui  al  comma  6,
lettere a), b), f) e g), e di cui al comma 7, lettera a), punti 1)  e
2), e lettera b), punti 1), 2) e 3), sono individuali.  La  rimanente
parte di programma del corso pratico puo'  essere  anche  svolta  con
lezioni collettive e dimostrative. 
  9. Le lezioni del programma del corso pratico di cui  al  comma  6,
lettere f) e g), possono essere svolte anche su un simulatore di alta
qualita', conforme alle caratteristiche  tecniche  stabilite  con  il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  17  agosto
2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di  un  istruttore
di guida con abilitazione in corso di validita'  e  registrate  nella
memoria del simulatore stesso. 
  10. In alternativa a quanto previsto dal comma 9,  quattro  ore  di
guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7,  possono  essere
svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi,
sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto
che abbia maturato almeno dieci anni di  esperienza  in  qualita'  di
conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a  quella
del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine,
l'impresa  di  autotrasporto  rilascia  al  dipendente   una   delega
all'esercizio di tale attivita',  che  deve  essere  tenuta  a  bordo
durante le esercitazioni. 
  11. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle  del  corso
pratico di cui al comma 6, lettere  c),  d)  ed  e),  possono  essere
erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per  un  numero  di
ore non superiore al venti per cento della durata  complessiva  delle
ore di  programma  ivi  previste  per  ciascuna  area  didattica.  Si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma  11,  ultimo
periodo. 
  12. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, venti  (20)
ore di assenza, di cui non piu' di  quattordici  (14)  relative  alla
parte comune del corso e non piu' di  sei  (6)  relative  alla  parte
specialistica. 
  13. Alle dieci (10) ore di  lezione  del  corso  pratico  non  sono
consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro  un  mese
dalla fine  del  corso  accelerato,  per  conseguire  l'attestato  di
frequenza. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  12.  Il
mancato recupero delle  ore  di  assenza  non  consente  il  rilascio
dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.