Art. 10 Programma del corso di qualificazione iniziale accelerato e disciplina delle assenze 1. Il programma del corso di qualificazione iniziale accelerato, sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha durata di centoquaranta (140) ore, suddivise in centotrenta (130) ore di corso teorico e dieci (10) ore di corso pratico. 2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b). 3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis, 1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo n. 286 del 2005, consta di centodieci (110) ore ed e' suddivisa in tre aree: a) area circolazione stradale sessantotto (68) ore comprende: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento; capacita' di ottimizzare il consumo di carburante; capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza; capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai pericoli della strada. La docenza delle materie di questa area e' di competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); b) area autotrasporto venticinque (25) ore comprende: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione; capacita' di prevenire fenomeni e traffici criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. La docenza delle materie di questa area e' di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); c) area medica diciassette (17) ore, comprende: sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; capacita' di prevenire i rischi fisici; sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale. La docenza delle materie di questa area e' di competenza del medico, o dello psicologo per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); 4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di venti (20) ore e si articola nelle seguenti materie: a) per il trasporto di cose, in conformita' all'allegato 1, sezione 1, punti 1.4, 2.2 e 3.7, del decreto legislativo 286 del 2005, capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato, nonche' delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); b) per il trasporto di persone, in conformita' all'allegato 1, sezione 1, punti 1.5, 2.3 e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del 2005: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone; fondamenti di logistica sostenibile; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie di questa parte e' di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7, rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza del programma del corso pratico, parte comune e specialistica, e' di competenza dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 6. La parte comune del corso pratico consta di sette ore e trenta minuti (7,30) ore e si articola nei seguenti moduli: a) modulo 1) guida in autostrada (1 ora); b) modulo 2) uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e di emergenza (1 ora); c) modulo 3) sostituzione pneumatico (30 minuti); d) modulo 4) montaggio catene da neve (30 minuti); e) modulo 5) uso del cronotachigrafo (30 minuti); f) modulo 6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore); g) modulo 7) manovre di frenata di emergenza (2 ore). 7. La parte specialistica del corso, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di due ore e trenta minuti (2,30) ore e si articola nei seguenti moduli: a) per il trasporto di cose: 1) modulo a.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita' (30 minuti); 2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico (1 ora); 3) modulo a.3) uso degli estintori (30 minuti); 4) modulo a.4) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per carico e scarico della merce (30 minuti); b) per il trasporto di persone: 1) modulo b.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti); 2) modulo b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (un'ora e trenta minuti); 3) modulo b.3) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti). 8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere a), b), f) e g), e di cui al comma 7, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b), punti 1), 2) e 3), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico puo' essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative. 9. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere f) e g), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validita' e registrate nella memoria del simulatore stesso. 10. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, quattro ore di guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attivita', che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni. 11. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso pratico di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 11, ultimo periodo. 12. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, venti (20) ore di assenza, di cui non piu' di quattordici (14) relative alla parte comune del corso e non piu' di sei (6) relative alla parte specialistica. 13. Alle dieci (10) ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.