Art. 11 Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneita' alla professione di autotrasportatore e disciplina delle assenze 1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di cose: a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario; b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato. 2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di persone: a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario; b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato. 3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dodici (12) ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale ordinari, ovvero al massimo sei (6) ore nei corsi di qualificazione iniziale accelerati. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di qualificazione iniziale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso. 4. I titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore: a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 3 e 6, se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario; b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 3 e 6, se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato. 5. Alle lezioni di cui al comma 4 sono consentite, al massimo, ventotto (28) ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale ordinari, ovvero al massimo quattordici (14) nei corsi di qualificazione accelerati. Alle ore di lezioni del corso pratico, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, oppure entro un mese dalla fine di quello accelerato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso. 6. I titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di persone nonche' di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di merci nonche' di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, frequentano esclusivamente il programma del corso pratico, ordinario o accelerato, relativo al tipo di qualificazione iniziale che intendono conseguire. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di qualificazione iniziale. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso. 7. Il titolare di attestato di idoneita' professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi del comma 6, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all'ufficio motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso stesso. 8. Alla disciplina dei programmi di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 8, 9, 10 e 11, se trattasi di corso di qualificazione iniziale ordinario, ovvero di cui all'art. 10, commi 8, 9, 10 ed 11, se trattasi di corso qualificazione iniziale accelerato.