Art. 11 
 
Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e  per
  titolari  di   attestato   di   idoneita'   alla   professione   di
  autotrasportatore e disciplina delle assenze 
 
  1. I titolari della carta di qualificazione del conducente  per  il
trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella  relativa
al trasporto di cose: 
    a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi  4,  lettera
a) e 7, lettera a), se seguono un corso  di  qualificazione  iniziale
ordinario; 
    b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4,  lettera
a) e 7, lettera a), se seguono un corso  di  qualificazione  iniziale
accelerato. 
  2. I titolari della carta di qualificazione del conducente  per  il
trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa  al
trasporto di persone: 
    a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi  4,  lettera
b) e 7, lettera b), se seguono un corso  di  qualificazione  iniziale
ordinario; 
    b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4,  lettera
b) e 7, lettera b), se seguono un corso  di  qualificazione  iniziale
accelerato. 
  3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al
massimo, dodici (12) ore  di  assenza  nei  corsi  di  qualificazione
iniziale ordinari, ovvero  al  massimo  sei  (6)  ore  nei  corsi  di
qualificazione iniziale accelerati. Alle ore  di  lezione  del  corso
pratico, sia ordinario che accelerato, non sono  consentite  assenze.
Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza,  eventuali  assenze
devono essere recuperate in ogni caso entro un mese  dalla  fine  del
corso di qualificazione iniziale. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il
rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso. 
  4. I titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso
alla professione di autotrasportatore, che  intendono  conseguire  la
carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore: 
    a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 3  e  6,  se
seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario; 
    b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 3 e  6,  se
seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato. 
  5. Alle lezioni di cui al comma  4  sono  consentite,  al  massimo,
ventotto (28) ore di assenza nei  corsi  di  qualificazione  iniziale
ordinari,  ovvero  al  massimo  quattordici   (14)   nei   corsi   di
qualificazione accelerati. Alle ore di lezioni del corso pratico, non
sono consentite assenze.  Ai  fini  del  rilascio  dell'attestato  di
frequenza, eventuali assenze sono recuperate  entro  due  mesi  dalla
fine del corso ordinario, oppure entro un mese dalla fine  di  quello
accelerato. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  12.  Il
mancato recupero delle  ore  di  assenza  non  consente  il  rilascio
dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso. 
  6. I titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso
alla professione per il trasporto di  persone  nonche'  di  carta  di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono
conseguire anche la carta di qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto di persone, ovvero i titolari  di  attestato  di  idoneita'
professionale per l'accesso alla  professione  per  il  trasporto  di
merci nonche' di  carta  di  qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto di persone, che intendono  conseguire  anche  la  carta  di
qualificazione del conducente per il trasporto di  cose,  frequentano
esclusivamente  il  programma  del   corso   pratico,   ordinario   o
accelerato, relativo al tipo di qualificazione iniziale che intendono
conseguire. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario  che
accelerato,  non  sono  consentite  assenze.  Ai  fini  del  rilascio
dell'attestato  di  frequenza,  eventuali   assenze   devono   essere
recuperate in ogni caso  entro  un  mese  dalla  fine  del  corso  di
qualificazione iniziale. Il mancato recupero delle ore di assenza non
consente  il  rilascio  dell'attestato  e  richiede  la   ripetizione
dell'intero corso. 
  7.  Il  titolare  di  attestato  di  idoneita'  professionale   per
l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi  del
comma 6, consegue la carta di qualificazione della tipologia  per  la
quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera  esibizione
all'ufficio motorizzazione civile  dell'attestato  di  frequenza  del
corso stesso. 
  8. Alla disciplina dei programmi di cui ai commi 1, 2, 4  e  6,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 8, 9, 10 e 11,  se
trattasi di corso di qualificazione iniziale ordinario, ovvero di cui
all'art.  10,  commi  8,  9,  10  ed  11,  se   trattasi   di   corso
qualificazione iniziale accelerato.