Art. 12 Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale 1. Gli allievi iscritti ai corsi di qualificazione iniziale sono registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione inziale sono registrati in apposita sezione del medesimo applicativo. Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. 2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), comunicano all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico. Nel caso di autoscuola che si avvale dei veicoli in disponibilita' del consorzio a cui aderisce, la comunicazione di inizio corso reca altresi' l'indicazione del centro di istruzione automobilistica a cui e' demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio della parte pratica del corso, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), comunicano all'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale territoriale, sempre tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il calendario delle lezioni relative al programma pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi degli articoli 9, comma 10 e 10, comma 10, nonche' il luogo in cui ha inizio e termine ogni lezione di guida o fuori sede di cui al comma 11. Entro il medesimo termine, il responsabile del centro di istruzione automobilistica a cui e' demandata l'erogazione della parte pratica conferma, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il relativo calendario delle lezioni. L'inosservanza di tali adempimenti, nei predetti termini, comporta l'impossibilita' di avviare l'erogazione delle lezioni, rispettivamente, della parte teorica e di quella pratica del corso. 3. Nel caso di cui all'art. 6, comma 2, il responsabile del corso e' individuato presso l'ente di formazione. La comunicazione di cui al comma 2, effettuata dal medesimo ente, reca altresi' l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica a cui e' demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Il responsabile dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica conferma, prima dell'avvio dell'intero corso di qualificazione iniziale e tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il calendario delle lezioni relative alla parte pratica. L'inosservanza di tale adempimento, nel predetto termine, comporta l'impossibilita' di avviare il corso. 4. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti e' comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi e' comunicata, sempre con le medesime modalita', almeno entro le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di variazione. 5. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si verifichino situazioni di indisponibilita' del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, senza indugio e, comunque, entro quindici minuti dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette. 6. Le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale sono svolte, secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2 o sue eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 4 e 5, presso le sedi e le aule autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6. Si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 18,00, hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore. 7. La rilevazione della presenza alle lezioni teoriche e' effettuata attraverso il dispositivo di rilevazione biometrica di cui all'art. 4, comma 4, connesso all'applicativo di cui all'art. 13, che registra la presenza in entrata e in uscita di ciascun allievo, per ogni lezione o blocco di lezione. L'attivita' di rilevazione della presenza e' svolta sotto la supervisione del responsabile del corso o del docente. 8. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche e' registrata automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore della medesima lezione. Trascorso tale termine, non e' piu' possibile registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo quanto stabilito dal comma 9. 9. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art. 13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso posta elettronica certificata, all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Tale comunicazione contiene la documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali attivita' formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non inferiore a due e non superiore a tre. A tal fine, e' utilizzato apposito modulo dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le funzionalita' ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o docente delegato registra sull'applicativo stesso le attivita' svolte e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta elettronica certificata. 10. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di collegamento internet, indisponibilita' dell'hardware, malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la procedura di emergenza di cui al comma 9 non puo' essere utilizzata e le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il docente o il responsabile del corso provvedono quindi a comunicare la conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui al comma 4. 11. Le lezioni relative alla parte pratica del corso, ivi comprese quelle svolte su simulatore o in area privata: a) sono svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2, o sue eventuali variazioni parimenti comunicate ai sensi dei commi 4 e 5; b) hanno inizio presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6, ovvero presso altro luogo, parimenti comunicato, anche eventualmente quello dove si conclude l'ora di lezione relativa alla parte pratica del corso immediatamente precedente; c) hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata compresa tra due e tre ore, fatta eccezione per le esercitazioni di guida che possono avere durata minima di un'ora. Durante le esercitazioni di guida, l'istruttore utilizza la propria carta tachigrafica. 12. Le lezioni della parte pratica del corso si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed ai fini della rilevazione della presenza per tali lezioni si applicano le disposizioni dei commi 8, 9 e 10. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le lezioni pratiche di guida o lezioni collettive dimostrative che si erogano fuori dalla sede autorizzata, che possono svolgersi nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e per la cui rilevazione delle presenze si applicano le disposizioni del comma 13. 13. Nel caso di lezioni pratiche di guida o dimostrative collettive che si svolgono fuori dalla sede autorizzata, ai fini della rilevazione della presenza dei partecipanti, l'istruttore registra in loco, su modulo cartaceo conforme a quello previsto all'allegato 1 del presente decreto, le informazioni relative a ciascuna lezione o ciascun blocco di lezione fuori sede, collettiva o individuale di guida da erogarsi in forma individuale, affinche' ciascun allievo, in occasione dell'inizio e della fine della lezione, nonche' dell'inizio di ogni eventuale blocco di lezione, previo riconoscimento a mezzo di esibizione di documento di identita' personale, apponga la propria firma. Il modulo e' quindi sottoscritto anche dall'istruttore. L'eventuale assenza di un allievo e' annotata dall'istruttore entro quindici minuti dall'inizio della lezione giornaliera e di ciascun successivo blocco di essa. Le informazioni registrate sul modulo cartaceo sono inserite nell'applicativo di cui all'art. 13, al piu' tardi il giorno successivo ed in ogni caso prima dell'inizio di nuove lezioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. La durata delle lezioni e' attestata dal disco del cronotachigrafo analogico o dalla stampa emessa dal cronotachigrafo digitale. I dischi o le stampe afferenti alle lezioni di guida sono archiviati presso i locali dell'ente erogatore del corso entro il giorno successivo a quello in cui si e' svolta la lezione di guida individuale e sono conservati dall'ente erogatore del corso per cinque anni a decorrere dalla fine dei corsi afferenti. 14. Al termine dei corsi di qualificazione iniziale di cui agli articoli 9 e 10, o di integrazione della qualificazione di cui all'art. 11, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia il relativo attestato di fine corso di qualificazione iniziale, il cui modello e' disciplinato con il decreto di cui al predetto art. 13. 15. L' attestato ha validita' di dodici mesi a decorrere dalla data di fine corso. 16. Non e' consentito frequentare due o piu' corsi contemporaneamente. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti. Non possono frequentare il medesimo corso allievi che, all'atto dell'iscrizione, non hanno conseguito la patente afferente al tipo di qualificazione CQC che intendono conseguire ed allievi che invece ne siano gia' titolari.