Art. 12 
 
          Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale 
 
  1. Gli allievi iscritti ai corsi di  qualificazione  iniziale  sono
registrati  nel  registro  di   iscrizione   messo   a   disposizione
dell'Amministrazione  attraverso  l'applicativo   dedicato   di   cui
all'art. 13. Gli allievi che frequentano i  corsi  di  qualificazione
inziale sono registrati in apposita sezione del medesimo applicativo.
Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. 
  2. Le autoscuole ed i centri di istruzione  automobilistica  e  gli
enti di formazione  di  cui  rispettivamente  all'art.  2,  comma  1,
lettere a), b) e c),  comunicano  all'ufficio  motorizzazione  civile
competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa  Direzione
generale territoriale, almeno  entro  tre  giorni  lavorativi  liberi
prima dell'avvio di ogni corso, tramite l'applicativo di cui all'art.
13, il nominativo del responsabile del corso stesso,  l'elenco  degli
allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico.
Nel caso di autoscuola che si avvale dei  veicoli  in  disponibilita'
del consorzio a cui aderisce, la comunicazione di inizio  corso  reca
altresi' l'indicazione del centro di istruzione automobilistica a cui
e' demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Almeno entro
tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio della parte pratica del
corso, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e  gli
enti di formazione  di  cui  rispettivamente  all'art.  2,  comma  1,
lettere a), b) e c),  comunicano  all'Ufficio  motorizzazione  civile
competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa  Direzione
generale territoriale, sempre tramite l'applicativo di  cui  all'art.
13, il calendario delle lezioni relative al  programma  pratico,  ivi
comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte  ai  sensi  degli
articoli 9, comma 10 e 10, comma 10,  nonche'  il  luogo  in  cui  ha
inizio e termine ogni lezione di guida o fuori sede di cui  al  comma
11.  Entro  il  medesimo  termine,  il  responsabile  del  centro  di
istruzione automobilistica a  cui  e'  demandata  l'erogazione  della
parte pratica conferma, tramite l'applicativo di cui all'art. 13,  il
relativo   calendario   delle   lezioni.   L'inosservanza   di   tali
adempimenti,  nei  predetti  termini,  comporta  l'impossibilita'  di
avviare l'erogazione  delle  lezioni,  rispettivamente,  della  parte
teorica e di quella pratica del corso. 
  3. Nel caso di cui all'art. 6, comma 2, il responsabile  del  corso
e' individuato presso l'ente di formazione. La comunicazione  di  cui
al comma 2, effettuata dal medesimo ente, reca altresi' l'indicazione
dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica a  cui  e'
demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Il responsabile
dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica  conferma,
prima dell'avvio  dell'intero  corso  di  qualificazione  iniziale  e
tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il calendario delle lezioni
relative alla parte pratica. L'inosservanza di tale adempimento,  nel
predetto termine, comporta l'impossibilita' di avviare il corso. 
  4.  L'eventuale  variazione   dell'elenco   dei   partecipanti   e'
comunicata,  tramite  l'applicativo  di  cui  all'art.  13,  entro  i
sessanta minuti che  precedono  l'avvio  del  corso.  Ogni  eventuale
variazione del calendario dei corsi  e'  comunicata,  sempre  con  le
medesime modalita', almeno entro le ore 13,00 del  giorno  lavorativo
precedente allo svolgimento delle  lezioni  previste  ed  oggetto  di
variazione. 
  5.  Qualora,  per  causa  improvvisa  e  di  forza   maggiore,   si
verifichino   situazioni   di   indisponibilita'   del   docente    o
dell'attrezzatura  necessaria  per   l'espletamento   della   lezione
giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del  corso
comunica tale motivata  circostanza,  tramite  l'applicativo  di  cui
all'art.  13,  senza  indugio  e,  comunque,  entro  quindici  minuti
dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette. 
  6. Le lezioni teoriche dei corsi di  qualificazione  iniziale  sono
svolte, secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2  o  sue
eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 4 e  5,
presso le sedi e le aule autorizzate con  i  provvedimenti  di  nulla
osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.
Si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi'  al  venerdi'  dalle  ore
8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle  ore  8,00  alle
ore 18,00, hanno durata giornaliera non inferiore a  due  ore  e  non
superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due  o
tre ore. 
  7.  La  rilevazione  della  presenza  alle  lezioni   teoriche   e'
effettuata attraverso il dispositivo di rilevazione biometrica di cui
all'art. 4, comma 4, connesso all'applicativo di cui all'art. 13, che
registra la presenza in entrata e in uscita di ciascun  allievo,  per
ogni lezione o blocco di lezione. L'attivita'  di  rilevazione  della
presenza e' svolta sotto la supervisione del responsabile del corso o
del docente. 
  8. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche e' registrata
automaticamente  dall'applicativo  dopo  quindici  minuti  decorrenti
dall'inizio della prima ora di lezione e  successivo  blocco  di  ore
della medesima lezione. Trascorso tale termine, non e' piu' possibile
registrare la presenza degli  allievi  pervenuti  in  ritardo,  salvo
quanto stabilito dal comma 9. 
  9. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo  di  cui  all'art.
13, il responsabile del corso comunica  senza  indugio,  entro  venti
minuti dal verificarsi dell'evento,  il  malfunzionamento  attraverso
posta  elettronica  certificata,  all'ufficio  motorizzazione  civile
competente   per   territorio.   Tale   comunicazione   contiene   la
documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali
attivita' formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e
assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non  inferiore  a
due e non superiore a tre. A tal fine, e' utilizzato apposito  modulo
dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le
firme dei partecipanti, del responsabile  del  corso  o  del  docente
delegato, secondo le tempistiche di rilevazione  di  cui  ai  periodi
precedenti.  In  seguito,  verificata  e  certificata  la  causa  del
malfunzionamento  attribuibile  all'applicativo  e  ripristinate   le
funzionalita' ordinarie dello stesso, il  responsabile  del  corso  o
docente delegato registra sull'applicativo stesso le attivita' svolte
e  documentate  attraverso  la  comunicazione   inviata   via   posta
elettronica certificata. 
  10.  In  caso  di  malfunzionamento  dipendente  da  cause  esterne
all'applicativo, quali  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non
esaustivo,  malfunzionamento  della  rete   elettrica,   assenza   di
collegamento      internet,      indisponibilita'      dell'hardware,
malfunzionamento  del  dispositivo  di  rilevazione  biometrica,   la
procedura di emergenza di cui al comma 9 non puo' essere utilizzata e
le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il
docente o il responsabile del corso provvedono quindi a comunicare la
conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di  cui
al comma 4. 
  11. Le lezioni relative alla parte pratica del corso, ivi  comprese
quelle svolte su simulatore o in area privata: 
    a) sono svolte secondo il  calendario  comunicato  ai  sensi  del
comma 2, o sue eventuali variazioni parimenti comunicate ai sensi dei
commi 4 e 5; 
    b) hanno inizio presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di
nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli  articoli
5 e  6,  ovvero  presso  altro  luogo,  parimenti  comunicato,  anche
eventualmente quello dove si conclude l'ora di lezione relativa  alla
parte pratica del corso immediatamente precedente; 
    c) hanno durata  giornaliera  non  inferiore  a  due  ore  e  non
superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata  compresa
tra due e tre ore, fatta eccezione per le esercitazioni di guida  che
possono avere durata minima di un'ora. Durante  le  esercitazioni  di
guida, l'istruttore utilizza la propria carta tachigrafica. 
  12. Le lezioni della parte pratica del corso si svolgono nei giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed  il
sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed  ai  fini  della  rilevazione
della presenza per tali lezioni  si  applicano  le  disposizioni  dei
commi 8, 9 e 10. Le disposizioni di cui al periodo precedente non  si
applicano per le lezioni  pratiche  di  guida  o  lezioni  collettive
dimostrative che si erogano fuori dalla sede autorizzata, che possono
svolgersi nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore  8,00
alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00  e  per  la
cui rilevazione delle presenze si applicano le disposizioni del comma
13. 
  13. Nel caso di lezioni pratiche di guida o dimostrative collettive
che  si  svolgono  fuori  dalla  sede  autorizzata,  ai  fini   della
rilevazione della presenza dei partecipanti, l'istruttore registra in
loco, su modulo cartaceo conforme a quello  previsto  all'allegato  1
del presente decreto, le informazioni relative a ciascuna  lezione  o
ciascun blocco di lezione fuori sede,  collettiva  o  individuale  di
guida da erogarsi in forma individuale, affinche' ciascun allievo, in
occasione dell'inizio e della fine della lezione, nonche' dell'inizio
di ogni eventuale blocco di lezione, previo riconoscimento a mezzo di
esibizione di documento di identita' personale,  apponga  la  propria
firma.  Il  modulo  e'  quindi  sottoscritto  anche  dall'istruttore.
L'eventuale assenza di un allievo e' annotata  dall'istruttore  entro
quindici minuti dall'inizio della lezione giornaliera  e  di  ciascun
successivo blocco di essa.  Le  informazioni  registrate  sul  modulo
cartaceo sono inserite nell'applicativo di cui all'art. 13,  al  piu'
tardi il giorno successivo ed in ogni caso prima dell'inizio di nuove
lezioni. Si applicano le disposizioni di cui ai  commi  9  e  10.  La
durata delle lezioni  e'  attestata  dal  disco  del  cronotachigrafo
analogico o dalla  stampa  emessa  dal  cronotachigrafo  digitale.  I
dischi o le stampe afferenti alle lezioni di  guida  sono  archiviati
presso i  locali  dell'ente  erogatore  del  corso  entro  il  giorno
successivo a  quello  in  cui  si  e'  svolta  la  lezione  di  guida
individuale e sono  conservati  dall'ente  erogatore  del  corso  per
cinque anni a decorrere dalla fine dei corsi afferenti. 
  14. Al termine dei corsi di qualificazione  iniziale  di  cui  agli
articoli 9 e 10,  o  di  integrazione  della  qualificazione  di  cui
all'art. 11, l'applicativo di cui all'art. 13,  previa  verifica  dei
requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e  rilascia
il relativo attestato di fine corso di  qualificazione  iniziale,  il
cui modello e' disciplinato con il decreto di cui  al  predetto  art.
13. 
  15. L' attestato ha validita' di dodici mesi a decorrere dalla data
di fine corso. 
  16.   Non   e'   consentito   frequentare   due   o   piu'    corsi
contemporaneamente. Ogni corso puo' essere frequentato,  al  massimo,
da venticinque partecipanti.  Non  possono  frequentare  il  medesimo
corso allievi che, all'atto dell'iscrizione, non hanno conseguito  la
patente  afferente  al  tipo  di  qualificazione  CQC  che  intendono
conseguire ed allievi che invece ne siano gia' titolari.