Art. 14 Esame per il conseguimento della qualificazione CQC 1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con sistema informatico, tramite questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, secondo un metodo di casualita'. Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 9, comma 3, mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) o b), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sette. 2. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di persone, che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di cose, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalita' di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di tre. 3. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di cose, che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di persone, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalita' di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di tre. 4. Il titolare di attestato di idoneita' professionale che intende conseguire la qualificazione CQC relativa al medesimo settore, sostiene l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 3, indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalita' di cui al comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di quattro. 5. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici della motorizzazione sulla base di procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da funzionari abilitati ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 6. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata, dal candidato, entro il termine di validita' dell'attestato di fine del corso propedeutico che e' stato seguito. 7. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4: a) al conducente gia' titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, e' rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, e' annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza della validita' quinquennale della qualificazione; b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE, e' rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) conforme all'allegato 2 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 8. Il CAP di cui al comma 7, lettera b) deve essere esibito all'ufficio motorizzazione civile all'atto della prenotazione della prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: all'esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, e' annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno della scadenza di validita' quinquennale della qualificazione CQC. 9. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non puo' sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente. 10. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce, al momento della prova d'esame, il documento di soggiorno in corso di validita'.