Art. 14 
 
         Esame per il conseguimento della qualificazione CQC 
 
  1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo  21
novembre 2005, n. 286, consiste  in  una  prova  che  si  svolge  con
sistema informatico, tramite questionario  estratto  da  un  database
predisposto dalla Direzione generale per  la  motorizzazione,  per  i
servizi ai cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di  trasporti  e
navigazione, secondo un  metodo  di  casualita'.  Il  candidato  deve
rispondere, entro novanta minuti, a  settanta  quesiti,  barrando  la
lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera  o
falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di  cui  all'art.
9, comma 3, mentre i restanti trenta sono tratti dagli  argomenti  di
cui all'art. 9, comma 4, lettera a) o b),  in  ragione  del  tipo  di
abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende
superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sette. 
  2. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto  di  persone,
che intende conseguire la qualificazione  CQC  per  il  trasporto  di
cose, sostiene l'esame tramite un questionario  con  trenta  quesiti,
relativi agli argomenti di cui  all'art.  9,  comma  4,  lettera  a),
indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime  modalita'
di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro
quaranta minuti. La  prova  si  intende  superata  se  il  numero  di
risposte errate e', al massimo, di tre. 
  3. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di cose,  che
intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di persone,
sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi
agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b),  indicando  la
risposta che ritiene corretta con le medesime  modalita'  di  cui  al
comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro  quaranta
minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte  errate
e', al massimo, di tre. 
  4. Il titolare di attestato di idoneita' professionale che  intende
conseguire  la  qualificazione  CQC  relativa  al  medesimo  settore,
sostiene  l'esame  tramite  un  questionario  con  quaranta  quesiti,
relativi agli argomenti di cui all'art.  9,  comma  3,  indicando  la
risposta che ritiene corretta con le medesime  modalita'  di  cui  al
comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata
se il numero di risposte errate e', al massimo, di quattro. 
  5. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici
della  motorizzazione  sulla  base   di   procedure   stabilite   dal
Dipartimento per i trasporti e la  navigazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da funzionari abilitati
ai  sensi  della  tabella  IV.1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  6. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a  4  deve  essere
presentata,  dal   candidato,   entro   il   termine   di   validita'
dell'attestato di fine del corso propedeutico che e' stato seguito. 
  7. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4: 
    a) al conducente gia' titolare della patente di guida presupposta
dalla  carta  di  qualificazione  del   conducente   conseguita,   e'
rilasciato  un  duplicato  della  patente  stessa  sulla  quale,   in
corrispondenza  della  predetta  categoria,  e'  annotato  il  codice
unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese  ed  anno  di
scadenza della validita' quinquennale della qualificazione; 
    b) al conducente titolare di autorizzazione ad  esercitarsi  alla
guida per il conseguimento di una patente di categoria  C1,  C1E,  C,
CE, D1, D1E, D o DE, e' rilasciato, previo assolvimento  dell'imposta
di bollo,  un  certificato  di  abilitazione  professionale  (C.A.P.)
conforme  all'allegato  2  del  presente  decreto,   comprovante   il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 
  8. Il CAP di cui  al  comma  7,  lettera  b)  deve  essere  esibito
all'ufficio motorizzazione civile all'atto della  prenotazione  della
prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
conseguimento  della  patente  di  guida:  all'esito  positivo  della
predetta prova, sulla  patente  di  guida,  in  corrispondenza  della
categoria presupposta, e' annotato il codice  unionale  «95»  seguito
dalla indicazione di giorno, mese ed anno della scadenza di validita'
quinquennale della qualificazione CQC. 
  9. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui  ai  commi
da 1 a 4, il candidato non puo' sostenere una nuova prova  prima  che
siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente. 
  10. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo esibisce,  al  momento  della
prova d'esame, il documento di soggiorno in corso di validita'.