Art. 15 
 
                        Formazione periodica 
 
  1. Il rinnovo della validita' quinquennale  di  una  qualificazione
CQC,  per  una  sola  tipologia  di  trasporto  o  per  entrambe,  e'
subordinato alla frequenza di un corso  di  formazione  periodica  di
trentacinque ore. Il titolare di qualificazione CQC, valida  sia  per
il trasporto di  cose  che  per  il  trasporto  di  persone,  che  ha
frequentato  un  corso  di   formazione   periodica   per   rinnovare
l'abilitazione ad una  delle  predette  tipologie  di  trasporto,  e'
esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione  periodica
per l'altra tipologia. 
  2. Il conseguimento della qualificazione CQC per una  tipologia  di
trasporto, da parte di un soggetto gia' titolare della qualificazione
per l'altra tipologia, consente di rinnovare quest'ultima, qualora la
nuova qualificazione CQC sia stata conseguita entro dodici mesi dalla
scadenza di validita' del precedente titolo abilitativo. In tal caso,
alle due abilitazioni sara' assegnata un'unica scadenza di validita'. 
  3. Il corso di formazione periodica di cui al comma 1 puo' essere: 
    a) integrale, cioe' organizzato in  un'unica  soluzione.  In  tal
caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un  arco
di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza
della qualificazione posseduta; 
    b) frazionato, cioe' organizzato ed erogato in cinque  moduli  da
sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo  deve  essere
frequentato nell'ultimo anno di validita' della CQC.