Art. 15 Formazione periodica 1. Il rinnovo della validita' quinquennale di una qualificazione CQC, per una sola tipologia di trasporto o per entrambe, e' subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di trentacinque ore. Il titolare di qualificazione CQC, valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, e' esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia. 2. Il conseguimento della qualificazione CQC per una tipologia di trasporto, da parte di un soggetto gia' titolare della qualificazione per l'altra tipologia, consente di rinnovare quest'ultima, qualora la nuova qualificazione CQC sia stata conseguita entro dodici mesi dalla scadenza di validita' del precedente titolo abilitativo. In tal caso, alle due abilitazioni sara' assegnata un'unica scadenza di validita'. 3. Il corso di formazione periodica di cui al comma 1 puo' essere: a) integrale, cioe' organizzato in un'unica soluzione. In tal caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta; b) frazionato, cioe' organizzato ed erogato in cinque moduli da sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere frequentato nell'ultimo anno di validita' della CQC.