Art. 16 
 
                  Programma del corso di formazione 
           periodica integrale e disciplina delle assenze 
 
  1. Il programma del corso di formazione periodica integrale, di cui
all'art. 15, comma 2, lettera a), si articola  in  trentacinque  (35)
ore di lezioni teoriche, suddivise in  cinque  moduli  di  sette  ore
ciascuno,  distinti  in  parte   comune   del   programma   e   parte
specialistica. 
  2.  La  parte  del  programma,  comune  ai  titolari  di  carta  di
qualificazione per il trasporto di persone o di cose, si articola nei
seguenti moduli: 
    a) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida, la
cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
a); 
    b) conoscenza  delle  norme  che  regolamentano  la  circolazione
stradale e responsabilita' del conducente la cui docenza  compete  ai
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); 
    c) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo  svolgimento
dell'attivita' professionale; condizioni psicofisiche dei  conducenti
la cui docenza compete ai  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera c). 
  3. La parte specialistica del programma, per la quale il docente e'
l'esperto in materia di organizzazione  aziendale,  si  articola  nei
seguenti moduli: 
    a) per i titolari di carta di qualificazione del  conducente  per
il trasporto di cose: 
      1) modulo a.1) carico e scarico delle merci; 
      2) modulo a.2) compiti del conducente e disposizioni  normative
sul trasporto di  cose.  Nel  caso  di  cui  al  presente  punto,  la
frequenza, entro il termine di validita' quinquennale della carta  di
qualificazione  posseduta,  di  un  corso  previsto  dalla  direttiva
2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose o  di  un  corso
previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 riguardante il  trasporto  di
animali, vale tre ore di tale modulo per ciascuno dei predetti corsi; 
    b) per i titolari della carta di  qualificazione  del  conducente
per il trasporto di persone: 
      1)  modulo  b.1)   compiti   del   conducente   nei   confronti
dell'azienda   e   dei   passeggeri,   formazione   in   materia   di
sensibilizzazione  alla  disabilita'  sulla  base   degli   argomenti
previsti dall'allegato  II,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)  n.
181/2011. Nel caso di cui al presente punto, la frequenza,  entro  il
termine di  validita'  quinquennale  della  carta  di  qualificazione
posseduta, di un  corso  previsto  dal  citato  regolamento  (UE)  n.
181/2011, vale tre ore di tale modulo; 
      2) modulo b.2) disposizioni normative sul trasporto di persone. 
  4. Le lezioni del  programma  del  corso  di  formazione  periodica
integrale  possono  essere  erogate  tramite  strumenti   TIC,   come
l'e-learning, per un numero di ore non superiore a  due  per  ciascun
modulo. Si applicano le disposizioni dell'art.  9,  comma  1,  ultimo
periodo. 
  5. Le lezioni del programma del corso di cui comma 2,  lettera  a),
possono essere svolte anche con simulatore di alta qualita', conforme
alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17  agosto  2017.  Tali  lezioni
sono svolte con  la  supervisione  di  un  istruttore  di  guida  con
abilitazione in corso di validita' e sono  registrate  nella  memoria
del simulatore stesso. 
  6. Alle lezioni del corso di formazione  periodica  integrale  sono
consentite, al massimo, cinque ore di assenza. Ai fini  del  rilascio
dell'attestato di fine corso di cui all'art.  19,  l'allievo  assente
per un periodo superiore di ore deve frequentare un nuovo corso.