Art. 16 Programma del corso di formazione periodica integrale e disciplina delle assenze 1. Il programma del corso di formazione periodica integrale, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), si articola in trentacinque (35) ore di lezioni teoriche, suddivise in cinque moduli di sette ore ciascuno, distinti in parte comune del programma e parte specialistica. 2. La parte del programma, comune ai titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, si articola nei seguenti moduli: a) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida, la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); b) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilita' del conducente la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); c) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale; condizioni psicofisiche dei conducenti la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 3. La parte specialistica del programma, per la quale il docente e' l'esperto in materia di organizzazione aziendale, si articola nei seguenti moduli: a) per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose: 1) modulo a.1) carico e scarico delle merci; 2) modulo a.2) compiti del conducente e disposizioni normative sul trasporto di cose. Nel caso di cui al presente punto, la frequenza, entro il termine di validita' quinquennale della carta di qualificazione posseduta, di un corso previsto dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose o di un corso previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 riguardante il trasporto di animali, vale tre ore di tale modulo per ciascuno dei predetti corsi; b) per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone: 1) modulo b.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011. Nel caso di cui al presente punto, la frequenza, entro il termine di validita' quinquennale della carta di qualificazione posseduta, di un corso previsto dal citato regolamento (UE) n. 181/2011, vale tre ore di tale modulo; 2) modulo b.2) disposizioni normative sul trasporto di persone. 4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica integrale possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di ore non superiore a due per ciascun modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 1, ultimo periodo. 5. Le lezioni del programma del corso di cui comma 2, lettera a), possono essere svolte anche con simulatore di alta qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validita' e sono registrate nella memoria del simulatore stesso. 6. Alle lezioni del corso di formazione periodica integrale sono consentite, al massimo, cinque ore di assenza. Ai fini del rilascio dell'attestato di fine corso di cui all'art. 19, l'allievo assente per un periodo superiore di ore deve frequentare un nuovo corso.