Art. 17 
 
Programma del corso di formazione periodica frazionato  e  disciplina
                            delle assenze 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15,  comma  3,  lettera
b), nel corso di formazione periodica frazionato  il  titolare  della
qualificazione CQC frequenta, nel tempo di  validita'  della  CQC,  i
moduli del corso del programma di  competenza  come  specificati  nei
commi 2 e 3. 
  2. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto  di  cose  si
compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e  c),
e comma 3, lettera a), punti 1) e 2), con l'impiego dei  docenti  ivi
indicati. 
  3. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone si
compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e  c),
e comma 3, lettera b), punti 1) e 2), con l'impiego dei  docenti  ivi
indicati. 
  4. Le lezioni del  programma  del  corso  di  formazione  periodica
frazionato  possono  essere  erogate  tramite  strumenti  TIC,   come
l'e-learning, per un numero di  ore  non  superiore  a  due  ore  per
ciascun modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9,  comma  11,
ultimo periodo. 
  5. Le lezioni del programma del corso di cui all'art. 16, comma  2,
lettera a.), possono essere  svolte  anche  con  simulatore  di  alta
qualita', conforme alle caratteristiche  tecniche  stabilite  con  il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  17  agosto
2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di  un  istruttore
di guida con abilitazione in corso di  validita'  e  sono  registrate
nella memoria del simulatore stesso. 
  6. Ai fini  del  rilascio  dell'attestato  di  fine  corso  di  cui
all'art.  19,  alle  lezioni  del  corso  di   formazione   periodica
frazionato non sono consentite assenze. Agli stessi  fini,  eventuali
assenze in uno o piu' moduli richiedono la ripetizione  dei  predetti
interi moduli, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.