Art. 17 Programma del corso di formazione periodica frazionato e disciplina delle assenze 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, lettera b), nel corso di formazione periodica frazionato il titolare della qualificazione CQC frequenta, nel tempo di validita' della CQC, i moduli del corso del programma di competenza come specificati nei commi 2 e 3. 2. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose si compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3, lettera a), punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi indicati. 3. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone si compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3, lettera b), punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi indicati. 4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica frazionato possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di ore non superiore a due ore per ciascun modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 11, ultimo periodo. 5. Le lezioni del programma del corso di cui all'art. 16, comma 2, lettera a.), possono essere svolte anche con simulatore di alta qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validita' e sono registrate nella memoria del simulatore stesso. 6. Ai fini del rilascio dell'attestato di fine corso di cui all'art. 19, alle lezioni del corso di formazione periodica frazionato non sono consentite assenze. Agli stessi fini, eventuali assenze in uno o piu' moduli richiedono la ripetizione dei predetti interi moduli, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.