Art. 18 Svolgimento dei corsi di formazione periodica 1. Gli allievi iscritti ai corsi di formazione periodica sono registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono registrati in apposita sezione del medesimo applicativo. 2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), gli enti di formazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e le aziende di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 2, comma 3, titolari del nulla osta o dell'autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7, comunicano all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni. 3. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti e' comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi e' comunicata, sempre con le medesime modalita', almeno entro le ore 13:00 del giorno lavorativo precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di variazione. 4. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si verifichino situazioni di indisponibilita' del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui all'art. 13 senza indugio e, comunque, entro quindici minuti dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette. 5. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione periodica sono svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2, o sue eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 3 e 4, presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7. Si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 15,00; hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore. 6. La rilevazione della presenza alle lezioni del corso di formazione periodica e' effettuata attraverso il dispositivo di rilevazione biometrica di cui all'art. 4, comma 4, connesso all'applicativo di cui all'art. 13, che registra la presenza in entrata e in uscita di ciascun allievo, per ogni lezione o blocco di lezione. L'attivita' di rilevazione della presenza e' svolta sotto la supervisione del responsabile del corso o del docente. 7. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche e' registrata automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore della medesima lezione. Trascorso tale termine, non e' piu' possibile registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo quanto stabilito dal comma 8. 8. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art. 13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso posta elettronica certificata all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Tale comunicazione contiene la documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali attivita' formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non inferiore a due e non superiore a tre. A tal fine, e' utilizzato apposito modulo dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le funzionalita' ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o docente delegato registra sull'applicativo stesso le attivita' svolte e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta elettronica certificata. 9. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di collegamento internet, indisponibilita' dell'hardware, malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la procedura di emergenza di cui al comma 8 non puo' essere utilizzata e le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il docente o il responsabile del corso provvedono a comunicare la conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui al comma 3. 10. Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo da trentacinque partecipanti.