Art. 18 
 
            Svolgimento dei corsi di formazione periodica 
 
  1. Gli allievi iscritti  ai  corsi  di  formazione  periodica  sono
registrati  nel  registro  di   iscrizione   messo   a   disposizione
dell'Amministrazione  attraverso  l'applicativo   dedicato   di   cui
all'art. 13. Gli  allievi  che  frequentano  i  corsi  di  formazione
periodica  sono  registrati  in   apposita   sezione   del   medesimo
applicativo. 
  2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), gli enti di formazione, di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), e le aziende di  trasporto  pubblico
locale, di cui all'art.  2,  comma  3,  titolari  del  nulla  osta  o
dell'autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 5,  6  e  7,
comunicano   all'ufficio   motorizzazione   civile   competente   per
territorio  e,  per  conoscenza,  alla  relativa  Direzione  generale
territoriale,  almeno  entro  tre  giorni  lavorativi  liberi   prima
dell'avvio di ogni corso tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il
nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli  allievi
ed il calendario delle lezioni. 
  3.  L'eventuale  variazione   dell'elenco   dei   partecipanti   e'
comunicata,  tramite  l'applicativo  di  cui  all'art.  13,  entro  i
sessanta minuti che  precedono  l'avvio  del  corso.  Ogni  eventuale
variazione del calendario dei corsi  e'  comunicata,  sempre  con  le
medesime modalita', almeno entro le ore 13:00 del  giorno  lavorativo
precedente allo svolgimento delle  lezioni  previste  ed  oggetto  di
variazione. 
  4.  Qualora,  per  causa  improvvisa  e  di  forza   maggiore,   si
verifichino   situazioni   di   indisponibilita'   del   docente    o
dell'attrezzatura  necessaria  per   l'espletamento   della   lezione
giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del  corso
comunica tale motivata  circostanza,  tramite  l'applicativo  di  cui
all'art.  13  senza  indugio  e,  comunque,  entro  quindici   minuti
dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette. 
  5. Le lezioni teoriche  dei  corsi  di  formazione  periodica  sono
svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2,  o  sue
eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 3 e  4,
presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di  nulla  osta  o  di
autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5,  6  e  7.  Si
svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle  ore  8,00
alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle  ore  8,00  alle  ore
15,00; hanno durata  giornaliera  non  inferiore  a  due  ore  e  non
superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due  o
tre ore. 
  6.  La  rilevazione  della  presenza  alle  lezioni  del  corso  di
formazione periodica  e'  effettuata  attraverso  il  dispositivo  di
rilevazione  biometrica  di  cui  all'art.  4,  comma   4,   connesso
all'applicativo di cui all'art.  13,  che  registra  la  presenza  in
entrata e in uscita di ciascun allievo, per ogni lezione o blocco  di
lezione. L'attivita' di rilevazione della presenza e' svolta sotto la
supervisione del responsabile del corso o del docente. 
  7. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche e' registrata
automaticamente  dall'applicativo  dopo  quindici  minuti  decorrenti
dall'inizio della prima ora di lezione e  successivo  blocco  di  ore
della medesima lezione. Trascorso tale termine, non e' piu' possibile
registrare la presenza degli  allievi  pervenuti  in  ritardo,  salvo
quanto stabilito dal comma 8. 
  8. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo  di  cui  all'art.
13, il responsabile del corso comunica  senza  indugio,  entro  venti
minuti dal verificarsi dell'evento,  il  malfunzionamento  attraverso
posta  elettronica  certificata  all'ufficio  motorizzazione   civile
competente   per   territorio.   Tale   comunicazione   contiene   la
documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali
attivita' formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e
assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non  inferiore  a
due e non superiore a tre. A tal fine, e' utilizzato apposito  modulo
dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le
firme dei partecipanti, del responsabile  del  corso  o  del  docente
delegato, secondo le tempistiche di rilevazione  di  cui  ai  periodi
precedenti.  In  seguito,  verificata  e  certificata  la  causa  del
malfunzionamento  attribuibile  all'applicativo  e  ripristinate   le
funzionalita' ordinarie dello stesso, il  responsabile  del  corso  o
docente delegato registra sull'applicativo stesso le attivita' svolte
e  documentate  attraverso  la  comunicazione   inviata   via   posta
elettronica certificata. 
  9.  In  caso  di  malfunzionamento  dipendente  da  cause   esterne
all'applicativo, quali  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non
esaustivo,  malfunzionamento  della  rete   elettrica,   assenza   di
collegamento      internet,      indisponibilita'      dell'hardware,
malfunzionamento  del  dispositivo  di  rilevazione  biometrica,   la
procedura di emergenza di cui al comma 8 non puo' essere utilizzata e
le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il
docente o il  responsabile  del  corso  provvedono  a  comunicare  la
conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di  cui
al comma 3. 
  10. Non e' possibile iscrivere allievi  dopo  l'inizio  del  corso.
Ogni corso  puo'  essere  frequentato,  al  massimo  da  trentacinque
partecipanti.