Art. 19 
 
                Attestato di fine corso di formazione 
              periodica e rinnovo della qualificazione 
 
  1. Al termine  del  corso  di  formazione  periodica,  integrale  o
frazionato, l'applicativo di cui all'art.  13,  previa  verifica  dei
requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e  rilascia
il relativo attestato di fine corso di formazione periodica,  il  cui
modello e' disciplinato con il decreto di cui al predetto art. 13. 
  2. La carta di qualificazione del conducente e'  rinnovata  per  un
periodo di cinque anni decorrente: 
    a) dal giorno successivo alla data di scadenza  dell'abilitazione
posseduta;  in  tal  caso,  il  rinnovo  opera  senza  soluzione   di
continuita', se l'attestato di fine  corso  di  formazione  periodica
reca data antecedente alla scadenza; 
    b) dalla data di fine corso di  formazione  periodica  integrale,
riportata sull'attestato, se tale data  e'  successiva  a  quella  di
scadenza dell'abilitazione posseduta. In  tal  caso,  dalla  data  di
scadenza della carta di qualificazione posseduta e fino alla data  di
rilascio di una carta di qualificazione rinnovata nella validita', e'
vietato l'esercizio dell'attivita' di guida su veicoli per  la  quale
e' richiesta la qualificazione scaduta. 
  3. Qualora la carta di qualificazione del conducente sia scaduta da
piu' di tre anni, ai fini del suo rinnovo  e'  necessario  sostenere,
con esito positivo, un esame di revisione della  qualificazione  CQC,
conforme nei contenuti e nelle modalita' a quello di cui all'art. 14,
comma 1. Dalla data di scadenza  della  validita'  e  fino  all'esito
favorevole   dell'esame   di   revisione   e'   vietato   l'esercizio
dell'attivita' di guida su veicoli  per  la  quale  e'  richiesta  la
qualificazione scaduta.