Art. 19 Attestato di fine corso di formazione periodica e rinnovo della qualificazione 1. Al termine del corso di formazione periodica, integrale o frazionato, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia il relativo attestato di fine corso di formazione periodica, il cui modello e' disciplinato con il decreto di cui al predetto art. 13. 2. La carta di qualificazione del conducente e' rinnovata per un periodo di cinque anni decorrente: a) dal giorno successivo alla data di scadenza dell'abilitazione posseduta; in tal caso, il rinnovo opera senza soluzione di continuita', se l'attestato di fine corso di formazione periodica reca data antecedente alla scadenza; b) dalla data di fine corso di formazione periodica integrale, riportata sull'attestato, se tale data e' successiva a quella di scadenza dell'abilitazione posseduta. In tal caso, dalla data di scadenza della carta di qualificazione posseduta e fino alla data di rilascio di una carta di qualificazione rinnovata nella validita', e' vietato l'esercizio dell'attivita' di guida su veicoli per la quale e' richiesta la qualificazione scaduta. 3. Qualora la carta di qualificazione del conducente sia scaduta da piu' di tre anni, ai fini del suo rinnovo e' necessario sostenere, con esito positivo, un esame di revisione della qualificazione CQC, conforme nei contenuti e nelle modalita' a quello di cui all'art. 14, comma 1. Dalla data di scadenza della validita' e fino all'esito favorevole dell'esame di revisione e' vietato l'esercizio dell'attivita' di guida su veicoli per la quale e' richiesta la qualificazione scaduta.