Art. 2 Requisiti soggettivi per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica 1. Sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'art. 1, possono essere svolti da: a) autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida, eventualmente anche attraverso l'adesione ad un consorzio; b) centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE; c) enti di formazione funzionalmente collegati ad: 1) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci, membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori; 2) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; 3) federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2. 2. Gli enti di formazione di cui al comma 1, lettera c), devono aver maturato, anche indirettamente all'interno delle predette associazioni di cui al medesimo comma 1, lettera c), punti 1), 2) e 3), almeno tre anni nel settore della formazione in materia di autotrasporto. 3. Possono svolgere corsi di sola formazione periodica le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a ottanta unita'.