Art. 2 
 
           Requisiti soggettivi per l'erogazione dei corsi 
        di qualificazione iniziale e di formazione periodica 
 
  1. Sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto,  i  corsi
di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui  all'art.
1, possono essere svolti da: 
    a) autoscuole che svolgono corsi di teoria  e  di  guida  per  il
conseguimento  di  tutte  le   categorie   di   patenti   di   guida,
eventualmente anche attraverso l'adesione ad un consorzio; 
    b) centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di
autoscuole,  che  svolgono  corsi  di  teoria  e  di  guida  per   il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C,  CE,
D1, D1E, D, DE; 
    c) enti di formazione funzionalmente collegati ad: 
      1)  associazioni  di  categoria  dell'autotrasporto  di  merci,
membri   del   Comitato   centrale   per   l'albo   nazionale   degli
autotrasportatori; 
      2) associazioni di  categoria  dell'autotrasporto  di  persone,
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; 
      3)   federazioni,   confederazioni,    nonche'    articolazioni
territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2. 
  2. Gli enti di formazione di cui al comma  1,  lettera  c),  devono
aver  maturato,  anche  indirettamente  all'interno  delle   predette
associazioni di cui al medesimo comma 1, lettera c), punti 1),  2)  e
3), almeno tre anni  nel  settore  della  formazione  in  materia  di
autotrasporto. 
  3. Possono svolgere corsi di sola formazione periodica  le  aziende
esercenti  servizi  automobilistici  per  il  trasporto  pubblico  di
persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un  numero
di addetti alla guida non inferiore a ottanta unita'.