Art. 20 Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica frequentati da conducenti titolari di patente di guida non italiana 1. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono ammessi a frequentare in Italia: a) corsi di qualificazione iniziale, qualora sul territorio nazionale abbiano residenza normale ai sensi dell'art. 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) corsi di formazione periodica, qualora ricorra la condizione di cui alla lettera a) o svolgano l'attivita' professionale di trasporto di persone o cose alle dipendenze di un'impresa avente sede in Italia. 2. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validita', corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.