Art. 21 Attivita' di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria 1. Gli uffici della motorizzazione e le direzioni generali territoriali esercitano attivita' di vigilanza sul permanere dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e sull'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'erogazione dei corsi di qualificazione inziale e di formazione periodica. 2. Per l'attivita' di vigilanza di cui al comma 1, gli uffici della motorizzazione, e gli organi di polizia su richiesta di questi ultimi effettuano visite ispettive. In occasione di ogni visita ispettiva e' redatto un verbale. 3. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 puo' essere espletata anche operando controlli documentali, sia nel corso di visite ispettive che fuori da tale ambito, sui registri di iscrizione e di frequenza, nonche' su tutta la documentazione o sulle comunicazioni prescritte dal presente decreto, durante l'erogazione del corso a cui gli stessi si riferiscono o successivamente, comunque entro un termine di cinque anni dalla conclusione del corso stesso. 4. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza, espletata con le visite ispettive di cui al comma 2, o con i controlli documentali di cui al comma 3, sia accertato che e' venuto meno uno o piu' dei requisiti necessari per ottenere il nulla osta, nel caso delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero l'autorizzazione, nel caso degli enti di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) o delle aziende di cui all'articolo, 3, comma 2, l'ufficio motorizzazione civile competente per territorio invia documentata relazione alla relativa Direzione generale territoriale che emana, entro dieci giorni lavorativi, un atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarita' accertate, che deve avvenire, al massimo, entro trenta giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione generale territoriale adotta un provvedimento di sospensione, a seconda dei casi del nulla osta o dell'autorizzazione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata l'eliminazione delle irregolarita'. 5. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3, anche espletati in occasione di visite ispettive, relativi a corsi per i quali ancora non siano stati emessi i relativi attestati di fine corso, siano riscontrate irregolarita' nei corsi stessi, queste sono contestate dall'ufficio vigilante al soggetto erogatore del corso entro dieci giorni lavorativi, assegnando un ulteriore termine di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni. l'ufficio motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia il verbale della visita ispettiva, una documentata relazione sull'ispezione e sugli eventuali controlli documentali svolti in occasione della stessa, da cui emergono le irregolarita' riscontrate, alla relativa Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del caso, adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi. 6. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3 relativi a corsi per i quali siano gia' stati emessi i relativi attestati di fine corso siano riscontrate irregolarita' nei corsi stessi, queste sono contestate, entro due mesi dalla data del riscontro e comunque non oltre il termine quinquennale di cui allo stesso comma 3, al soggetto erogatore del corso, assegnando un termine di un mese per eventuali controdeduzioni. l'ufficio motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia una documentata relazione sui controlli documentali svolti da cui emergano le irregolarita' riscontrate alla relativa Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del caso adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi. 7. Qualora un soggetto erogatore dei corsi sia stato destinatario, per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6, la Direzione generale territoriale competente per territorio adotta il provvedimento di revoca del nulla osta o dell'autorizzazione. In tal caso, non e' possibile presentare nuova istanza di nulla osta o di autorizzazione prima che siano trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca del precedente nulla osta o della precedente autorizzazione. 8. Nel caso siano riscontrate irregolarita' in un corso di qualificazione iniziale autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, ne rispondono distintamente e non in forma solidale, l'ente che eroga le lezioni relative alla parte teorica del programma, ovvero l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolge le lezioni relative alla parte pratica, a seconda che le irregolarita' siano relative all'espletamento dell'una o dell'altra parte del corso. 9. Qualora, all'esito dell'attivita' di cui al comma 1, sia stata accertata anche la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio motorizzazione civile ne dispone, a seconda dei casi, la cancellazione dal registro di iscrizione, il diniego al conseguimento del certificato di fine corso di cui agli articoli 12 e 18, la revoca del CAP di cui all'art. 14, comma 7, lettera b) o della carta di qualificazione del conducente conseguita o rinnovata.