Art. 21 
 
      Attivita' di vigilanza, ispezioni, controlli documentali 
                     e disciplina sanzionatoria 
 
  1.  Gli  uffici  della  motorizzazione  e  le  direzioni   generali
territoriali esercitano attivita'  di  vigilanza  sul  permanere  dei
requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4  e  sull'osservanza  delle
disposizioni   che   disciplinano   l'erogazione   dei    corsi    di
qualificazione inziale e di formazione periodica. 
  2. Per l'attivita' di vigilanza di cui al comma 1, gli uffici della
motorizzazione, e gli organi di polizia su richiesta di questi ultimi
effettuano visite ispettive. In occasione di ogni visita ispettiva e'
redatto un verbale. 
  3. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 puo' essere espletata
anche  operando  controlli  documentali,  sia  nel  corso  di  visite
ispettive che fuori da tale ambito, sui registri di iscrizione  e  di
frequenza, nonche' su tutta la documentazione o  sulle  comunicazioni
prescritte dal presente decreto, durante l'erogazione del corso a cui
gli stessi  si  riferiscono  o  successivamente,  comunque  entro  un
termine di cinque anni dalla conclusione del corso stesso. 
  4. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza, espletata con  le
visite ispettive di cui al comma 2, o con i controlli documentali  di
cui al comma 3, sia accertato che e'  venuto  meno  uno  o  piu'  dei
requisiti necessari per  ottenere  il  nulla  osta,  nel  caso  delle
autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica di cui all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), ovvero l'autorizzazione, nel caso  degli
enti di formazione di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c)  o  delle
aziende di cui all'articolo, 3,  comma  2,  l'ufficio  motorizzazione
civile competente per territorio  invia  documentata  relazione  alla
relativa Direzione  generale  territoriale  che  emana,  entro  dieci
giorni lavorativi,  un  atto  di  diffida  per  l'eliminazione  delle
irregolarita' accertate, che deve avvenire, al massimo, entro  trenta
giorni.  Nel  caso  di  inottemperanza  alla  diffida,  la  Direzione
generale territoriale  adotta  un  provvedimento  di  sospensione,  a
seconda dei casi del nulla osta o dell'autorizzazione, per un periodo
da un mese a tre mesi, e comunque fino a  che  sia  stata  dimostrata
l'eliminazione delle irregolarita'. 
  5. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al  comma  3,
anche espletati in occasione di visite ispettive,  relativi  a  corsi
per i quali ancora non siano stati emessi  i  relativi  attestati  di
fine corso, siano riscontrate irregolarita' nei corsi stessi,  queste
sono contestate dall'ufficio  vigilante  al  soggetto  erogatore  del
corso entro dieci giorni lavorativi, assegnando un ulteriore  termine
di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni.
l'ufficio motorizzazione civile, nel  caso  in  cui  non  accolga  le
argomentazioni contenute  nelle  controdeduzioni,  invia  il  verbale
della visita ispettiva, una documentata  relazione  sull'ispezione  e
sugli eventuali  controlli  documentali  svolti  in  occasione  della
stessa, da cui emergono le irregolarita' riscontrate,  alla  relativa
Direzione generale territoriale che, valutati  i  documenti,  se  del
caso, adotta un provvedimento di sospensione del nulla  osta  per  un
periodo da quindici giorni a tre mesi. 
  6. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui  al  comma  3
relativi a corsi per i quali  siano  gia'  stati  emessi  i  relativi
attestati di fine corso siano  riscontrate  irregolarita'  nei  corsi
stessi, queste  sono  contestate,  entro  due  mesi  dalla  data  del
riscontro e comunque non oltre il termine quinquennale  di  cui  allo
stesso comma 3,  al  soggetto  erogatore  del  corso,  assegnando  un
termine  di  un  mese  per   eventuali   controdeduzioni.   l'ufficio
motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le  argomentazioni
contenute nelle controdeduzioni, invia una documentata relazione  sui
controlli  documentali  svolti  da  cui  emergano  le   irregolarita'
riscontrate  alla  relativa  Direzione  generale  territoriale   che,
valutati  i  documenti,  se  del  caso  adotta  un  provvedimento  di
sospensione del nulla osta per un periodo da quindici  giorni  a  tre
mesi. 
  7. Qualora un soggetto erogatore dei corsi sia stato  destinatario,
per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui  ai  commi
4,  5  e  6,  la  Direzione  generale  territoriale  competente   per
territorio adotta  il  provvedimento  di  revoca  del  nulla  osta  o
dell'autorizzazione. In tal caso, non e' possibile  presentare  nuova
istanza di nulla osta o di autorizzazione prima che  siano  trascorsi
dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca del  precedente
nulla osta o della precedente autorizzazione. 
  8.  Nel  caso  siano  riscontrate  irregolarita'  in  un  corso  di
qualificazione iniziale autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, ne
rispondono distintamente e non in forma solidale, l'ente che eroga le
lezioni  relative  alla   parte   teorica   del   programma,   ovvero
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolge  le
lezioni relative alla parte pratica, a seconda che  le  irregolarita'
siano relative  all'espletamento  dell'una  o  dell'altra  parte  del
corso. 
  9. Qualora, all'esito dell'attivita' di cui al comma 1,  sia  stata
accertata   anche   la   responsabilita'   dell'allievo,    l'ufficio
motorizzazione  civile  ne  dispone,   a   seconda   dei   casi,   la
cancellazione dal registro di iscrizione, il diniego al conseguimento
del certificato di fine corso di cui agli articoli 12 e 18, la revoca
del CAP di cui all'art. 14, comma 7, lettera  b)  o  della  carta  di
qualificazione del conducente conseguita o rinnovata.