Art. 22 
 
         Profili relativi alla protezione dei dati personali 
 
  1. Il trattamento dei dati biometrici e' necessario per  motivi  di
interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2,  lettera  g),  del
regolamento  UE  679/2016  e  risponde  all'esigenza   di   garantire
un'adeguata  formazione  ai  fruitori  dei  corsi  e   di   prevenire
comportamenti scorretti o comunque elusivi  della  normativa  di  cui
alla direttiva 2003/59/CE, come recepita  nell'ordinamento  nazionale
dal decreto legislativo n. 286 del  2005,  la  cui  finalita'  e'  di
assicurare l'incolumita' e la sicurezza pubblica  e  di  tutelare  la
vita e la salute delle persone. 
  2. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.  4,  comma
1,  n.  7,  del  regolamento  UE  679/2016,  e'  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali
istituito dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 675, sono  determinate
le modalita' di trattamento dei dati da parte  dei  responsabili  del
trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 8, del regolamento  UE
679/2016, previa definizione di contratto o altro  atto  giuridico  a
norma del diritto dell'Unione o degli Stati  membri,  che  vincoli  i
responsabili del trattamento al titolare del trattamento e che regoli
la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura  e  la
finalita' del trattamento, il tipo di dati personali e  le  categorie
di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento
ai sensi dell'art. 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento UE 679/2016. 
  4. Il decreto di cui al comma 3  dispone  specificamente,  oltre  a
quanto previsto dal comma 3, che: 
    a)  il  trattamento  dei  dati  e'  curato  solo   da   personale
autorizzato al  trattamento  dei  dati  personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile; 
    b) i dati biometrici rilevati sono immediatamente  convertiti  in
un codice numerico cifrato, attraverso un procedimento di criptazione
unidirezionale e irreversibili, conservati in database  che  supporti
la cifratura a livello di colonna; 
    c) le modalita' di conservazione dei codici conservazione di  cui
alla lettera b) da parte del titolare  del  trattamento  nonche'  dei
dati relativi agli accessi da parte degli interessati,  quali  luogo,
data, ora, giorno di ciascun accesso, e dei dati identificativi degli
utenti sono conservati separatamente dai relativi dati biometrici; 
    d) le finalita' di legge per le quali sono trattati i dati  ed  i
contenuti, fermo restando che i dati non  sono  utilizzati  in  altre
operazioni di trattamento incompatibili con le predette finalita'; 
    e) le misure volte a garantire l'esercizio dei diritti  da  parte
degli interessati. 
  5. I dati oggetto di trattamento sono conservati per il periodo  di
tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono
stati raccolti e trattati.  I  campioni  biometrici  impiegati  nella
realizzazione del modello biometrico sono trattati  solo  durante  le
fasi di registrazione  e  di  acquisizione  necessarie  al  confronto
biometrico e non sono memorizzati se non per  il  tempo  strettamente
necessario alla generazione del modello. 
  6. I dati oggetto  di  trattamento  sono  custoditi  e  controllati
utilizzando i mezzi tecnici attualmente a  disposizione  nel  settore
informatico, in modo da ridurre al  minimo,  mediante  l'adozione  di
idonee  e  preventive  misure  di  sicurezza,  i  rischi  di   furto,
sostituzione, distruzione o  perdita,  anche  accidentale,  dei  dati
stessi, nonche' di accesso  non  autorizzato  o  di  trattamento  non
consentito o non conforme alle finalita' della raccolta, ai sensi  di
quanto prescritto dall'art. 32 del regolamento UE 679/2016. 
  7. Preliminarmente all'inizio del trattamento  e'  sottoposta  agli
interessati un'idonea informativa avente le modalita' e il  contenuto
di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento UE 679/2016.