Art. 23 
 
               Applicabilita' e disciplina transitoria 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dalla data del 15 ottobre 2021, fatta eccezione per  le  disposizioni
di cui alle lettere da a) ad i) del presente comma, per le  quali  si
applicano i commi da 2 a 7: 
    a) art. 9, comma 11, art. 10, comma 11, art. 16, comma 4 ed  art.
17, comma 4, quanto alla possibilita' di erogare parte delle  lezioni
relative  al  programma  di  qualificazione  iniziale,  ordinaria   o
accelerata, e di formazione periodica con strumenti TIC; 
    b) art. 12, commi da 1 a 5, quanto alle comunicazioni relative ai
corsi di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 1 a  4,  quanto
alle comunicazioni relative ai corsi di formazione periodica; 
    c) art. 4, comma 4, lettera b), quanto al requisito oggettivo  di
uno strumento  dedicato  alla  rilevazione  delle  presenze  su  base
biometrica e comma 5 quanto al materiale didattico; 
    d) art. 12, commi 7, 8, 9, 10 e 12, primo  periodo,  quanto  alla
rilevazione delle presenze e delle  assenze  nelle  lezioni  relative
alla parte di programma teorico o pratico non fuori sede,  nei  corsi
di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 6 a 10,  quanto  alla
rilevazione delle presenze e delle assenze nei  corsi  di  formazione
periodica; 
    e) art. 12, comma  13,  quarto  e  quinto  periodo,  quanto  alla
registrazione delle presenze e delle assenze nelle  lezioni  relative
alla parte pratica fuori sede dei corsi di qualificazione iniziale; 
    f) art. 12, comma 6, ultimo periodo, ed art. 18, comma 5,  ultimo
periodo, quanto a giorni e fasce  orarie  nelle  quali  e'  possibile
svolgere  rispettivamente  le   lezioni   teoriche   dei   corsi   di
qualificazione  iniziale  e  le  lezioni  dei  corsi  di   formazione
periodica; 
    g) art. 12, comma 14, ed art. 19, comma 1, quanto alle  modalita'
di rilascio rispettivamente dell'attestato di frequenza del corso  di
qualificazione iniziale e di formazione periodica; 
    h) art. 13, comma 2,  lettera  e),  quanto  alla  gestione  delle
informazioni relative ai moduli di lezione completati  nei  corsi  di
formazione periodica frazionati di cui all'art. 17; 
    i) art. 15, comma 3, lettera b) ed art. 17, quanto  ai  corsi  di
formazione periodica frazionato. 
  2. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera a), relative  alla
disciplina della possibilita' di erogare parte delle lezioni relative
al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, e di
formazione periodica con strumenti  TIC,  si  applicano  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore  del  decreto  dirigenziale  previsto
dall'art. 9, comma  11,  per  la  definizione  delle  caratteristiche
tecniche e degli standard di qualita' necessari a garantire  che  gli
strumenti TIC ivi previsti garantiscano elevata qualita' ed efficacia
della formazione. 
  3. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera b), concernenti la
disciplina delle comunicazioni relative ai  corsi  di  qualificazione
iniziale e di formazione periodica, si applicano  a  decorrere  dalla
data indicata con il decreto dirigenziale di cui all'art.  13,  comma
3, in relazione all'operativita' delle sezioni dedicate  ai  registri
di iscrizione e di frequenza ed alle comunicazioni, di cui  al  comma
2, lettere a) e b) del medesimo art. 13. 
  4. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettere c), d), e) f), g),
h) ed i), in materia di dispositivo di rilevazione delle presenze  su
base biometrica e conseguente sistema di rilevazione delle presenze e
delle assenze in tutte le fasi di un corso di qualificazione iniziale
o di formazione periodica, giorni ed orari delle lezioni teoriche dei
corsi di  qualificazione  iniziale  e  delle  lezioni  dei  corsi  di
formazione periodica e rilascio  degli  attestati  di  frequenza  dei
predetti corsi, nonche' in materia di corsi di  formazione  periodica
frazionati, si applicano a decorrere dalla data indicata nel  decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di
cui all'art. 22, comma 3. 
  5. Le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  lettera  c),  quanto  al
materiale didattico, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  6. Fino alla data di entrata  in  vigore  di  uno  o  piu'  decreti
dirigenziali di cui all'art. 13, comma 3: 
    a) per i registri di iscrizione e di presenza di cui all'art. 12,
comma 1, quanto ai corsi di  qualificazione  iniziale,  ed  art.  18,
comma 1, quanto  ai  corsi  di  formazione  periodica,  si  applicano
rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4  e  comma
5, primo e quinto periodo, e relativi allegati 6 e 7, ed all'art. 13,
commi 7, primo periodo, e 8,  e  relativi  allegati  10  ed  11,  del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   20
settembre  2013,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  corsi   di
qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento
della  carta  di  qualificazione  del  conducente,   delle   relative
procedure d'esame e di soggetti  erogatori  dei  corsi»,  di  seguito
decreto ministeriale 20 settembre 2013; 
    b) per le comunicazioni di cui all'art. 12, commi 2, 3,  4  e  5,
quanto ai corsi di qualificazione iniziale  ordinaria,  ed  art.  18,
commi 2, 3 e 4, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 7,
primo e secondo periodo  e  13,  comma  5,  del  citato  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre  2013.  Le
comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 6 e 11, lettera a) e 18,
comma 5, sono conseguentemente da rendersi nelle forme  di  cui  alle
predette disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 20 settembre 2013; 
    c) per la rilevazione delle presenze e delle assenze, di cui all'
art. 12, commi 7, 8, 9, 10, 12, primo periodo,  quanto  ai  corsi  di
qualificazione iniziale, ed art. 18, commi 6, 7, 8  e  9,  quanto  ai
corsi  di  formazione  periodica,  si  applicano  rispettivamente  le
disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, dal primo al quinto periodo
e all'art. 13, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 20 settembre 2013; 
    d) per la registrazione  delle  assenze  nelle  lezioni  pratiche
fuori sede, di cui all'art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, si
applicano le seguenti disposizioni:  dal  termine  delle  lezioni  di
guida giornaliere o delle esercitazioni  pratiche  giornaliere  fuori
sede, e fino al giorno  successivo  a  quello  di  svolgimento  delle
stesse entro l'orario d'inizio di  eventuali  ulteriori  lezioni,  il
docente riporta  le  ricevute  del  libretto  di  attestazione  delle
lezioni di guida e  delle  esercitazioni  pratiche  collettive  fuori
sede, conforme all'allegato 1 del presente decreto,  come  compilate,
nella sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
all'espletamento del corso di che trattasi. Il docente stesso, ovvero
il responsabile del corso, annota sul registro  delle  frequenze,  di
cui all'art. 10, comma 5  e  relativo  allegato  7  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  20  settembre  2013,
nella sezione relativa alla parte pratica del corso, i  numeri  delle
pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle
esercitazioni pratiche collettive  fuori  sede,  corrispondenti  alle
lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi fuori
sede. Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni  di  guida  e
delle  esercitazioni  pratiche  collettive  fuori  sede,  con  pagine
numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente  ufficio
motorizzazione civile prima del  loro  utilizzo  e  sono  conservati,
unitamente a tutte le ricevute, per almeno cinque anni; 
    e) per il rilascio dell'attestato di fine corso di qualificazione
iniziale  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  14,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, primo periodo, del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre  2013,
e relativo  allegato  8.  Qualora  l'ente  di  formazione  sia  stato
autorizzato all'erogazione della sola parte  teorica  del  corso,  ai
sensi dell'art. 6,  comma  2,  l'attestato  e'  rilasciato  dall'ente
medesimo; 
    f) per il rilascio dell'attestato di  fine  corso  di  formazione
periodica di cui all'art. 19,  comma  1,  gli  enti  che  erogano  il
relativo corso rilasciano l'attestato conforme  all'allegato  12  del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   20
settembre 2013; 
    g) per il rilascio del nulla osta  di  cui  all'art.  5  e  delle
autorizzazioni  di  cui  agli  articoli   6   e   7,   si   applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 1, 2, 3
e 4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. 
  7. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  di  cui  all'art.
22, comma 3, per la disciplina dei  giorni  e  delle  relative  fasce
orarie nei quali e' possibile erogare le lezioni teoriche di un corso
di qualificazione iniziale e le lezioni di  un  corso  di  formazione
periodica, di  cui  rispettivamente  all'art.  12,  comma  6,  ultimo
periodo, e comma 12, primo periodo,  ed  art.  18,  comma  5,  ultimo
periodo, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art.
10, comma 2, terzo e quarto periodo, ed all'art. 13, comma  6,  terzo
periodo,  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti 20 settembre 2013. 
  8. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  corsi  di
qualificazione iniziale e di formazione  periodica  per  i  quali  la
comunicazione di avvio del corso e' presentata a decorrere dalla data
di cui al comma 1. 
  9. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 20  settembre  2013,  sono  sostituite  da  quelle  del
presente decreto dalla data di cui al comma 1, ad eccezione di quelle
di cui al comma 6, lettere da  a)  a  g),  e  comma  7,  che  restano
applicabili fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 2, 3 e 4. Fino alla data di cui al comma  5,  restano  altresi'
applicabili le disposizioni di cui  all'art.  5,  commi  3  e  4  del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   20
settembre 2013, relative al materiale didattico.