Art. 23 Applicabilita' e disciplina transitoria 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021, fatta eccezione per le disposizioni di cui alle lettere da a) ad i) del presente comma, per le quali si applicano i commi da 2 a 7: a) art. 9, comma 11, art. 10, comma 11, art. 16, comma 4 ed art. 17, comma 4, quanto alla possibilita' di erogare parte delle lezioni relative al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, e di formazione periodica con strumenti TIC; b) art. 12, commi da 1 a 5, quanto alle comunicazioni relative ai corsi di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 1 a 4, quanto alle comunicazioni relative ai corsi di formazione periodica; c) art. 4, comma 4, lettera b), quanto al requisito oggettivo di uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base biometrica e comma 5 quanto al materiale didattico; d) art. 12, commi 7, 8, 9, 10 e 12, primo periodo, quanto alla rilevazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative alla parte di programma teorico o pratico non fuori sede, nei corsi di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 6 a 10, quanto alla rilevazione delle presenze e delle assenze nei corsi di formazione periodica; e) art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, quanto alla registrazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative alla parte pratica fuori sede dei corsi di qualificazione iniziale; f) art. 12, comma 6, ultimo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo periodo, quanto a giorni e fasce orarie nelle quali e' possibile svolgere rispettivamente le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale e le lezioni dei corsi di formazione periodica; g) art. 12, comma 14, ed art. 19, comma 1, quanto alle modalita' di rilascio rispettivamente dell'attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale e di formazione periodica; h) art. 13, comma 2, lettera e), quanto alla gestione delle informazioni relative ai moduli di lezione completati nei corsi di formazione periodica frazionati di cui all'art. 17; i) art. 15, comma 3, lettera b) ed art. 17, quanto ai corsi di formazione periodica frazionato. 2. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera a), relative alla disciplina della possibilita' di erogare parte delle lezioni relative al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, e di formazione periodica con strumenti TIC, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale previsto dall'art. 9, comma 11, per la definizione delle caratteristiche tecniche e degli standard di qualita' necessari a garantire che gli strumenti TIC ivi previsti garantiscano elevata qualita' ed efficacia della formazione. 3. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera b), concernenti la disciplina delle comunicazioni relative ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, si applicano a decorrere dalla data indicata con il decreto dirigenziale di cui all'art. 13, comma 3, in relazione all'operativita' delle sezioni dedicate ai registri di iscrizione e di frequenza ed alle comunicazioni, di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo art. 13. 4. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettere c), d), e) f), g), h) ed i), in materia di dispositivo di rilevazione delle presenze su base biometrica e conseguente sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze in tutte le fasi di un corso di qualificazione iniziale o di formazione periodica, giorni ed orari delle lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale e delle lezioni dei corsi di formazione periodica e rilascio degli attestati di frequenza dei predetti corsi, nonche' in materia di corsi di formazione periodica frazionati, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui all'art. 22, comma 3. 5. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c), quanto al materiale didattico, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. 6. Fino alla data di entrata in vigore di uno o piu' decreti dirigenziali di cui all'art. 13, comma 3: a) per i registri di iscrizione e di presenza di cui all'art. 12, comma 1, quanto ai corsi di qualificazione iniziale, ed art. 18, comma 1, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 e comma 5, primo e quinto periodo, e relativi allegati 6 e 7, ed all'art. 13, commi 7, primo periodo, e 8, e relativi allegati 10 ed 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», di seguito decreto ministeriale 20 settembre 2013; b) per le comunicazioni di cui all'art. 12, commi 2, 3, 4 e 5, quanto ai corsi di qualificazione iniziale ordinaria, ed art. 18, commi 2, 3 e 4, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 7, primo e secondo periodo e 13, comma 5, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. Le comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 6 e 11, lettera a) e 18, comma 5, sono conseguentemente da rendersi nelle forme di cui alle predette disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013; c) per la rilevazione delle presenze e delle assenze, di cui all' art. 12, commi 7, 8, 9, 10, 12, primo periodo, quanto ai corsi di qualificazione iniziale, ed art. 18, commi 6, 7, 8 e 9, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, dal primo al quinto periodo e all'art. 13, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013; d) per la registrazione delle assenze nelle lezioni pratiche fuori sede, di cui all'art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, si applicano le seguenti disposizioni: dal termine delle lezioni di guida giornaliere o delle esercitazioni pratiche giornaliere fuori sede, e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse entro l'orario d'inizio di eventuali ulteriori lezioni, il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, conforme all'allegato 1 del presente decreto, come compilate, nella sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'espletamento del corso di che trattasi. Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenze, di cui all'art. 10, comma 5 e relativo allegato 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, nella sezione relativa alla parte pratica del corso, i numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi fuori sede. Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente ufficio motorizzazione civile prima del loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno cinque anni; e) per il rilascio dell'attestato di fine corso di qualificazione iniziale ai sensi dell'art. 12, comma 14, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, e relativo allegato 8. Qualora l'ente di formazione sia stato autorizzato all'erogazione della sola parte teorica del corso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l'attestato e' rilasciato dall'ente medesimo; f) per il rilascio dell'attestato di fine corso di formazione periodica di cui all'art. 19, comma 1, gli enti che erogano il relativo corso rilasciano l'attestato conforme all'allegato 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013; g) per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 5 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. 7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di cui all'art. 22, comma 3, per la disciplina dei giorni e delle relative fasce orarie nei quali e' possibile erogare le lezioni teoriche di un corso di qualificazione iniziale e le lezioni di un corso di formazione periodica, di cui rispettivamente all'art. 12, comma 6, ultimo periodo, e comma 12, primo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo periodo, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, terzo e quarto periodo, ed all'art. 13, comma 6, terzo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. 8. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per i quali la comunicazione di avvio del corso e' presentata a decorrere dalla data di cui al comma 1. 9. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, sono sostituite da quelle del presente decreto dalla data di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui al comma 6, lettere da a) a g), e comma 7, che restano applicabili fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino alla data di cui al comma 5, restano altresi' applicabili le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, relative al materiale didattico.