Art. 3 Requisito oggettivo del corpo docenti 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' requisito oggettivo per il conseguimento del nulla osta di cui all'art. 5 o dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7, per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, che il soggetto erogatore degli stessi si avvalga di un corpo docenti composto dalle seguenti figure professionali: a) insegnante di teoria munito di abilitazione in corso di validita'; b) istruttore di guida, in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in corso di validita'; c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico iscritto all'ordine professionale che abbia svolto, per almeno due anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto. In alternativa al docente medico, ma limitatamente ai soli argomenti del programma di cui all'allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n. 286 del 2005, la docenza potra' essere affidata ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico; d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e che abbia maturato almeno due anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto o che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale: 1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di merci; 2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale, che abbiano svolto, per almeno due anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di autotrasporto. 3. Gli enti di formazione autorizzati ad erogare solo la parte teorica del corso di qualificazione iniziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, o i soli corsi per la formazione periodica, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, nonche' le aziende di trasporto pubblico locale autorizzate ai sensi dell'art. 7 non hanno l'obbligo di avvalersi dell'istruttore di guida.