Art. 3 
 
                Requisito oggettivo del corpo docenti 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' requisito  oggettivo
per  il  conseguimento  del  nulla  osta  di   cui   all'art.   5   o
dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7, per l'erogazione  dei
corsi di qualificazione iniziale e di formazione  periodica,  che  il
soggetto erogatore degli  stessi  si  avvalga  di  un  corpo  docenti
composto dalle seguenti figure professionali: 
    a) insegnante di  teoria  munito  di  abilitazione  in  corso  di
validita'; 
    b)  istruttore  di  guida,  in  possesso  di  patente  di   guida
comprendente almeno le categorie CE e D, munito  di  abilitazione  in
corso di validita'; 
    c) medico  specialista  in  medicina  sociale,  medicina  legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero  medico
iscritto all'ordine professionale che abbia svolto,  per  almeno  due
anni,  attivita'  di  docenza  nell'ambito  di  corsi  di  formazione
connessi all'attivita' di autotrasporto. In  alternativa  al  docente
medico, ma limitatamente ai  soli  argomenti  del  programma  di  cui
all'allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n.  286
del 2005, la docenza potra' essere  affidata  ad  uno  psicologo  che
abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master  in
psicologia del traffico; 
    d) esperto in materia di organizzazione  aziendale,  in  possesso
almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito
di un corso di studi quinquennale e che  abbia  maturato  almeno  due
anni di  esperienza  in  un'impresa  di  autotrasporto  o  che  abbia
pubblicato testi  specifici  sull'attivita'  giuridica-amministrativa
dell'autotrasporto. Sono  equiparati  all'esperto  di  organizzazione
aziendale: 
      1) insegnanti  di  teoria  di  cui  al  punto  a)  che  abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso  alla  professione,
sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di  persone
che di merci; 
      2) soggetti, in possesso almeno di  diploma  di  istruzione  di
secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale,
che abbiano  svolto,  per  almeno  due  anni,  attivita'  di  docenza
nell'ambito  di  corsi  di  formazione  connessi   all'attivita'   di
autotrasporto. 
  3. Gli enti di formazione autorizzati  ad  erogare  solo  la  parte
teorica del corso di qualificazione iniziale, ai sensi  dell'art.  6,
comma 2, o i soli corsi per la formazione  periodica,  ai  sensi  del
medesimo art. 6, comma 3, nonche' le aziende  di  trasporto  pubblico
locale autorizzate ai  sensi  dell'art.  7  non  hanno  l'obbligo  di
avvalersi dell'istruttore di guida.