Art. 4 
 
            Requisito oggettivo di locali ed attrezzature 
 
  1. Costituisce requisito oggettivo per il conseguimento  del  nulla
osta o dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di qualificazione
iniziale e  di  formazione  periodica,  oltre  il  requisito  di  cui
all'art. 3, la disponibilita', almeno: 
    a) quanto ad autoscuole e centri di  istruzione  automobilistica,
di cui rispettivamente all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  di
locali conformi a quanto  prescritto  dall'art.  3  del  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317; 
    b) quanto ad enti di formazione ed aziende di trasporto  pubblico
locale, di cui rispettivamente all'art. 2, comma  1,  lettera  c),  e
comma 3, di un'aula di superficie non inferiore a mq  25,  dotata  di
una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli
allievi  e  servizi  igienici,  conformi  a   quanto   previsto   dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
In ogni caso la superficie  dell'aula  destinata  agli  allievi  deve
garantire almeno mq 1,5 per ogni allievo. L'altezza minima dei locali
e la proporzione tra la superficie dell'aula  ed  i  posti  a  sedere
degli  allievi  sono  conformi  a  quanto  previsto  dal  regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali. 
  2. Eventuali ulteriori aule  possono  avere  anche  una  superficie
minore rispetto a quella indicata nel comma 1. 
  3. Qualora l'aula sia ubicata presso  una  sede  di  un'impresa  di
autotrasporto a nome  dell'ente  di  formazione,  ai  relativi  corsi
possono partecipare anche i  dipendenti  di  altre  imprese;  qualora
invece l'aula ubicata presso una sede di un'impresa di  autotrasporto
sia abilitata a nome dell'impresa stessa, ai relativi  corsi  possono
partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa. 
  4. Nell'aula sono presenti: 
    a) un personal computer o un notebook  con  connessione  internet
attiva; 
    b) uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base
biometrica, di cui all'art. 22, connesso con  l'applicativo  dedicato
di cui all'art. 13. 
  5.  Il  materiale  didattico,  anche  su  supporto  audiovisivo   e
digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno: 
    a) le segnalazioni stradali: segnaletica  verticale,  segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa; 
    b) l'impianto di illuminazione degli autoveicoli; 
    c) dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico; 
    d) descrizione degli interventi di primo soccorso; 
    e) segnali relativi al trasporto di merci  pericolose  e  carichi
sporgenti; 
    f)  descrizione  delle  principali  componenti   del   motore   a
combustione, gli impianti di raffreddamento,  di  lubrificazione,  di
accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione;  descrizione  delle
principali componenti del motore a trazione elettrica; 
    g) gli elementi frenanti,  le  sospensioni,  la  struttura  della
carrozzeria degli autoveicoli; 
    i) l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli
impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; 
    l) raffigurazione gli organi di traino dei  veicoli  industriali,
le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli; 
    m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per  quello  del
tipo ad aria  compressa,  compresi  gli  elementi  di  frenatura  del
rimorchio; 
    n) pannelli con fasce di ingombro. 
  6.  Le  autoscuole  ed  i  centri  di  istruzione   automobilistica
dichiarano di disporre,  ai  sensi  dell'art.  7-bis,  comma  3,  del
decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  17  maggio
1995, n. 317, di veicoli  muniti  di  doppi  comandi,  conformi  alle
caratteristiche prescritte per quelli utili  al  conseguimento  delle
patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e  DE,  dall'allegato
II, lettera B, del decreto legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  e
successive modificazioni. 
  7. Nei soli casi di cui all'art.  6,  comma  1,  gli  enti  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), devono disporre di veicoli muniti di
doppi comandi conformi alle  caratteristiche  prescritte  per  quelli
utili al conseguimento delle patenti: 
    a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del
decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  quando  effettuano  la
formazione sia teorica che pratica per il conseguimento  della  carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di cose; 
    b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del
citato decreto legislativo n.  59  del  2011,  quando  effettuano  la
formazione sia teorica che pratica per il conseguimento  della  carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. 
  9. Tutti i  veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  della  parte
pratica dei corsi di qualificazione iniziale devono essere dotati  di
tachigrafo analogico o digitale.