Art. 4 Requisito oggettivo di locali ed attrezzature 1. Costituisce requisito oggettivo per il conseguimento del nulla osta o dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, oltre il requisito di cui all'art. 3, la disponibilita', almeno: a) quanto ad autoscuole e centri di istruzione automobilistica, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di locali conformi a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317; b) quanto ad enti di formazione ed aziende di trasporto pubblico locale, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera c), e comma 3, di un'aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata di una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi e servizi igienici, conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali. In ogni caso la superficie dell'aula destinata agli allievi deve garantire almeno mq 1,5 per ogni allievo. L'altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell'aula ed i posti a sedere degli allievi sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali. 2. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie minore rispetto a quella indicata nel comma 1. 3. Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto a nome dell'ente di formazione, ai relativi corsi possono partecipare anche i dipendenti di altre imprese; qualora invece l'aula ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto sia abilitata a nome dell'impresa stessa, ai relativi corsi possono partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa. 4. Nell'aula sono presenti: a) un personal computer o un notebook con connessione internet attiva; b) uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base biometrica, di cui all'art. 22, connesso con l'applicativo dedicato di cui all'art. 13. 5. Il materiale didattico, anche su supporto audiovisivo e digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno: a) le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa; b) l'impianto di illuminazione degli autoveicoli; c) dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico; d) descrizione degli interventi di primo soccorso; e) segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; f) descrizione delle principali componenti del motore a combustione, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione; descrizione delle principali componenti del motore a trazione elettrica; g) gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli; i) l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; l) raffigurazione gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio; n) pannelli con fasce di ingombro. 6. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica dichiarano di disporre, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, di veicoli muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni. 7. Nei soli casi di cui all'art. 6, comma 1, gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), devono disporre di veicoli muniti di doppi comandi conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti: a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose; b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. 9. Tutti i veicoli utilizzati per lo svolgimento della parte pratica dei corsi di qualificazione iniziale devono essere dotati di tachigrafo analogico o digitale.