Art. 5 Procedimento per il rilascio del nulla osta alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica per l'erogazione di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica 1. Al fine di organizzare ed erogare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), inviano apposita richiesta di nulla osta alla Direzione generale territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica. 2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia il nulla osta all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica. 3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 richiedono alla Direzione generale territoriale competente l'aggiornamento del nulla osta. A tal fine trasmettono alla stessa Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni liberi prima del loro verificarsi dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica. 4. L'autoscuola che aderisce ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica, puo' richiedere il nulla osta all'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale specificando di svolgerne solo la parte teorica, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, l'istanza di rilascio del nulla osta indica il numero di targa dei veicoli messi a disposizione dal predetto centro di istruzione e, in allegato, una dichiarazione di quest'ultimo attestante la disponibilita', in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso. 5. Nel caso di cui al comma 4, il nulla osta e' rilasciato all'autoscuola, che e' responsabile, ai sensi dell'art. 20, anche di eventuali irregolarita' commesse dal centro di istruzione automobilistica nello svolgimento della parte pratica di corso allo stesso demandata. 6. Nel caso in cui il nulla osta sia rilasciato ai sensi del comma 5, al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. L'allievo cosi' conferito e' iscritto nei registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC, di cui all'art. 12, comma 1, sia dell'autoscuola che del centro stesso. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro.