Art. 5 
 
Procedimento per il rilascio del nulla osta  alle  autoscuole  ed  ai
  centri di istruzione automobilistica per l'erogazione di  corsi  di
  qualificazione iniziale e di formazione periodica 
 
  1. Al fine  di  organizzare  ed  erogare  corsi  di  qualificazione
iniziale e di formazione periodica, le  autoscuole  ed  i  centri  di
istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)  e
b), inviano apposita richiesta di nulla osta alla Direzione  generale
territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  cui
sono allegati i curricula dei docenti designati e,  per  ciascuno  di
essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  resa
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  dagli  stessi  docenti  all'autoscuola  o  al
centro di istruzione automobilistica. 
  2. La Direzione generale  territoriale  competente,  verificata  la
sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  prescritti  e
l'assolvimento  dell'imposta  di  bollo,  rilascia  il   nulla   osta
all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale
e di formazione periodica. 
  3. Nel caso di eventuali modifiche  del  personale  docente,  della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di  cui  al
comma 1 richiedono alla Direzione  generale  territoriale  competente
l'aggiornamento del nulla osta. A tal fine  trasmettono  alla  stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata  almeno
tre  giorni  liberi  prima   del   loro   verificarsi   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, attestante  le  variazioni  e  la  rispettiva  conformita'  alla
disciplina  vigente.  Tale  dichiarazione  e'  condizione  necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento  di  eventuali  verifiche  da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente  per  territorio,
non sia sospesa l'attivita'  didattica.  Ai  fini  del  rispetto  del
termine  di  cui  al  secondo  periodo,  fa  fede  la   ricevuta   di
trasmissione o di avvenuta notifica. 
  4. L'autoscuola che aderisce ad un  consorzio  che  ha  formato  un
centro di istruzione automobilistica, puo' richiedere il  nulla  osta
all'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale  specificando
di svolgerne solo la parte teorica, demandando la  parte  pratica  al
centro di istruzione. In tal caso, l'istanza di  rilascio  del  nulla
osta indica il numero di targa dei veicoli messi a  disposizione  dal
predetto centro di istruzione e, in allegato,  una  dichiarazione  di
quest'ultimo attestante la disponibilita', in favore  dell'autoscuola
medesima, di istruttori e  veicoli  per  l'espletamento  della  parte
pratica del corso. 
  5. Nel caso di  cui  al  comma  4,  il  nulla  osta  e'  rilasciato
all'autoscuola, che e' responsabile, ai sensi dell'art. 20, anche  di
eventuali   irregolarita'   commesse   dal   centro   di   istruzione
automobilistica nello svolgimento della parte pratica di  corso  allo
stesso demandata. 
  6. Nel caso in cui il nulla osta sia rilasciato ai sensi del  comma
5, al centro di  istruzione  automobilistica  confluiscono  solo  gli
allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al  consorzio  che  ha
formato il centro stesso. L'allievo cosi' conferito e'  iscritto  nei
registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC, di
cui all'art. 12, comma 1, sia dell'autoscuola che del centro  stesso.
Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro.