Art. 6 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli enti di formazione per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica o di sola formazione periodica 1. Al fine di organizzare ed erogare i corsi di qualificazione iniziale, sia per la parte teorica che pratica, e di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore di ciascuno di essi, gli enti di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), inviano apposita richiesta di autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'ente di formazione. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione per organizzare corsi di qualificazione iniziale per l'erogazione della sola parte teorica del corso, demandando la parte pratica ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica, titolare di nulla osta ai sensi dell'art. 5. In tal caso, l'istanza di rilascio dell'autorizzazione indica il soggetto che provvede all'erogazione della parte pratica del corso e del numero di targa dei veicoli da questo messi a disposizione, nonche' espressa dichiarazione del medesimo soggetto attestante la disponibilita', in favore dell'ente, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso. 3. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione anche per organizzare ed erogare solo corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore. 4. La Direzione generale territoriale competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, conformemente all'istanza di cui ai commi 1 e 2, o di sola formazione periodica, conformemente all'istanza di cui al comma 3. 5. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente. A tal fine, trasmettono alla stessa Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.