Art. 6 
 
Procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  agli  enti   di
  formazione per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale  e
  formazione periodica o di sola formazione periodica 
 
  1. Al fine di organizzare ed  erogare  i  corsi  di  qualificazione
iniziale, sia per la parte  teorica  che  pratica,  e  di  formazione
periodica per la carta di  qualificazione  del  conducente  afferente
allo specifico settore di ciascuno di essi, gli enti di formazione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), inviano  apposita  richiesta  di
autorizzazione  alla  Direzione  generale  territoriale   competente,
soggetta all'imposta di bollo ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  cui  sono  allegati  i
curricula dei docenti designati e, per  ciascuno  di  essi,  relativa
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, dagli stessi docenti all'ente di formazione. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono  richiedere  l'autorizzazione
per organizzare corsi di  qualificazione  iniziale  per  l'erogazione
della sola parte teorica del corso, demandando la  parte  pratica  ad
un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica,  titolare
di nulla osta ai  sensi  dell'art.  5.  In  tal  caso,  l'istanza  di
rilascio  dell'autorizzazione  indica  il   soggetto   che   provvede
all'erogazione della parte pratica del corso e del  numero  di  targa
dei  veicoli  da  questo  messi  a  disposizione,  nonche'   espressa
dichiarazione del medesimo soggetto attestante la disponibilita',  in
favore dell'ente, di istruttori e veicoli  per  l'espletamento  della
parte pratica del corso. 
  3. Gli enti di cui al comma 1 possono  richiedere  l'autorizzazione
anche per organizzare ed erogare solo corsi di  formazione  periodica
per  la  carta  di  qualificazione  del  conducente  afferente   allo
specifico settore. 
  4. La Direzione generale  territoriale  competente,  verificata  la
sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  prescritti  e
l'assolvimento  dell'imposta  di  bollo,  rilascia   l'autorizzazione
all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale
e di formazione periodica, conformemente all'istanza di cui ai  commi
1 e 2, o di sola formazione periodica, conformemente  all'istanza  di
cui al comma 3. 
  5. Nel caso di eventuali modifiche  del  personale  docente,  della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di  cui  al
comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione
generale territoriale competente. A tal fine, trasmettono alla stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata  almeno
tre  giorni  liberi  prima  del   loro   verificarsi,   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, attestante  le  variazioni  e  la  rispettiva  conformita'  alla
disciplina  vigente.  Tale  dichiarazione  e'  condizione  necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento  di  eventuali  verifiche  da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente  per  territorio,
non sia sospesa l'attivita'  didattica.  Ai  fini  del  rispetto  del
termine  di  cui  al  secondo  periodo,  fa  fede  la   ricevuta   di
trasmissione o di avvenuta notifica.