Art. 7 
 
Procedimento per il  rilascio  dell'autorizzazione  alle  aziende  di
  servizi automobilistici per il trasporto pubblico  di  persone  per
  l'erogazione dei corsi di formazione periodica 
 
  1. Al fine di organizzare ed erogare ai propri dipendenti corsi  di
formazione periodica per la carta di  qualificazione  del  conducente
per il trasporto di persone, le aziende di trasporto pubblico  locale
di cui all'art. 2, comma 3, inviano in bollo  apposita  richiesta  di
autorizzazione  alla  Direzione  generale  territoriale   competente,
soggetta all'imposta di bollo ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  cui  sono  allegati  i
curricula dei docenti designati e, per  ciascuno  di  essi,  relativa
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, dagli stessi docenti all'azienda. 
  2. La Direzione generale  territoriale  competente,  verificata  la
sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  prescritti  e
l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia alle aziende di cui al
comma 1 l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione, in  favore
dei propri dipendenti, dei  corsi  di  formazione  periodica  per  il
trasporto di persone. 
  3. Nel caso di eventuali modifiche  del  personale  docente,  della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di  cui  al
comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione
generale territoriale competente. A tal fine trasmettono alla  stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata  almeno
tre  giorni  liberi  prima  del   loro   verificarsi,   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, attestante  le  variazioni  e  la  rispettiva  conformita'  alla
disciplina  vigente.  Tale  dichiarazione  e'  condizione  necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento  di  eventuali  verifiche  da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente  per  territorio,
non sia sospesa l'attivita'  didattica.  Ai  fini  del  rispetto  del
termine  di  cui  al  secondo  periodo,  fa  fede  la   ricevuta   di
trasmissione o di avvenuta notifica.