Art. 7 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle aziende di servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone per l'erogazione dei corsi di formazione periodica 1. Al fine di organizzare ed erogare ai propri dipendenti corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, le aziende di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, comma 3, inviano in bollo apposita richiesta di autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'azienda. 2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia alle aziende di cui al comma 1 l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione, in favore dei propri dipendenti, dei corsi di formazione periodica per il trasporto di persone. 3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente. A tal fine trasmettono alla stessa Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.