Art. 8 
 
                          Accesso ai corsi 
 
  1. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione  iniziale  svolto
da un'autoscuola o da un  centro  di  istruzione  automobilistica  e'
richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B
nonche',  nel  caso  di  corso  di  qualificazione  iniziale  per  il
trasporto di persone, una eta' non inferiore a 21 anni. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, prima dello svolgimento della  parte
pratica del corso relativa alle ore di guida, e' altresi'  condizione
minima il possesso: 
    a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di cose; 
    b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. 
  3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione  iniziale  svolto
da un ente di formazione di cui all'art. 4 e' richiesto  il  possesso
della patente di guida almeno della categoria: 
    a) C1 o C1E,  per  conseguire  la  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di cose, a seguito  di  frequenza  di  un
corso di qualificazione iniziale accelerato cui  all'art.  19,  comma
2-bis),  del  decreto  legislativo  n.  286  del  2005  e  successive
modificazioni; 
    b) C  o  CE,  per  conseguire  la  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di cose, a seguito  di  frequenza  di  un
corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma
2, del decreto  legislativo  n.  286  del  2005  o  di  un  corso  di
qualificazione iniziale accelerato, di cui al medesimo art. 19, comma
2-bis; 
    c) D1 o D1E, per  conseguire  una  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di  un
corso di qualificazione iniziale accelerato di cui all'art. 19, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005; 
    d) D o  DE,  per  conseguire  una  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di  un
corso di qualificazione iniziale ordinario di cui all'art. 19,  comma
2, o a seguito di frequenza di un corso  di  qualificazione  iniziale
accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del decreto  legislativo
n. 286 del 2005.