Art. 8 Accesso ai corsi 1. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica e' richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B nonche', nel caso di corso di qualificazione iniziale per il trasporto di persone, una eta' non inferiore a 21 anni. 2. Nel caso di cui al comma 1, prima dello svolgimento della parte pratica del corso relativa alle ore di guida, e' altresi' condizione minima il possesso: a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose; b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. 3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un ente di formazione di cui all'art. 4 e' richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria: a) C1 o C1E, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato cui all'art. 19, comma 2-bis), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni; b) C o CE, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 2005 o di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui al medesimo art. 19, comma 2-bis; c) D1 o D1E, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato di cui all'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005; d) D o DE, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario di cui all'art. 19, comma 2, o a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005.