Art. 2 
 
  1. I comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario  danno  adeguata
pubblicita' al  presente  decreto  sul  proprio  sito  istituzionale,
nonche' attraverso le ulteriori forme di  comunicazione  del  proprio
bilancio. 
  Il presente decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  per  il
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 27 luglio 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021 
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affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2119