IL MINISTRO DEL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7862/DGP-PBD dell'8 giugno 2017 e n. 11847 del 3 agosto 2020; Visti i provvedimenti del direttore regionale e del responsabile dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Lecce (LE): prot. n. 2015/649 del 19 gennaio 2015, rettificato con i provvedimenti prot. n. 2015/25811 del 10 dicembre 2015 e prot. n. 2020/7971 del 6 maggio 2020, con cui e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gallipoli, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno ex Acquedotto S. Leonardo»; prot. n. 2015/14358 del 23 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/7974 del 6 maggio 2020, prot. n. 2015/14359 del 23 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/7975 del 6 maggio 2020, e prot. n. 2015/14360 del 23 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/7977 del 6 maggio 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Novoli, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «locale commerciale ubicato nel Comune di Novoli in Via del Pane n. 16», «locale commerciale ubicato nel Comune di Novoli in Via del Pane n. 16» e «appartamenti ubicati nel Comune di Novoli in Via del Pane n. 16»; prot. n. 2015/18686 del 3 settembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/7978 del 6 maggio 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Parabita, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Fabbricato in via Tancredi»; prot. n. 2015/14363 del 23 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/7979 del 6 maggio 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Soleto, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «fabbricato ubicato nel Comune di Soleto, localita' Specchiulla»; prot. n. 2015/20364 del 28 settembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/7980 del 6 maggio 2020, con il quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Trepuzzi, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati «Fabbricato ad uso abitazione popolare - Casalabate», «Casa confiscata - Casalabate», «Casa confiscata - Casalabate», «Fabbricato per villeggiatura estiva - Casalabate»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale e del responsabile dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8471 del 4 maggio 2021; Decreta: Art. 1 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gallipoli 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gallipoli (LE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno ex Acquedotto S. Leonardo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia prot. n. 2015/649 del 19 gennaio 2015, rettificato con i provvedimenti prot. n. 2015/25811 del 10 dicembre 2015 e prot. n. 2020/7971 del 6 maggio 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.187,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Gallipoli. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 8.250,46, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.187,00.