IL MINISTRO DEL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7862/DGP-PBD  dell'8
giugno 2017 e n. 11847 del 3 agosto 2020; 
  Visti i provvedimenti del direttore regionale  e  del  responsabile
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale  Puglia  e  Basilicata
riguardanti  il  trasferimento  di   immobili   statali   agli   enti
territoriali della Provincia di Lecce (LE): 
    prot.  n.  2015/649  del  19  gennaio  2015,  rettificato  con  i
provvedimenti prot. n. 2015/25811 del 10 dicembre  2015  e  prot.  n.
2020/7971 del 6 maggio 2020, con cui e' stato  trasferito,  a  titolo
gratuito, al Comune di Gallipoli, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1,
del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  l'immobile  appartenente   al
patrimonio  dello  Stato  e  denominato  «Terreno  ex  Acquedotto  S.
Leonardo»; 
    prot.  n.  2015/14358  del  23  giugno  2015,   rettificato   con
provvedimento  prot.  n.  2020/7974  del  6  maggio  2020,  prot.  n.
2015/14359 del 23 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n.
2020/7975 del 6 maggio 2020, e prot.  n.  2015/14360  del  23  giugno
2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/7977 del  6  maggio
2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune
di Novoli, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.
69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e
denominati, rispettivamente, «locale commerciale ubicato  nel  Comune
di Novoli in Via del Pane n. 16»,  «locale  commerciale  ubicato  nel
Comune di Novoli in Via del Pane n. 16» e «appartamenti  ubicati  nel
Comune di Novoli in Via del Pane n. 16»; 
    prot.  n.  2015/18686  del  3  settembre  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2020/7978 del 6 maggio 2020, con il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Parabita, ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Fabbricato in via Tancredi»; 
    prot.  n.  2015/14363  del  23  giugno  2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2020/7979 del 6 maggio 2020, con il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Soleto,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«fabbricato ubicato nel Comune di Soleto, localita' Specchiulla»; 
    prot. n.  2015/20364  del  28  settembre  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2020/7980 del 6 maggio 2020, con il quale sono
stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Trepuzzi, ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato   e   denominati
«Fabbricato  ad  uso  abitazione  popolare  -    Casalabate»,   «Casa
confiscata - Casalabate», «Casa confiscata - Casalabate», «Fabbricato
per villeggiatura estiva - Casalabate»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale e del responsabile dell'Agenzia  del  demanio  -  Direzione
regionale Puglia e Basilicata in cui si espone  che,  alla  data  del
trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo
oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle  entrate
erariali rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8471 del  4  maggio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gallipoli 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Gallipoli
(LE) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno  ex  Acquedotto  S.
Leonardo»,  meglio  individuato  nel  provvedimento   del   direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia prot.
n. 2015/649 del 19 gennaio  2015,  rettificato  con  i  provvedimenti
prot. n. 2015/25811 del 10 dicembre 2015 e prot. n. 2020/7971  del  6
maggio 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  1.187,00
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Gallipoli. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  8.250,46,  sino  all'anno  2021  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.187,00.