IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la nota AIFA prot. n. 105877 del 10 settembre  2021,  con  la
quale  il  dott.  Nicola  Magrini,  direttore  generale  dell'Agenzia
italiana del farmaco, ha delegato ai  sensi  dell'art.  10,  comma  4
del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, il dott. Giuseppe
Traversa,  dirigente  di  seconda  fascia  dell'AIFA,  a  sostituirlo
temporaneamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in
caso di propria assenza o impedimento nella giornata del 10 settembre
2021; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Vista  la  determina  AIFA  23  dicembre  2020  n.   154,   recante
«Classificazione, ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n. 189, del  medicinale  per  uso  umano  "Comirnaty",
approvato con procedura centralizzata», pubblicata sulla  G.U.  Serie
generale n. 318 del 23 dicembre 2020; 
  Vista la determina AIFA n. 1/2021 del 7  gennaio  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2021, di
autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti  COVID-19
a mRNA denominato Moderna  e  successivamente  denominato  «Spikevax»
(variazione EMEA/H/C/005791/IAIN/0027 autorizzata con decisione della
Commissione n. 5334 del 13 luglio 2021); 
  Tenuto conto dell'attuale assenza  di  specifiche  indicazioni  nel
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  (RCP)  dei  farmaci
Comirnaty e  Spikevax  sull'utilizzo  di  dosi  addizionali  e  della
necessita' di  consentire  il  regolare  svolgimento  della  campagna
vaccinale; 
  Visto il parere favorevole della  CTS,  reso  nella  seduta  del  9
settembre 2021, relativamente all'inserimento nell'elenco dei farmaci
di cui  alla  legge  648/1996  di  Comirnaty  e  Spikevax  come  dose
addizionale di vaccino COVID-19, dopo almeno  28  giorni  dall'ultima
somministrazione, a completamento del ciclo  vaccinale  nei  soggetti
adulti e adolescenti di eta' ≥ 12 anni  (vaccino  Comirnaty)  o ≥  18
anni  (vaccino  Spikevax)   in   condizione   di   immunosoppressione
clinicamente  rilevante.  Rientrano  nella   suddetta   categoria   i
trapiantati di organo solido e i soggetti che presentino, sulla  base
della  valutazione  clinica,  un  livello   di   immunocompromissione
assimilabile; 
  Visto il parere favorevole della  CTS,  reso  nella  seduta  del  9
settembre 2021, relativamente all'inserimento nell'elenco dei farmaci
di cui alla legge 648/1996 di Comirnaty e Spikevax come dose booster,
al fine di mantenere una efficace risposta immune al vaccino dopo  il
completamento del ciclo vaccinale, dopo  almeno  6  mesi  dall'ultima
somministrazione, nei grandi anziani ( ≥  80  anni)  e  nei  soggetti
ricoverati nelle RSA. Tale opzione puo' essere resa disponibile anche
agli  operatori  sanitari,  a  seconda  del  livello  di  esposizione
all'infezione, del rischio individuale di sviluppare forme  gravi  di
COVID-19  e  in  accordo  alla  strategia  generale  della   campagna
vaccinale; 
  Dato atto, altresi', che la CTS si e' riservata di  aggiornare  e/o
integrare il proprio parere sulla base dei  dati  che  si  renderanno
disponibili, di eventuali ulteriori quesiti e  delle  valutazioni  in
corso all'EMA; 
  Vista la delibera del consiglio di  amministrazione  n.  50  del  9
settembre 2021 che ha approvato, esclusivamente ai fini del razionale
scientifico, l'inserimento nell'elenco dei farmaci di cui alla  legge
648/1996 dei vaccini Comirnaty e Spikevax  per  le  sopra  richiamate
indicazioni; 
  Considerato che  l'onere  derivante  dal  predetto  inserimento  e'
imputato esclusivamente al fondo di cui all'articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21  maggio
2021, n. 69, che modifica l'art. 1, comma 447 della legge n. 178  del
2020; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere  i  medicinali  "Comirnaty"   e
"Spikevax" nell'elenco dei farmaci di cui alla  legge  648/1996  come
dose addizionale di vaccino COVID-19 e come dose booster; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni indicate in premessa, i medicinali "Comirnaty" e
"Spikevax" sono inseriti nell'elenco dei farmaci di  cui  alla  legge
648/1996 per le seguenti indicazioni: 
    • come dose addizionale  di  vaccino  COVID-19,  dopo  almeno  28
giorni  dall'ultima  somministrazione,  a  completamento  del   ciclo
vaccinale nei soggetti  adulti  e  adolescenti  di  eta'  ≥  12  anni
(vaccino Comirnaty) o  ≥ 18 anni (vaccino Spikevax) in condizione  di
immunosoppressione clinicamente rilevante. Rientrano  nella  suddetta
categoria i trapiantati di organo solido e i soggetti che presentino,
sulla   base   della   valutazione    clinica,    un    livello    di
immunocompromissione assimilabile; 
    • come dose booster, al fine di mantenere una  efficace  risposta
immune al vaccino dopo il completamento  del  ciclo  vaccinale,  dopo
almeno 6 mesi dall'ultima somministrazione, nei grandi anziani ( ≥ 80
anni) e nei soggetti ricoverati nelle RSA. Tale opzione  puo'  essere
resa disponibile anche agli operatori sanitari, a seconda del livello
di esposizione all'infezione, del rischio individuale  di  sviluppare
forme gravi di COVID-19 e in accordo alla  strategia  generale  della
campagna vaccinale.