IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI  E
                              FORESTALI 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006  e  (CE)  1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID-19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come  modificata  dalle
successive comunicazioni della Commissione  2020/C  112  1/01  del  4
aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del  2
luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C  2021/C  34/06
del 28 gennaio 2021; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2020/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.  702/2014,  (UE)  n.
717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro  periodo  di
applicazione, fino al 31 dicembre 2022; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con  la  quale
e' istituito il Fondo per lo sviluppo e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura  (il  «Fondo»),  con  una
dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. 
  Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30  dicembre  2020  n.
178, laddove e' previsto che, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge, con uno o piu'  decreti  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo  di  cui  al  comma
128; 
  Visto il decreto ministeriale n. 0153139 del 1° aprile 2021 recante
«delega  di  attribuzioni  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari   e   forestali,   per   taluni   atti    di    competenza
dell'amministrazione, al  Sottosegretario  di  Stato  sen.  Francesco
Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021,
al  n.  208,  ove  all'art.  1  e'  previsto  che  sono  delegate  al
Sottosegretario  di  Stato  sen.  Francesco  Battistoni  le  funzioni
relative,  tra  l'altro,  al  comparto  della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco  Battistoni
e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma
dei relativi atti e provvedimenti; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» e,  in  particolare,  l'art.  39,  che  ha
incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro,
per un totale complessivo di 300 milioni di euro; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi» e, segnatamente,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 12,  a  mente  del  quale  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
sono subordinate alla  predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  da
parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  cui   le
amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Tenuto conto che anche nel 2021 permangono  in  capo  alle  imprese
della  pesca  e  acquacoltura   difficolta'   economiche   rivenienti
dall'emergenza pandemica, ancora in atto; 
  Tenuto conto, altresi', che le cause della crisi sono da ricondurre
alla parziale chiusura dei mercati ittici, del circuito Horeca, delle
mense scolastiche,  dei  ristoranti,  nonche'  alla  riduzione  delle
esportazioni, alla contrazione dei prezzi, alla mancanza di turismo e
alle difficolta' di rispettare le misure di  allontanamento  sociale,
in particolare sulle imbarcazioni di piccola pesca; 
  Considerato che la situazione emergenziale e la  conseguente  crisi
di liquidita' hanno provocato situazioni di difficolta'  anche  grave
per le imprese del settore pesca e dell'acquacoltura; 
  Considerata, pertanto, la necessita', in primis, di  sostenere  una
rapida ripresa del settore e di garantire  anche  lo  sviluppo  della
filiera della pesca e dell'acquacoltura; 
  Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale  delle  risorse
iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge  30  dicembre
2020,  n.  178  a  favore  del   settore   della   pesca   marittima,
dell'acquacoltura  e  della  pesca  nelle  acque   interne   fino   a
concorrenza di 20 milioni di euro, per le misure oggetto del presente
decreto, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il  settore
delle filiere agricole, nonche' comunque  per  differenti  misure  in
favore del settore  della  pesca  e  acquacoltura,  disciplinando  le
relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti 
  Sentite le associazioni nazionali di categoria e le  organizzazioni
sindacali di settore; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 4 agosto 2021. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Al fine di garantire lo sviluppo  ed  il  sostegno  del  settore
della pesca e dell'acquacoltura, sono destinati 20  milioni  di  euro
del Fondo di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, in favore delle  imprese  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
secondo la seguente ripartizione: 
    a) euro 15 milioni, per il riconoscimento di  contributi  per  le
imprese del settore della pesca marittima,  nella  misura  e  con  le
modalita' previste all'art. 5; 
    b) euro 3,5 milioni, per il riconoscimento di contributi  per  le
imprese del settore dell'acquacoltura, ivi  incluse  le  imprese  che
utilizzano  imbarcazioni  ai  fini  produttivi,   iscritte   alla   V
categoria, nella misura e con le modalita' previste all'art. 6; 
    c) euro 1,5  milioni  sono  destinati  alle  regioni  e  province
autonome  nell'ambito  delle  loro  attribuzioni  e  finalizzati   al
riconoscimento di contributi per le imprese del settore  della  pesca
in acque interne, nella misura e con le modalita'  previste  all'art.
7. 
  2. Le eventuali  risorse  eccedenti  rispetto  a  quanto  e'  stato
possibile impegnare per l'applicazione delle singole misure di cui al
comma precedente potranno essere assegnate con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali alle altre misure per
le quali i fondi a disposizione non sono risultati  sufficienti,  nei
limiti delle risorse complessive di cui al comma 1.