IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale e' istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»), con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30 dicembre 2020 n. 178, laddove e' previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128; Visto il decreto ministeriale n. 0153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021, al n. 208, ove all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni le funzioni relative, tra l'altro, al comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12, a mente del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Tenuto conto che anche nel 2021 permangono in capo alle imprese della pesca e acquacoltura difficolta' economiche rivenienti dall'emergenza pandemica, ancora in atto; Tenuto conto, altresi', che le cause della crisi sono da ricondurre alla parziale chiusura dei mercati ittici, del circuito Horeca, delle mense scolastiche, dei ristoranti, nonche' alla riduzione delle esportazioni, alla contrazione dei prezzi, alla mancanza di turismo e alle difficolta' di rispettare le misure di allontanamento sociale, in particolare sulle imbarcazioni di piccola pesca; Considerato che la situazione emergenziale e la conseguente crisi di liquidita' hanno provocato situazioni di difficolta' anche grave per le imprese del settore pesca e dell'acquacoltura; Considerata, pertanto, la necessita', in primis, di sostenere una rapida ripresa del settore e di garantire anche lo sviluppo della filiera della pesca e dell'acquacoltura; Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a favore del settore della pesca marittima, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne fino a concorrenza di 20 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 agosto 2021. Decreta: Art. 1 Agevolazioni concedibili 1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura, sono destinati 20 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, secondo la seguente ripartizione: a) euro 15 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima, nella misura e con le modalita' previste all'art. 5; b) euro 3,5 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura, ivi incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria, nella misura e con le modalita' previste all'art. 6; c) euro 1,5 milioni sono destinati alle regioni e province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne, nella misura e con le modalita' previste all'art. 7. 2. Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto e' stato possibile impegnare per l'applicazione delle singole misure di cui al comma precedente potranno essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alle altre misure per le quali i fondi a disposizione non sono risultati sufficienti, nei limiti delle risorse complessive di cui al comma 1.